Doc. II, n. 34




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - È ormai sotto gli occhi di tutti come, in particolare in questi ultimi anni, con l'accelerazione del processo d'integrazione europea, un ruolo nevralgico per il nostro paese sia rappresentato dai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno. Da un lato, infatti, è andato crescendo, sia quantitativamente, sia qualitativamente, il peso della normativa nazionale direttamente fondata su direttive comunitarie. Il rilievo che ha così assunto la fase di trasposizione del diritto comunitario determina, d'altra parte, una sempre maggiore importanza della fase ascendente, la fase cioè dell'elaborazione delle direttive comunitarie; acquista perciò un rilievo sempre maggiore l'esigenza di mettere a punto strumenti incisivi per garantire l'intervento del Parlamento in tale fase.
Questo spiega perché, sin dall'inizio della XIII legislatura si sia avviato alla Camera un dibattito sulla questione dei rapporti con le istituzioni comunitarie e sulla natura dell'allora Commissione speciale per le politiche comunitarie. Questo dibattito si è rapidamente concretato nella proposta di trasformare la Commissione speciale per le politiche comunitarie in Commissione permanente e di disciplinare espressamente i rapporti con i membri del Parlamento europeo e della Commissione europea. Le innovazioni regolamentari intervenute all'inizio della XIII legislatura, con la modifica dell'articolo 22 volta a conferire alla XIV Commissione status di Commissione permanente e non più speciale, hanno avuto proprio lo scopo di dare una prima risposta a tali problemi rafforzando l'unitarietà di indirizzo a livello parlamentare sulla materia comunitaria.
Tale sviluppo non si è tuttavia limitato alle modifiche regolamentari adottate all'inizio della legislatura. La necessità di un ripensamento complessivo delle forme dell'intervento parlamentare nella materia comunitaria è stato favorito anche dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht e dalle successive modifiche apportate con il Trattato di Amsterdam che, rafforzando i poteri delle istituzioni comunitarie, hanno posto l'esigenza di un corrispondente rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, sia per evitare un graduale svuotamento delle loro funzioni legislative e di indirizzo politico, sia per colmare il deficit di democraticità che si ritiene proprio delle istituzioni comunitarie.
In questo processo un ruolo di rilevo assumono le circolari del Presidente della Camera. La prima circolare del 16 ottobre 1996, con cui sono stati ridefiniti gli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, contiene una previsione, di grande portata innovativa, secondo cui sono sempre considerati rafforzati i pareri della XIV Commissione, in vista dell'esigenza di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con la normativa dell'Unione europea. La conseguenza di tale previsione è che i pareri espressi dalla XIV Commissione su tutti i progetti di legge, siano essi esaminati dalla Commissione competente per il merito in sede referente, legislativa o redigente, hanno effetto rinforzato; attraverso tale disposizione si attribuisce perciò alla XIV Commissione il ruolo di Commissione «filtro», al pari delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro.
La circolare presidenziale del 10 gennaio 1997, relativa all'istruttoria legislativa nelle Commissioni, oltre a confermare il ruolo della XIV Commissione come Commissione «filtro», rafforza gli strumenti di intervento nella materia comunitaria prevedendo che tra i profili necessari per un'esauriente istruttoria in sede referente vi debba essere la valutazione della coerenza della disciplina proposta con le normative dell'Unione europea.
Le indicazioni contenute nella circolare presidenziale del gennaio 1997 sono state successivamente recepite nel Regolamento con le recenti innovazioni regolamentari, approvate nel settembre 1997 ed entrate in vigore il 1o gennaio 1998. È stato infatti modificato l'articolo 79 del Regolamento prevedendosi espressamente che le Commissioni, nell'esame in sede referente di un progetto di legge, debbano effettuare una previa valutazione della sua coerenza con la normativa comunitaria. Inoltre, per consentire un tempestivo e quindi efficace intervento parlamentare nel corso del processo normativo comunitario, è stato introdotto all'articolo 25 un nuovo comma 4, secondo il quale il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
Alla luce di quanto sin qui osservato, la presente proposta di modifica al Regolamento è volta, nella prima parte, a recepire espressamente nelle norme regolamentari quanto sancito dalla circolare presidenziale del 16 ottobre 1996 e confermato dalla circolare presidenziale del 10 gennaio 1997, e cioè che i pareri espressi dalla XIV Commissione su tutti i progetti di legge, siano essi esaminati dalla Commissione competente per il merito in sede referente, legislativa o redigente, sono considerati rinforzati.
Nella seconda parte si propone di riformulare l'articolo 126 del regolamento tenendo conto delle trasformazioni intervenute nella natura della XIV Commissione che ora è, a tutti gli effetti, una Commissione permanente. Non ha perciò senso continuare a prevedere una serie di indicazioni specifiche e di limiti che avevano significato in una situazione ormai superata, quando cioè essa aveva natura di Commissione speciale. Appare evidente che la natura e i poteri della XIV Commissione non possono essere che quelli previsti in via generale per le altre Commissioni permanenti. Nel nuovo testo dell'articolo 126 che si propone sono perciò previste espressamente soltanto quelle attribuzioni ulteriori che, dato il ruolo e lo specifico ambito di competenza della XIV Commissione, appare opportuno continuare a mantenere.
