Art. 1.
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul problema dell'inquinamento elettromagnetico e sui rischi da esso derivanti per la salute dei cittadini.
2. La Commissione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
3. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini ed acquisire informazioni e dati scientifici relativi ad indagini epidemiologiche e ad altre ricerche svolte, o in via di svolgimento, in Italia e all'estero, in merito agli effetti per la salute derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;
b) verificare l'attuazione delle norme vigenti da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle imprese pubbliche e private;
c) riferire alla Camera dei deputati al termine dei suoi lavori ed ogni volta che lo ritenga opportuno;
d) prospettare soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per una adeguata tutela della popolazione e dei lavoratori.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione per lo svolgimento dei propri compiti può:
a) procedere ad audizioni concernenti l'oggetto dell'inchiesta;
b) avvalersi di esperti qualificati nella materia oggetto dell'inchiesta;
c) richiedere alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici e privati, nonché alle imprese esercenti servizi di distribuzione dell'energia elettrica, atti e documenti necessari allo svolgimento dei lavori;
d) richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non possono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
1. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla data del suo insediamento.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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