1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del Fondo unico per lo spettacolo.
2. La Commissione accerta:
a) i motivi che hanno determinato eventuali distorsioni nella gestione e nel funzionamento del Fondo e degli enti ed organismi di settore da esso finanziati, nonché i motivi della mancata attivazione degli organi preposti alla verifica e delle procedure interne di controllo;
b) le eventuali responsabilità amministrative e politiche nella gestione del Fondo, nonché le eventuali collusioni con persone, partiti politici, enti pubblici, organi dello Stato o associazioni;
c) l'uso che dei finanziamenti erogati dal Fondo è stato operato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico e teatrale Spa, costituita presso la Banca nazionale del lavoro;
d) la regolarità e l'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti in particolare in relazione agli scopi ad essi affidati dalle leggi di settore;
e) gli interventi di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo che appaiono indispensabili per conferire trasparenza ed economicità alla gestione del Fondo.
3. La Commissione verifica, per ciascuno dei beneficiari dei finanziamenti a carico del Fondo, la congruità dell'attività o dell'opera realizzata rispetto all'entità del finanziamento, valutandone i risultati economici ed i benefìci per il settore interessato. Può altresì avviare, ove occorra, le procedure previste dalla legislazione vigente per la restituzione dei crediti non restituiti e di quant'altro indebitamente concesso o percepito.
1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio di proporzionalità tra i medesimi. Con gli stessi criteri si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni o cessazione dal mandato parlamentare dei suoi membri.
2. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera dei deputati, la Commissione elegge nel suo seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera dei deputati una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute ad agli atti o documenti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione stessa disponga diversamente.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno da approvare prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può richiedere, nell'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. Può inoltre avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonché di atti e documenti relativi ad inchieste parlamentari.
4. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e d'ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la stessa non decida diversamente.
2. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto ciò che riguarda le deposizioni, le notizie e gli atti.
1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2. Il Presidente della Camera dei deputati destina alla Commissione il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la Commissione può avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti del settore.
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