| L'articolo 75 è sostituito dal seguente:
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| 1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato. | 1. La Commissione affari costituzionali, la Commissione lavoro e la Commissione politiche dell'unione europea, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge, su quelli concernenti il pubblico impiego e sui profili di compatibilità con la normativa comunitaria. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti di legge sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato. |
| 2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. | 2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione lavoro e dalla Commissione politiche dell'Unione europea sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. |
| Il comma 6 è sostituito dal seguente: | |
| 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73. | 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato ad una Commissione in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio, lavoro e politiche dell'Unione europea, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73. |
| I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: | |
| 2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. | 2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, per gli aspetti concernenti il pubblico impiego nonché per i profili di compatibilità con la normativa comunitaria sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione lavoro e alla Commissione politiche dell'Unione europea. |
| 3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. | 3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali, della Commissione lavoro o della Commissione politiche dell'Unione europea e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
| Il comma 3 è sostituito dal seguente: | |
| 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. | 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate e quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, per gli aspetti concernenti il pubblico impiego o per gli aspetti concernenti profili di compatibilità comunitaria non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione lavoro e alla Commissione politiche dell'Unione europea. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. |
| Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
| 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93. | 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio, lavoro e politiche dell'Unione europea, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93. |
| Il comma 4 è sostituito dal seguente: | |
| 4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. | 4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio, della Commissione lavoro o della Commissione politiche dell'Unione europea, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale mediante procedimento elettronico. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere delle Commissioni affari costituzionali, bilancio, lavoro o politiche dell'Unione europea, e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. |
| L'articolo 126 del regolamento è sostituito dal seguente: | |
| 1. Si applicano alla Commissione politiche dell'Unione europea le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente. | |
| 2. La Commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. In particolare: | 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. |
| a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza; | |
| b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria; | 2. La Commissione esprime parere sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie. |
| c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige proprie relazioni per l'Assemblea;
d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi e amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza; |
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| e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri. | 3. La Commissione promuove, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con singoli suoi membri. |
| 3. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari. | |
| 2. Il Presidente trasmette alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione politiche dell'Unione europea può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 117. | Il comma 2 è abrogato. |
| L'articolo 126-ter è sostituito dal seguente: | |
| 1. L'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare comunitaria. | |
| 1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. | 2. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. |
| 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge. | 3. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esprime il parere sulle parti del disegno di legge di propria competenza. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. |
| 3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. | |
| 4. Nei successivi trenta giorni, la Commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori. | 4. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 3. Entro lo stesso termine la Commissione conclude l'esame della relazione annuale, predisponendo una relazione per l'Assemblea alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 3.
5. La discussione in Assemblea nell'ambito della sessione comunitaria si conclude, entro i successivi quindici giorni, con la votazione finale sul disegno di legge comunitaria e con la votazione di una o più mozioni di indirizzo al Governo, presentate a conclusione dell'esame della relazione annuale. |
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