Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, con le modifiche regolamentari approvate dalla Camera nell'agosto 1996, si è proceduto a trasformare la Commissione speciale per le politiche comunitarie in Commissione permanente avente specifica competenza in materia. L'istituzione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) si è dimostrata necessaria alla luce dell'importanza e della crescente complessità della materia comunitaria, che rende indispensabile una unitarietà di indirizzo a livello parlamentare, con particolare riguardo alla «fase ascendente» del procedimento normativo comunitario.
L'esperienza dei primi mesi di attività della Commissione XIV è stata, in questa prospettiva, senza dubbio positiva, ma ha anche evidenziato alcuni problemi operativi connessi prevalentemente alla difficoltà di garantire la presenza continua di un nucleo stabile di componenti della Commissione che consentano alla stessa di svolgere con ancora maggiore efficacia e costanza i delicati compiti che quest'organo è istituzionalmente chiamato ad assolvere. Tali difficoltà derivano dalla necessità di ridefinire i compiti della Commissione; ma anche dalla disciplina transitoria stabilita dal comma 3 dell'articolo 154 del regolamento. Tralasciando, per il momento, il primo ordine di problemi, si deve rilevare che la disciplina da ultimo ricordata, prevista nel quadro delle richiamate modifiche regolamentari approvate dalla Camera nell'agosto dell'anno scorso, ribadisce per la Commissione XIV, pur divenuta permanente, in deroga ai princìpi generali, il cosiddetto principio della doppia appartenenza. L'articolo 154, comma 3, del regolamento, stabilisce infatti, al secondo periodo, che alla Commissione XIV non si applica, fino al primo rinnovo delle Commissioni, il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19: ciò significa che i deputati potranno continuare ad appartenere sia alla Commissione XIV sia ad una delle altre Commissioni permanenti.
È evidente che, se si vuole perseguire l'obiettivo di una piena e rapida entrata a regime dell'attività della Commissione Politiche dell'Unione europea - obiettivo che, con il passare del tempo, si rivela sempre più strategico per consentire al Parlamento di esercitare efficacemente, nella materia comunitaria, la sua funzione istituzionale di indirizzo e di controllo nei confronti dell'esecutivo al fine di garantire che il nostro Paese possa svolgere complessivamente un ruolo attivo nel procedimento di formazione del diritto comunitario - si deve procedere quanto prima ad una modifica del comma 3 dell'articolo 154 del regolamento. Scopo della modifica è quello di ridurre il periodo nel quale continua ancora ad applicarsi, per la Commissione XIV, la deroga al principio generale fissato dall'articolo 19, comma 3, secondo il quale nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. È questa, appunto, la finalità che persegue la seguente proposta di modificazione dell'articolo 154; essa mira infatti a consentire che, a partire dal mese di settembre 1997, cessi di applicarsi alla Commissione XIV la disciplina transitoria della doppia appartenenza, rendendo in tal modo possibile per la Commissione di svolgere i suoi lavori potendo effettivamente contare su tutti i propri componenti.
Né, d'altra parte, sembrano esservi consistenti ostacoli procedurali alla modifica proposta.
Una possibile obiezione sarebbe quella secondo cui, una volta approvata tale modifica, si renderebbe necessario rivedere la composizione delle Commissioni permanenti e ciò potrebbe, a sua volta, non essere ininfluente sulla attuale composizione degli uffici di presidenza delle singole Commissioni posto che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento, ogni Commissione si costituisce mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza.
A tale obiezione può rispondersi che esistono altri casi in cui l'originaria composizione delle Commissioni viene ad essere modificata senza che ciò comporti conseguenze sui rispettivi uffici di presidenza. Quando si verificano ad esempio, com'è già successo più volte in questa legislatura, modifiche nella composizione dei gruppi oppure il sorgere od il venir meno di taluno, fra essi, tutto ciò determina una conseguente modifica nella composizione delle Commissioni al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra i gruppi. Ora queste modifiche in itinere nella composizione delle Commissioni non mettono in discussione i rispettivi uffici di presidenza, anche se non vi è più identità materiale fra i componenti attuali della Commissione e la composizione originaria della Commissione al momento della sua costituzione.
Con la modifica proposta si verificherebbe una situazione analoga a quella ora descritta. Il venir meno della doppia appartenenza comporterebbe inevitabilmente talune variazioni nella composizione della Commissione XIV nonché delle altre Commissioni permanenti. Tuttavia, oltre alla considerazione che tali modifiche sarebbero conseguenti al ripristino del principio generale secondo cui nessun deputato può far parte di più di una Commissione - e non dovute, come nell'ipotesi vista in precedenza, ad un mutamento nella composizione dei gruppi - va anche rilevato che le conseguenze sulla composizione delle altre Commissioni sarebbero verosimilmente limitate a piccoli aggiustamenti (due-tre deputati). Si può inoltre aggiungere, come considerazione di fatto ma non priva di importanza, che, in ogni caso per il 1998 è previsto il rinnovo delle Commissioni e in quell'occasione, oltre a procedersi all'elezione dei nuovi uffici di presidenza, i gruppi, se lo riterranno, potranno mutare i loro rappresentanti nelle singole Commissioni.
Per questi motivi, si raccomanda un rapido esame della modifica proposta.
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