1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del traffico di esseri umani.
1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
1. I compiti della Commissione sono:
a) la definizione di un quadro conoscitivo del fenomeno in Italia, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, per valutarne dimensioni e caratteristiche;
b) l'accertamento e l'individuazione delle cause e dei collegamenti con la immigrazione clandestina o con il transito anche sotto forme «legali»;
c) la indicazione di collegamenti con la criminalità organizzata e le connessioni internazionali del fenomeno;
d) la valutazione del collegamento tra la tratta e il collocamento nelle industrie dello sfruttamento lavorativo o sessuale o in altri ambiti di sfruttamento umano, quale la sperimentazione farmacologica;
e) la proposta al Parlamento di campi di indagini ulteriori e più specifici che si rendessero necessari attraverso interventi investigativi mirati e speciali;
f) l'indicazione di strumenti e interventi idonei di prevenzione, di repressione e di intervento attivo per combattere il fenomeno e aiutare le vittime;
g) la proposta al Parlamento di eventuali esigenze di adeguamento legislativo in ordine alla tipologia di reati esistenti;
h) l'indicazione al Parlamento delle proposte da portare in sede comunitaria per favorire la indispensabile cooperazione internazionale.
1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di esperti della pubblica amministrazione, di consulenti di sua scelta, nonché di ogni altro pubblico dipendente, dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni.
1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti il presidente, un vicepresidente e un segretario con votazioni a scrutinio segreto.
1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.
1. La durata dei lavori della Commissione può essere prorogata per una seconda fase di approfondimento, previa deliberazione della Camera dei deputati a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 8.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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