della proposta |
della giunta per il regolamento |
FUNZIONI, ORGANI E POTERI DELLA GIUNTA Art. 1.
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FUNZIONI, ORGANI POTERI DELLA GIUNTA Art. 1.
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| 1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.
2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età. 3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi: sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2. |
Identico. |
(Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate). |
(Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate). |
| 1. La Giunta svolge le proprie riunioni con la presenza, accertata dal Presidente, di almeno otto componenti. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipano al voto, anche con astensione, almeno la metà più uno dei componenti. Il Presidente non è tenuto a verificare se la Giunta sia in numero legale, ai fini delle deliberazioni, se non quando ciò sia richiesto da almeno quattro deputati. | 1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera. |
| 2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera. | 2. Identico. |
| 3. La votazione nominale può essere richiesta da almeno quattro componenti della Giunta. | 3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta. |
| 4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunziata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa. | 4. Identico. |
(Comitati permanenti e temporanei). |
(Comitati permanenti e temporanei). |
| 1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.
2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente. 3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo. |
Identico. |
(Poteri della Giunta). |
(Poteri della Giunta). |
| 1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, anche d'ufficio, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali. | 1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali. |
| 2. Successivamente alla convalida definitiva dell'elezione, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta solo a seguito di specifica delibera dell'Assemblea su proposta della Giunta fondata sulla sussistenza di fatti nuovi o di nuovo accertamento. | 2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:
a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento; b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva; c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida. |
| 3. La Giunta ed il Comitato inquirente di cui all'articolo 15 richiedono a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputano necessari. | 3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari. |
(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria). |
(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria). |
| 1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.
2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati. 3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri. |
Identico. |
(Pubblicità dei lavori e regime degli atti). |
(Pubblicità dei lavori e regime degli atti). |
| 1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. | 1. Identico. |
| 2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa. | 2. Identico. |
| 3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità. | 3. Identico. |
| 4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione. | 4. Identico. |
| 5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1. | 5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1. |
(Ulteriori attività della Giunta). |
(Ulteriori attività della Giunta). |
| 1. La Giunta promuove o svolge attività di ricerca e studio nelle materie relative ai propri compiti, favorendo l'instaurarsi di rapporti con gli altri Organi istituzionali. | 1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinare del capo XXXIII del Regolamento della Camera. |
| 2. A questi fini si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento della Camera. | Soppresso. |
PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI Art. 8.
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PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI Art. 8.
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| 1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:
a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali; b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati; c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali. |
Identico. |
(Formalità ed effetti dei ricorsi). |
(Formalità ed effetti dei ricorsi). |
| 1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse dedotto personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. | 1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. |
| 2. I reclami, le proteste, le contestazioni e tutti gli atti tardivi o pervenuti da soggetti sprovvisti di legittimazione attiva sono assunti agli atti della Giunta quali esposti, a fini informativi e di eventuale attivazione dei poteri d'ufficio di cui all'articolo 4. | Soppresso. |
| 3. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre in riferimento a ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente e trattenuti in copia presso la Giunta quali esposti. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente. | 2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre in riferimento a ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente. |
(Relatori per la verifica dei poteri). |
(Relatori per la verifica dei poteri). |
| 1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto. | 1. Identico. |
| 2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1. | 2. Identico. |
| 3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione. | 3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione. |
| 4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta. | 4. Identico. |
(Verifica ordinaria). |
(Verifica ordinaria). |
| 1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione procede: | 1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione procede: |
| a) ove vi siano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ivi compresi quelli eventualmente derivanti da esposti ed atti equivalenti, ovvero l'apertura dell'istruttoria; | a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria; |
| b) ove non vi siano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, nonché degli esposti ed atti equivalenti, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria. | b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria. |
| 2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3. | 2. Identico. |
| 3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. La visione delle schede ad opera delle parti e dei soggetti interessati avviene per ogni collegio entro un termine fissato dalla Giunta di cinque giorni utili, per le schede bianche, nulle e contestate, e di quindici giorni utili per le schede valide; per ogni circoscrizione entro un termine fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della stessa. Il termine decorre non prima di cinque giorni dalla data della comunicazione. | 3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati. |
| 4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale. | 4. Identico. |
| 5. Le parti e i soggetti interessati, in presenza degli Uffici, possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali di persona e, congiuntamente o disgiuntamente, a mezzo del proprio rappresentante, nei termini fissati dal calendario loro comunicato, con il quale, nei giorni e negli orari assegnati, è ripartita la disponibilità del materiale elettorale per la verifica. | 5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato. |
| 6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. | 6. Identico. |
| 7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione. | 7. Identico. |
| 8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea. | 8. Identico. |
| 9. Il relatore rimette all'apposito Comitato la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni. | 9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni. |
| 10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero avvenga in riferimento ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale. | 10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale. |
| 11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione. | 11. Identico. |
(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio). |
(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio). |
| 1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:
a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo; b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata; c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano. | 1. Identico. |
| 2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo è avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta: | 2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta: |
| a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo; | a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo; |
| b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione. | b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione. |
(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica). |
(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica). |
| 1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.
