Doc. XXII, n. 17




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di verificare la funzionalità dei servizi preposti alla prevenzione degli stati di tossicodipendenza e alla realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi dei tossicodipendenti, con particolare riguardo all'azione svolta dalle comunità terapeutiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione, previa acquisizione dell'anagrafe degli enti di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, provvede ad accertare:
a) l'attività svolta ed i risultati, quantitativi e qualitativi, ottenuti dai suddetti enti dall'entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162;
b) i metodi adottati nello svolgimento della predetta attività, con particolare riguardo al rispetto del diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti sancito nell'articolo 132 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
c) l'entità dei finanziamenti pubblici ottenuti dai predetti enti e la loro effettiva destinazione, insieme ad altre risorse a qualunque titolo acquisite, allo svolgimento delle attività di prevenzione del disagio psico-sociale, di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti;
d) l'effettivo impiego, nello svolgimento delle predette attività, di personale in possesso dei prescritti requisiti e comunque idoneo ad instaurare con i tossicodipendenti un rapporto adeguato allo scopo del loro recupero;
e) i criteri di ammissione dei tossicodipendenti, nonché i criteri e le regole che disciplinano l'attività di lavoro e i compiti da essi svolti all'interno dei suddetti enti.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventidue deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.
2. La Commissione è presieduta da un deputato designato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei suoi componenti.
3. La Commissione elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti e due segretari che, insieme al presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 329 e 684 del codice di procedura penale, la Commissione stabilisce quali altri atti e documenti non possono essere divulgati.
2. I componenti la Commissione e qualunque altra persona venga a conoscenza di atti di inchiesta per ragioni di ufficio sono obbligati al segreto.

Art. 5.

1. La Commissione può deliberare, a maggioranza assoluta, di riunirsi in seduta segreta.
2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede ad assegnare alla Commissione il personale, i locali e ogni altro strumento necessario allo svolgimento delle sue funzioni.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di non più di tre esperti della materia scelti dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa con l'ufficio di presidenza della Commissione medesima.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati la relazione conclusiva entro sei mesi dalla sua costituzione.


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