| Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: | |
| 1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.
2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera. |
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| 3. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove essa, nei termini di cui all'articolo 73, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali esamina periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. |
Frontespizio |
Relazione |