1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le cause che hanno determinato le gravi perdite di bilancio del Banco di Napoli.
1. La Commissione è composta da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.
1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati la relazione conclusiva dei suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.
1. Il Presidente della Camera dei deputati destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari per il suo funzionamento.
2. La Commissione deve in particolare accertare:
a) le cause generali che hanno portato alle gravi perdite di bilancio del Banco di Napoli del 1994 e del 1995;
b) la natura delle principali operazioni specifiche che hanno portato alla crescita anomala delle sofferenze bancarie del Banco di Napoli, evidenziate nei bilanci degli esercizi finanziari 1994 e 1995;
c) i crediti considerati inesigibili superiori nell'ammontare ai duecento milioni di lire e chi ne risulti obbligato nei confronti dell'Istituto;
d) le garanzie rilasciate, a fronte delle linee di credito concesse, in ordine alle operazioni indicate alla lettera c);
e) le responsabilità degli organi di gestione e di controllo del Banco di Napoli;
f) i criteri seguiti nel reclutamento del personale dipendente, nelle promozioni e nell'assegnazione agli uffici incaricati dell'istruttoria delle operazioni analizzate;
g) le condizioni che hanno determinato l'inefficacia dei controlli da parte degli organismi di vigilanza;
h) le eventuali ingerenze da parte di associazioni politiche o sindacali o di appartenenti alle medesime in ordine ad operazioni bancarie riconducibili alle sofferenze oggetto di accertamento o al reclutamento e all'assegnazione ai diversi uffici del personale dipendente;
i) le cause e le responsabilità che hanno portato a livelli superiori alle medie del settore bancario il costo unitario del personale dipendente del Banco di Napoli.
2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della medesima.
3. La Commissione elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario.
2. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte sulla stessa materia da altre autorità.
2. I deputati che dissentano possono presentare una o più relazioni di minoranza.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
4. I verbali delle sedute nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati, salvo decisione contraria della stessa Commissione.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.
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