Doc. II, n. 23




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 154.
Art. 154.
3. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19. All'articolo 154, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Fino al 31 agosto 1997, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.



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