| TESTO DEL REGOLAMENTO
| MODIFICA PROPOSTA |
| Art. 119. |
Art. 119. |
| 1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio. |
1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato, dei disegni di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma 1-bis, e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dai predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare di bilancio.
|
| 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. |
7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sui progetti di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma 1-bis, sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. |
| Art. 120. |
Art. 120. |
| 1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia. |
1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato, nonché i progetti di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma 1-bis, sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.
|
| 3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. |
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e dei progetti di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma 1-bis, di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. |
| 4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari. |
4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e dei progetti di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma l-bis, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei ministri finanziari. |
| 5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato. |
5. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio e i progetti di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma 1-bis, sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato. |
| 8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico. |
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e dei progetti di legge collegati di cui all'articolo 123-bis, comma 1-bis, partecipano i ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico. |
| Art. 121. |
Art. 121. |
| 3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera. |
3. Gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera. Al parere possono essere allegate proposte di modifica compensative nell'ambito di ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali. Le proposte di modifica si intendono accolte ove la Commissione bilancio non le respinga in modo motivato. Le proposte di modifica respinte possono essere presentate in Assemblea dalle stesse Commissioni. L'esame delle tabelle relative ai fondi speciali in Assemblea ha inizio con la votazione delle proposte di modifica compensative presentate dalle Commissioni e degli emendamenti presentati dalla Commissione bilancio e dal Governo; sono successivamente votati gli stanziamenti relativi a ciascuna parte delle tabelle. In caso di reiezione si passa all'esame dei restanti emendamenti. |
| 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Sono comunque inammissibili emendamenti che operano variazioni, anche compensative, tra capitoli di bilancio e fondi speciali del disegno di legge finanziaria. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
| Art. 123-bis. |
Art. 123-bis. |
| 1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. |
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da esaminare nel corso della sessione di bilancio, possono comprendere esclusivamente disposizioni volte a ridurre spese o ad aumentare entrate al fine di contenere il disavanzo del bilancio dello Stato o di enti appartenenti al settore pubblico allargato ovvero il fabbisogno del settore statale. Tali effetti finanziari sono attestati dal Governo mediante apposita relazione tecnica. Per la verifica dei contenuti dei provvedimenti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 120, comma 2, e 121, comma 5. |