1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della montagna.
2. La Commissione è costituita da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge il presidente tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione deve ultimare i lavori entro diciotto mesi dal proprio insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini che contenga, diviso per argomenti, quanto è stato oggetto della propria attività, come specificato all'articolo 3.
2. La Commissione presenta inoltre due relazioni sull'andamento dei lavori, una alla scadenza del sesto mese, l'altra alla scadenza di un anno.
1. La Commissione approfondisce ed esamina i problemi della montagna, acquisendo e formulando proposte, in collaborazione e nel pieno rispetto delle autonomie locali.
2. L'inchiesta deve sviluppare i seguenti punti:
a) delimitazione dei territori montani;
b) stato di applicazione ed eventuali modifiche della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
c) analisi dell'attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione ed eventuali proposte per una sua modifica;
d) esame delle politiche e delle realizzazioni in materia decise dalle regioni e dalle province, comprese quelle ad ordinamento autonomo; ruolo e funzioni dei comuni montani e delle comunità montane; prospettive istituzionali del potere politico locale;
e) economia della montagna nei suoi diversi settori (agricoltura, industria, artigianato, turismo, commercio) e sue prospettive future nel quadro europeo;
f) spopolamento della montagna e movimento demografico;
g) formazione sociale e professionale dei giovani;
h) elementi comparativi con la normativa degli Stati europei sulla montagna e ruolo della Unione europea;
i) sistema dei trasporti stradali e ferroviari in zona alpina; analisi dei flussi di traffico con attenzione al problema dell'aumento dei trasporti su gomma;
l) tutela ambientale anche in riferimento alla Convenzione internazionale sulle Alpi e alla «Carta europea delle regioni di montagna»;
m) cultura della montagna e difesa dei suoi valori con attenzione anche alle minoranze etnico-linguistiche;
n) miglioramento dei servizi pubblici nelle zone a scarsa densità di popolazione;
o) realizzazioni e difficoltà della cooperazione transfrontaliera.
1. La Commissione procede alle indagini di sua competenza con i poteri ed i limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione e si avvale della collaborazione del Comitato consultivo sulla montagna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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