Onorevoli Colleghi! - La Giunta delle elezioni, a conclusione di un'attenta istruttoria e con il voto unanime dei suoi componenti, ha presentato, il 30 aprile 1998, una proposta di proprio Regolamento in terno, che - secondo quanto è previsto dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera - dev'essere previamente esaminato dalla Giunta per il Regolamento e sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prescritta dall'articolo 64, primo comma, della Costituzione.
La Giunta per il Regolamento ha esaminato la proposta nel corso di quattro sedute. Il 7 luglio 1998 i relatori, nominati il precedente 20 maggio, hanno riferito sul suo contenuto. Il 16 luglio si è svolta la discussione, al termine della quale i relatori hanno proposto di ascoltare il presidente della Giunta delle elezioni, che ha preso parte alla successiva seduta del 21 luglio. Il 23 luglio la Giunta ha esaminato le proposte di modificazione predisposte dai relatori sulla base del dibattito svoltosi e altre proposte emendative presentate da suoi componenti. Nella stessa seduta, la Giunta ha conferito ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così riformulato.
Il testo proposto, ove sia approvato dall'Assemblea, sostituirà il vigente regolamento, deliberato dalla Giunta delle elezioni il 17 dicembre 1962. Con esso verrà data piena attuazione alle disposizioni, introdotte con il Regolamento della Camera del 1971, che disciplinano il procedimento di verifica dei poteri dinnanzi alla Giunta delle elezioni prevedendo, in particolare, l'osservanza dei princìpi del contraddittorio e - nella fase del giudizio sulla contestazione - della pubblicità. L'iniziativa riveste pertanto rilevante valore proprio in quanto, anche con significative innovazioni della procedura, introduce nel Regolamento interno della Giunta delle elezioni le disposizioni attuative dei suddetti princìpi, alla cui mancanza la Giunta ha fin qui supplito ovviando con apposite deliberazioni e in via di prassi all'assenza di espresse norme nel Regolamento interno del 1962.
Gli oggetti sui quali principalmente si è concentrato il dibattito presso la Giunta per il Regolamento sono stati la disciplina del numero legale per le sedute e le deliberazioni della Giunta, il potere di procedere ex officio alla revisione delle schede nel procedimento di verifica dei risultati elettorali, l'utilizzabilità di ricorsi tardivamente presentati, i casi di riapertura del procedimento relativo alla convalida di un'elezione dopo la definitiva deliberazione dell'Assemblea, l'accesso alla documentazione elettorale dopo la conclusione del procedimento di verifica, le conseguenze derivanti da proposte di annullamento di elezioni relative a collegi uninominali sulla ripartizione dei seggi assegnati con metodo proporzionale, la natura e le funzioni del Comitato inquirente, le conseguenze dell'opzione di un deputato per altra carica giudicata incompatibile con il mandato parlamentare.
1. Numero legale.
La proposta presentata dalla Giunta delle elezioni, all'articolo 2, comma 1, disciplinava il requisito del numero legale per la validità non solo delle deliberazioni, ma anche delle sedute. Tale previsione, ancorché conforme alla prassi fin qui osservata dalla Giunta delle elezioni, è apparsa contrastante con i princìpi che regolano l'attività di tutti gli organi parlamentari, a cominciare dall'Assemblea.
Per questo motivo, la Giunta per il Regolamento ha soppresso la previsione relativa alla validità delle sedute, correlativamente riducendo da quattro a due il numero dei componenti della Giunta che possono richiedere la verifica del numero legale (articolo 2, comma 1, ultimo periodo), nonché la votazione nominale (articolo 2, comma 3).
2. Revisione delle schede disposta d'ufficio prima della convalida.
Il regolamento vigente prevede, all'articolo 9, che la Giunta possa disporre «sempre» il controllo delle schede nulle, bianche e contestate allegate ai verbali e anche, «in casi particolari», la revisione delle schede valide. L'articolo 4, comma 1, della proposta presentata dalla Giunta delle elezioni enunziava la possibilità che la Giunta potesse sempre disporre, «anche d'ufficio», la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali. La Giunta per il Regolamento ha soppresso le parole: «anche d'ufficio», ritenendole una specificazione superflua, e ha precisato che alla revisione delle schede valide e degli altri materiali elettorali si procede «ove necessario»: tale ipotesi, evidentemente meno usuale nel procedimento di verifica, rimane dunque distinta da quella riguardante le schede nulle, bianche e contestate.
3. Utilizzazione dei ricorsi tardivi.
La proposta presentata dalla Giunta delle elezioni prevedeva che i ricorsi pervenuti dopo il termine di venti giorni, stabilito dall'articolo 87, primo comma, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, o provenienti da soggetti non legittimati fossero comunque utilizzabili quali esposti (articolo 9, commi 2 e 3, e articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
La Giunta per il Regolamento ha soppresso tale statuizione - che avrebbe reso pressoché vana la previsione legislativa di un termine per la presentazione dei ricorsi - e ha conseguentemente espunto le altre disposizioni ad essa collegate.
