Doc. II, n. 25




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica al regolamento della Camera concerne la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Com'è noto, la Commissione rientra nel novero degli organismi bicamerali, essendo composta di deputati e senatori; tuttavia la sua posizione è diversa da quella di altre Commissioni bicamerali, perché si tratta di un organo previsto dalla Costituzione, al quale entrambi i regolamenti parlamentari attribuiscono specifici compiti e funzioni: in particolare, l'articolo 102 del regolamento della Camera e l'articolo 137 di quello del Senato prevedono, in termini sostanzialmente identici, che i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, richiedano alla Commissione di esprimere il proprio parere qualora sorga una questione di merito per conflitto di interessi su una legge. I due regolamenti prevedono altresì, anche in tal caso in termini sostanzialmente identici, il parere della Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria (articolo 118-bis del regolamento della Camera ed articolo 125-bis di quello del Senato).
Il regolamento del Senato prevede infine, all'articolo 40, comma 9, una generale competenza consultiva obbligatoria della Commissione nel procedimento legislativo, quando si verta su materia di interesse regionale. Analoga disposizione non viene invece prevista nel regolamento della Camera, dandosi così luogo ad una forte «asimmetria» fra i due regolamenti e ad una differenziazione del ruolo della Commissione, che non dipende dalla natura dell'atto di iniziativa legislativa (identico sia alla Camera, sia al Senato), ma dalla sede - Camera o Senato - in cui ne viene effettuato l'esame.
La Commissione viene così ad esercitare una funzione diversa rispetto all'una od all'altra Assemblea legislativa, senza che ne sia ravvisabile alcuna motivazione: si pone pertanto il problema di allineare il regolamento della Camera a quello del Senato, per consentire alla Commissione di esercitare la sua funzione consultiva sempre «in prima lettura», potenziandone così indirettamente il ruolo istruttorio unitario, in armonia con la sua peculiare natura di organo che è meglio qualificare come parlamentare piuttosto che bicamerale.
Deve segnalarsi che per il regolamento della Camera tale questione è stata già posta nel corso delle precedenti legislature, ad esempio con le proposte di modifica avanzate nel corso della IX legislatura dai deputati Bassanini ed altri (IX leg., doc. II, n. 1), ovvero nel corso della X legislatura da parte del deputato Matteoli (X leg., doc. II, n. 18).
Richiamandosi a tali precedenti, si propone, infine, di aggiungere un ultimo comma all'articolo 102, per disciplinare una competenza che, nel quadro del controllo parlamentare sull'attività governativa, la Commissione è chiamata a svolgere in ordine alle decisioni adottate dal Governo a proposito delle leggi approvate dalle regioni.


Frontespizio Testo articoli