Doc. XXII, n. 17




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - A proposito della questione droga, può ormai considerarsi acquisizione comune della coscienza civile del nostro Paese che l'impegno della società e delle istituzioni deve muoversi in una duplice direzione: a) l'azione di contrasto, anche con strumenti accentuatamente repressivi, del traffico di stupefacenti; b) il recupero e il reinserimento, attraverso la prevenzione del disagio psico-sociale e l'intervento riabilitativo, del consumatore di droghe.
Scopo della presente proposta è anzitutto l'acquisizione, mediante la Commissione di inchiesta di cui si propone l'istituzione, di un'ampia e approfondita conoscenza degli strumenti disponibili per la realizzazione del secondo dei due obiettivi sopra indicati. Tra questi strumenti un ruolo di primo piano spetta alle comunità terapeutiche.
Com'è noto, le comunità terapeutiche sono nate, nel nostro Paese, su base filantropica e solidaristica, sul finire degli anni sessanta, quando le pubbliche istituzioni, di fronte all'espansione del consumo di sostanze stupefacenti, si sono trovate impreparate a svolgere il ruolo che il problema richiedeva.
Fino al 1975 le comunità terapeutiche sono state del tutto ignorate dalla legge dello Stato ed hanno operato al di fuori di ogni rapporto con le strutture pubbliche. Solo con la legge n. 685 agli «enti ausiliari» veniva riconosciuto un ruolo nella realizzazione dei programmi di cura e riabilitazione dei consumatori di sostanze stupefacenti, a tal fine abilitandoli a stipulare convenzioni con le regioni. Questo ruolo veniva poi ulteriormente potenziato con la legge n. 162 del 1990 che, in un quadro normativo meglio definito in ordine alle funzioni degli enti locali, assegnava agli enti ausiliari che agivano senza fine di lucro eminenti compiti di collaborazione nella realizzazione di quei programmi, all'uopo prevedendone l'accesso al finanziamento pubblico.
In questo contesto le comunità - frattanto moltiplicatesi sul territorio nazionale nell'ordine di alcune centinaia - costituiscono, nella insufficienza dell'intervento pubblico diretto, la principale realtà operativa sul terreno della elaborazione ed attuazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi dei tossicodipendenti.
Tuttavia, lo svolgimento di un compito tanto complesso ha dato luogo a discussioni e dibattiti che - a parte contingenti polemiche su vicende anche drammatiche - riguardano indubbiamente profili rilevanti e delicati dell'attività svolta dalle comunità terapeutiche, tutti riconducibili, in definitiva, al problema dell'autonomia delle comunità stesse e, per converso, dei controlli su di esse da parte del potere pubblico.
Non si può negare che lo Stato non può essere indifferente al problema dei metodi adottati all'interno delle comunità in funzione terpeutica e riabilitativa. In materia, il legislatore ha già fatto la sua scelta quando, con la legge n. 297 del 1985, ha subordinato la corresponsione di contributi pubblici alla condizione che gli enti percettori «non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento» (v. articolo 1-bis della citata legge n. 297, poi trasfuso nell'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).
Tale affermazione di principio non può rimanere sulla carta. Essa - in quanto corrispondente all'interesse generale che non vi siano luoghi del territorio nazionale in cui si pratichi l'offesa fisica e morale alla persona umana - ha bisogno di concreta verifica anche a prescindere dalla sua funzione condizionatrice del finanziamento pubblico. Né può essere sufficiente il controllo che lo Stato esercita in occasione di emergenze di carattere penale, essendo di tutta evidenza che - nel rispetto dell'autonomia dei compiti dell'autorità giudiziaria - ricorre un inderogabile interesse generale a prevenire l'impiego di metodi «violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento».
Parimenti doverosa appare la verifica dei risultati di un'attività di rilevanza pubblica, al cui svolgimento peraltro l'erario concorre con cospicui contributi, così come non può rimanere senza verifica l'effettiva destinazione di tali contributi agli scopi istituzionali propri delle comunità che, è bene ricordare, in tanto sono ammesse al finanziamento pubblico in quanto agiscano senza fine di lucro (articolo 115 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).
Rilevante appare altresì l'esame sul campo dell'impiego da parte delle comunità di personale idoneo allo svolgimento dei delicati compiti funzionali al recupero, compiti che - a parte la controversa questione del possesso di requisiti formali in capo a chi è chiamato a svolgerli - richiede una particolare e complessiva attitudine degli operatori ad instaurare un costruttivo rapporto con i tossicodipendenti.
Una verifica è infine necessaria sulle condizioni e le modalità del lavoro svolto dai tossicodipendenti all'interno delle comunità, al fine di ricavarne un quadro attendibile delle attività che meglio si iscrivono nei programmi di recupero.
Su tutti questi delicati e complessi profili della funzione delle comunità terapeutiche non risultano indagini o studi che possano fornire adeguati strumenti di conoscenza. La Commissione parlamentare di inchiesta appare perciò lo strumento più idoneo ad acquisire i dati necessari per stabilire se e in che termini la materia ha bisogno di essere ridefinita sul piano normativo e istituzionale.


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