4. Riapertura della verifica dopo la convalida.
Il regolamento vigente non disciplina la possibilità di riapertura della verifica dopo che sia intervenuta deliberazione definitiva di convalida da parte dell'Assemblea. La proposta presentata dalla Giunta delle elezioni prevede, all'articolo 4, comma 2, che la riapertura possa aver luogo a seguito di deliberazione dell'Assemblea su proposta della Giunta, fondata su fatti nuovi o di nuovo accertamento. La Giunta per il Regolamento ha ritenuto necessario circoscrivere i casi di riapertura, proponendo a questo fine una riformulazione di tale comma che, sulla scorta della disciplina relativa alla revocazione nel processo civile, determina le fattispecie in cui è ammessa la riapertura del procedimento.
5. Ostensibilità della documentazione elettorale.
Il regolamento vigente non disciplina l'accesso alla documentazione elettorale. La proposta presentata dalla Giunta delle elezioni prevede, all'articolo 6, comma 4, che le parti e i soggetti interessati possano prendere visione delle schede e dei documenti elettorali nel corso dell'istruttoria; e che dopo la convalida o l'annullamento dell'elezione siano ostensibili gli atti verificati dalla Giunta e non precedentemente visionati dalle parti e dagli interessati. La questione è stata oggetto di dibattito, a seguito del quale i relatori hanno tuttavia ritenuto preferibile non proporre emendamenti al progetto elaborato dalla Giunta delle elezioni.
6. Conseguenze dell'annullamento di elezioni nei collegi uninominali sui seggi assegnati con metodo proporzionale.
Attraverso il meccanismo dello scorporo, l'annullamento di elezioni nei collegi uninominali può determinare conseguenze sulla ripartizione dei seggi assegnati con metodo proporzionale, sia in ambito circoscrizionale, sia nel collegio unico nazionale.
Nel corso del dibattito presso la Giunta per il Regolamento è stata segnalata l'opportunità di prevedere, all'articolo 11 della proposta della Giunta delle elezioni, che le proposte di annullamento di elezioni effettuate con metodo maggioritario vengano sottoposte all'Assemblea contestualmente con quelle, ad esse conseguenti, di elezioni effettuate con metodo proporzionale. Tale ipotesi è stata tuttavia respinta in ragione del fatto che la revisione dei calcoli relativi ai seggi appartenenti alla quota proporzionale richiede tempi assai più lunghi di quelli concernenti i singoli collegi uninominali.
7. Comitato inquirente.
Il vigente Regolamento interno, agli articoli 16 e 17, contempla l'istituzione del Comitato inquirente, al quale attribuisce la facoltà di «interrogare tutti i testimoni che ritenga utili all'istruttoria».
La Giunta per il Regolamento ha soppresso il corrispondente articolo 15 del testo proposto dalla Giunta delle elezioni (nonché il richiamo all'istituto, contenuto nell'articolo 4, comma 3), ritenendo che le attività rimesse al Comitato inquirente possano venire svolte dalla Giunta o da altre sue interne articolazioni, senza la necessità di formalizzare la previsione regolamentare di un organo apposito.
8. Opzione per carica giudicata incompatibile.
La proposta presentata dalla Giunta prevede, all'articolo 17 (articolo 18 nel testo originario), comma 4, che l'opzione di un deputato per altra carica incompatibile con il mandato parlamentare comporta le dimissioni dal mandato parlamentare.
Sanzionando la prassi consolidata, la Giunta per il Regolamento ha precisato che le suddette dimissioni non danno luogo a votazione, ma alla sola presa d'atto da parte dell'Assemblea.
La presente proposta di Regolamento interno della Giunta delle elezioni si connette con un'iniziativa (doc. II, n. 28), volta ad adeguare le disposizioni del Regolamento della Camera alla nuova legislazione elettorale e alle esigenze in progresso di tempo manifestatesi relativamente al funzionamento della Giunta medesima, nonché ad introdurvi un articolo 17-bis, riguardante l'esame da parte dell'Assemblea delle proposte della Giunta delle elezioni fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici, la comunicazione all'Assemblea medesima delle dimissioni per causa d'incompatibilità e la proclamazione dei deputati subentranti a quelli eletti nella quota proporzionale.
Con questo complesso d'iniziative, la Camera è posta in condizione di recare significative modificazioni al procedimento per la verifica dei poteri dei propri componenti, che l'articolo 66 della Costituzione ad essa medesima rimette, disciplinando finalmente in modo compiuto e aderente ai princìpi stabiliti dal suo Regolamento l'esercizio di una fondamentale funzione di garanzia nei riguardi dei singoli e di tutela della corretta composizione dell'organo costituzionale nel quale è raccolta la rappresentanza della nazione. Per questo, la Giunta per il Regolamento, a conclusione dell'esame da essa condotto, raccomanda all'Assemblea l'approvazione della presente proposta.
Paolo ARMAROLI e Tullio GRIMALDI,
Relatori.
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