1. È istituita presso la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli istituti penitenziari.
1. La Commissione è composta da trentuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso la Camera dei deputati.
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione affinché proceda alla elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.
1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) il rispetto in tutti gli istituti penitenziari della normativa vigente soprattutto in rapporto ai diritti dei reclusi;
b) la presenza di condizioni di vita, sia per i reclusi che per gli operatori, rientranti nei canoni della salvaguardia della dignità umana;
c) l'assenza di qualsivoglia trattamento privilegiato o di favore in violazione della legge;
d) l'adempimento esatto del dovere di informazione a favore dei reclusi circa le iniziative e le norme delle quali possono chiedere di beneficiare;
e) il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;
f) l'assenza di violenze o prevaricazioni tra detenuti;
g) l'eventuale esistenza di forme di intimidazione, di violenza o di molestia sessuale da chiunque e contro chiunque esercitate.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.
3. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro.
1. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento. E i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.
2. La relazione finale dovrà contenere proposte articolate attuative delle soluzioni riscontrate a seguito degli accertamenti svolti.
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Frontespizio |
Relazione |