2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine. 3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza. 4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e quindi, di replicare per una volta. 5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta. 6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione. 7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. 8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata. 9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure ed i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non erano presenti alla prima seduta. 10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta. 11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza. |
Identico. |
(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale). |
(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale). |
| 1. Il relatore incaricato di riferire sui calcoli e sulle assegnazioni su base nazionale procede in conformità agli articoli 11, 12 e 13 in quanto applicabili. | 1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili. |
(Comitato inquirente). | |
| 1. La Giunta può deliberare di costituire un Comitato inquirente, rappresentativo di tutti i Gruppi presenti in Giunta, i cui componenti sono scelti dal Presidente. Del Comitato fanno comunque parte il relatore competente, nonché il Presidente o un vicepresidente della Giunta, che lo presiede.
2. La Giunta stabilisce oggetto, modalità e limiti dell'indagine. 3. Il Comitato pone in essere tutte le attività istruttorie utili all'indagine e, previa autorizzazione del Presidente della Camera, può trasferirsi sui luoghi dell'indagine, nonché ricorrere a consulenze tecniche. 4. La Giunta assegna al Comitato un termine per riferire, prorogabile su richiesta motivata. 5. I lavori del Comitato sono riservati e i relativi verbali possono essere conosciuti esclusivamente dai membri del Comitato stesso, salva diversa deliberazione della Giunta. 6. I risultati documentali e gli accertamenti conseguenti all'attività del Comitato, ove confluiscano agli atti di un procedimento di verifica dei poteri, seguono il medesimo regime dei documenti elettorali. |
Soppresso. |
PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI DECADENZA |
PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI DECADENZA |
(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte). |
(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte). |
| 1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali svolte al di fuori dell'assunzione di una carica in senso formale. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, il termine per la dichiarazione decorre dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo espletamento delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista. | 1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista. |
| 2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibitità e decadenza. | 2. Identico. |
(Istruttoria e contraddittorio). |
(Istruttoria e contraddittorio). |
| 1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione agli atti la Giunta procede all'istruttoria avente ad oggetto la valutazione delle cariche, degli uffici e delle condizioni soggettive dei deputati utili ai fini del giudizio di compatibilità, di eleggibilità e di decadenza per il tramite del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze. | 1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, l'eleggibilità e la decadenza degli stessi. |
| 2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:
a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive; b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c); c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o casi di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta. |
2. Identico. |
| 1. Le delibere della Giunta che respingono proposte di accertamento di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, presentate dal Comitato, costituiscono delibere di accertamento della compatibilità, eleggibilità e insussistenza di ipotesi di decadenza. Le delibere della Giunta che respingono proposte di compatibilità, eleggibilità e insussistenza di ipotesi di decadenza presentate dal Comitato, costituiscono delibere di accertamento di incompatibilità, ineleggibilità e sussistenza di ipotesi di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5 , ovvero, nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, si intendono come delibere di rimessione degli atti al Comitato stesso per ulteriori approfondimenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, punto c). | 1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c). |
| 2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza. | 2. Identico. |
| 3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia. | 3. Identico. |
| 4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare. | 4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto. |
| 5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di ipotesi di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione. | 5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione. |
| 6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13. | 6. Identico. |
PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA |
PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA |
(Proclamazione di deputati subentranti). |
(Proclamazione di deputati subentranti). |
| 1. Qualora un seggio rimanga, per qualsiasi causa, vacante e non sia previsto lo svolgimento di elezioni suppletive, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate. | 1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate. |
| 2. L'accertamento di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera. | 2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera. |
| 3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1 avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II. | 3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II. |
| 4. La Giunta, riunitasi a norma del comma 1, accerta quando il seggio rimasto vacante debba essere coperto mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. | Soppresso (Si veda il comma 1). |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
(Entrata in vigore). |
(Entrata in vigore). |
| 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV Legislatura.
2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera. |
Identico. |
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