Doc. II, n. 32




Testo del regolamento
Modifica proposta
Art. 127.
L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

Art. 127.
1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. 1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea o i progetti di tali atti, non appena pervenuti alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione politiche dell'Unione europea, con il parere della Commissione competente per materia, che deve essere espresso entro quindici giorni dall'assegnazione.
2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed e comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 2. Entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui al comma 1 ovvero, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la Commissione politiche dell'Unione europea esamina il testo normativo e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri.



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