Doc. XXII, n. 16




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile.
2. La Commissione è costituita da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro un anno dall'insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati della propria attività ai sensi dell'articolo 3, nonché sulle proposte di cui all'articolo 4.
2. In ogni caso la Commissione, entro il primo semestre di attività, presenta una relazione sul lavoro svolto e sui risultati acquisiti.

Art. 3.

1. L'inchiesta, oltre all'accertamento del rapporto dei giovani con la famiglia, la scuola, la salute, lo sport, la cultura, l'associazionismo, considera in particolare le ripercussioni sulla vita dei giovani dell'assenza di una prospettiva di lavoro e le loro reazioni al fenomeno della microcriminalità, di cui spesso sono vittime, e al clima di violenza e di illegalità; accerta altresì le cause che motivano la criminalità urbana e minorile.

Art. 4.

1. La Commissione prospetta al Parlamento una o più iniziative, anche di natura legislativa, per promuovere politiche attive che coinvolgano le istituzioni, gli enti locali, il mondo produttivo e aziendale, dirette ad assicurare una più adeguata tutela dei diritti e delle aspirazioni giovanili in conformità agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 33, 34, 35, 36 e 37 della Costituzione.

Art. 5.

1. La Commissione procede all'inchiesta con i poteri ed i limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione.
2. Per lo svolgimento dell'inchiesta la Commissione può avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di centri di ricerca e delle associazioni sociali, sportive e culturali di rilevanza nazionale.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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