Doc. II, n. 37




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - L'articolo 71, secondo comma, della Costituzione prevede la possibilità che il popolo eserciti l'iniziativa legislativa «mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli». La qualificazione giuridica di quest'istituto è, senza dubbio, da ricomprendere come strumento di democrazia diretta, seppure diversamente concepito rispetto ai rapporti con le altre forme d'iniziativa legislativa, agli effetti che produce e ai limiti cui è condizionato. È necessario ricordare che quest'istituto è particolarmente importante in quanto espressione diretta della sovranità popolare e che, se utilizzato in modo meno episodico, esso potrebbe comportare implicazioni positive sia sociali che politiche. La richiamata disposizione costituzionale è ulteriormente specificata e integrata dalle previsioni di cui agli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, mentre nel Regolamento della Camera, che questa proposta di modificazione tende a integrare, la materia è disciplinata soltanto dall'articolo 107. Attualmente, infatti, la proposta di legge d'iniziativa popolare segue un iter legislativo eguale a quello delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, quindi la sua iscrizione nel calendario dei lavori e la sua discussione comportano termini di tempo così lunghi che ne impediscono, di fatto, un'approvazione rapida. È comunque da ricordare che molte proposte d'iniziativa popolare presentate sono state discusse e approvate dal Parlamento italiano.
L'attenzione nei confronti delle forme di democrazia diretta si è sviluppata in anni recenti, come conseguenza dell'aumento del loro uso in diversi ordinamenti. È comunque vero che la proposta di legge d'iniziativa popolare può essere bloccata dal Parlamento in quanto l'esame di essa non è sottoposto a procedure e termini vincolanti.
Infatti, oggi, le proposte di legge d'iniziativa popolare non hanno alcuna priorità, né alcun trattamento procedurale differenziato, con la conseguenza che l'iniziativa popolare ha un semplice effetto di stimolo rispetto alla funzione legislativa esercitata dal Parlamento.
La presente proposta di modifica al Regolamento della Camera prevede, al contrario, tempi rapidissimi per l'assegnazione alla competente Commissione della Camera e per l'iscrizione all'ordine del giorno della stessa. La Commissione riferisce all'Assemblea entro il tempo massimo di trenta giorni, trascorsi i quali, il progetto di legge di iniziativa popolare è posto automaticamente all'ordine del giorno dell'Assemblea. Questo automatismo è particolarmente efficace e utile ai fini della celerità del procedimento legislativo per la deliberazione in tempi rapidi e certi sulla proposta di legge d'iniziativa popolare. L'iter procedimentale menzionato garantisce un procedimento legislativo più coerente con il valore che ha la proposta di legge d'iniziativa popolare, che costituisce un atto introduttivo direttamente espresso dal popolo.


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