Doc. XXII, n. 4




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) acquisire conoscenze circa l'applicazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
b) verificare eventuali inefficienze e inadempienze da parte degli organi competenti in merito a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera a);
c) acquisire tutta la documentazione ed effettuare un monitoraggio sull'effettivo funzionamento del servizio 118;
d) formulare proposte perché sia attivato e mantenuto tale servizio in tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il suo presidente, con votazione a scrutinio segreto.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni e osservazioni.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.


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