| I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: | |
| 3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.
(Si veda il comma 5). |
3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi; qualora, a seguito dell'esito delle votazioni, alcuni Gruppi non risultino tuttavia rappresentati, si procede all'elezione di altri Segretari. A tal fine, il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i Gruppi, stabilisce la data dell'elezione, nella quale ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti; non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi. |
| 4. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma del comma 2 dell'articolo 14, nonché il Gruppo misto, se non hanno propri rappresentanti nell'Ufficio stesso, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. | 4. Dopo che l'Ufficio di Presidenza sia stato costituito ai sensi dei commi 2 e 3, si procede a nuove elezioni soltanto ove debbano venirne sostituiti i componenti per qualsiasi causa cessati dalle funzioni, ovvero si renda necessario ripristinare la presenza di un Gruppo in esso non più rappresentato. In quest'ultimo caso, e comunque ove un Gruppo fosse rappresentato nell'Ufficio di Presidenza soltanto dal componente cessato dalle funzioni, si osservano le disposizioni di cui al comma 3, terzo e quarto periodo. In tutti gli altri casi, il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese fra i Gruppi, stabilisce la data per l'elezione, che ha luogo a norma dell'articolo 56, comma 1. |
| 5. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i Gruppi, stabilisce la data dell'elezione. Ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno di tali gruppi. | (Si veda il comma 3). |
| Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
| 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengono almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente. | 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengono almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei componenti di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente. |
| 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. | Soppresso. |
| Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
| 2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 119. | 2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. Si osservano a tal fine le disposizioni dell'articolo 24, commi 7, 8, 9 e 10. |
| Il comma 7 è sostituito dal seguente: | |
| 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione è altresì determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengono ad alcuna delle predette componenti. | 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata ai sensi dell'articolo 24, commi 7, 8, 9 e 10. |
| Il comma 8 è sostituito dal seguente: | |
| 8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito, avvalendosi altresì, per l'esame in Assemblea, dei poteri di cui al comma 7. | 8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito. La discussione in Assemblea è organizzata ai sensi dell'articolo 24, commi 7, 8, 9 e 10. |
| Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
| 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. | 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse. |
| Dopo l'articolo 153-bis, è aggiunto il seguente:
1. Le modifiche all'articolo 5 entrano in vigore all'inizio della XIV legislatura.
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