Viene successivamente affrontato un altro tema di grande importanza, sul quale si è finora registrato un ampio consenso di tutti i Gruppi, e cioè la semplificazione del procedimento di esame del disegno di legge comunitaria e la conseguente istituzione di una sessione parlamentare comunitaria. La trasformazione della natura della Commissione, che ha già comportato una precisazione delle sue competenze in sede referente, non può infatti non indurre ad un ripensamento del sistema di cui all'articolo 126-ter.
Nonostante l'opera di razionalizzazione della prassi condotta soprattutto nell'esame del disegno di legge comunitaria 1995-1997, non vi è dubbio che il sistema previsto dall'articolo 126-ter contenga evidenti elementi di complessità e macchinosità che non appaiono funzionali ad assicurare la necessaria tempestività nell'esame del provvedimento - basti considerare che la legge comunitaria 1995-1997 è stata approvata dopo un esame parlamentare di circa due anni - e soprattutto non appaiono idonei a garantire l'esigenza di un centro decisionale unitario la cui azione, di fronte alla presenza di spinte particolaristiche, sia ispirata unicamente al perseguimento di finalità istituzionali connaturate allo strumento della legge comunitaria.
L'esperienza sinora maturata spinge a procedere nella direzione di una più marcata semplificazione legislativa, superando il sistema vigente che vede una sorta di cogestione tra la XIV Commissione e le Commissioni di settore, e delineando invece un procedimento più semplice che, così come avviene al Senato, affidi alla Commissione competente in via primaria il compito di effettuare l'ordinario esame del disegno di legge in sede referente. Nel corso dell'istruttoria legislativa, d'altra parte, la XIV Commissione potrà avere modo di approfondire i singoli problemi che emergeranno, tenendo conto delle valutazioni operate dalle Commissioni di settore nell'espressione del parere sul testo. Ciò, del resto, si inserisce pienamente nel nuovo modo di procedere all'istruttoria legislativa così come definita dalle circolari del Presidente della Camera prima ricordate e dalle recenti novelle regolamentari.
Un nuovo sistema, consentendo comunque un'ampia e diffusa valutazione dei contenuti del provvedimento, sarebbe tuttavia più efficace e trasparente di quello finora vigente, in quanto la responsabilità circa le decisioni assunte sul merito del testo da licenziare all'Assemblea verrebbero pienamente ricondotte, così come avviene per ogni altro progetto di legge, alla Commissione alla quale lo stesso è assegnato in sede referente, e cioè alla XIV Commissione. A spingere per una modifica regolamentare in tal senso conduce inoltre anche il dibattito svolto in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 1998.
Con la legge comunitaria 1998 si è inoltre prefigurata l'istituzione di una sessione comunitaria nella quale abbia luogo l'esame contestuale del disegno di legge comunitaria e della relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Per questo motivo, l'articolo 10 del provvedimento, modificando la legge 9 marzo 1989, n. 86, trasforma da semestrale in annuale la cadenza della sua presentazione, rendendone in tal modo possibile un esame congiunto con il disegno di legge comunitaria. Parallelamente, si è proceduto a razionalizzare il sistema, assorbendo nella nuova relazione annuale, con un contenuto più ampio, anche la precedente relazione sull'attività dell'Unione, che il Governo presentava a norma della legge 13 luglio 1965, n. 871. Con le modifiche introdotte dalla legge comunitaria 1998 si è perciò unificato il sistema prevedendo un'unica relazione annuale del Governo al Parlamento su tutta l'attività dell'Unione europea.
A questo punto vi sono tutte le condizioni legislative per istituire - e su questa proposta tutti i gruppi si sono espressi favorevolmente - una vera sessione comunitaria in cui si trattino contestualmente sia i problemi della fase discendente, attraverso l'esame del disegno di legge comunitaria, sia quelli della fase ascendente, attraverso l'esame della relazione annuale del Governo al Parlamento. Tale sessione appare necessaria per garantire al Parlamento, almeno una volta l'anno, uno spazio di intervento attivo nel processo legislativo comunitario. Si tratta pertanto di prevedere nel Regolamento della Camera, e auspicabilmente anche in quello del Senato, gli strumenti normativi che garantiscano spazi separati ma contestuali per l'esame delle due fasi, ascendente e discendente, del processo legislativo dell'Unione.
In conclusione, attraverso le modifiche regolamentari proposte, si vuole proseguire il processo - già avviato in questa legislatura con le modifiche del Trattato dell'Unione sul ruolo dei Parlamenti nazionali, delle leggi La Pergola e Fabbri, del Regolamento della Camera - di costruire un nuovo contesto che garantisca spazi più ampi per un'efficace e incisiva azione del Parlamento. Accanto a ciò è necessario che vi sia la determinazione di tutte le Commissioni e del Parlamento nel suo insieme ad occupare questi spazi per intervenire attivamente nel processo di gestione e di costruzione dell'Unione.


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