Doc. XXII, n. 7




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di verificare l'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180.
2. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il principio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per gruppo.
3. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:
a) acquisire tutta la documentazione predisposta da regioni, unità sanitarie locali, Ministeri, enti di ricerca e organismi associativi, in merito all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180;
b) verificare, per ogni regione, quanti utenti vivano ancora in ospedali psichiatrici, sia pubblici che privati, e le loro condizioni di vita;
c) verificare quante regioni abbiano avviato progetti per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per la collocazione degli utenti in strutture alternative per interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali;
d) verificare quali iniziative siano state messe in atto dalle regioni e dalle
unità sanitarie locali a sostegno delle famiglie che assistono persone con problemi psichici;
e) verificare la ripartizione e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati per l'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 3.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e prerogative di quest'ultima.

Art. 5.

1. La Commissione approva un proprio regolamento e può, di volta in volta, deliberare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento, prorogabili per altri sei mesi, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati che comprenda proprie osservazioni e considerazioni.

Art. 7.

1. La prima riunione della Commmissione è convocata dal Presidente della Ca- mera dei deputati entro quindici giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.


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