| 1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. 3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune. 4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento. | |
| Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
5. Il Presidente della Camera assegna le proposte di legge d'iniziativa popolare alle Commissioni competenti per materia entro cinque giorni dalla loro presentazione. Esse sono esaminate secondo la procedura ordinaria. Le proposte di legge d'iniziativa popolare sono iscritte all'ordine del giorno della Commissione entro dieci giorni dalla data della loro assegnazione. La Commissione riferisce all'Assemblea entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali esse sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. Prima di tale termine, le proposte di legge d'iniziativa popolare possono essere prese in considerazione per la programmazione dei lavori dell'Assemblea con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. |
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