Doc. II, n. 21




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Nel corso di passate legislature la Giunta per il regolamento a lungo lavorò intorno alla proposta di riforma regolamentare sulle procedure di esame delle leggi di spesa. Nella X legislatura si giunse alla discussione in Assemblea della proposta n. 22 nel testo formulato dalla Giunta e alla presentazione di numerose proposte di princìpi emendativi, il cui approfondimento richiese un prolungato rinvio dell'esame, senza che poi la proposta concludesse il proprio iter nonostante le molteplici sollecitazioni rivolte alla Presidenza della Camera in particolare dalla Commissione bilancio.
Il proponente della presente proposta ritiene che le difficoltà incontrate siano derivate essenzialmente da un eccesso di compiutezza e di organicità del testo predisposto dalla Giunta, che ha indotto molti deputati a presentare ulteriori proposte estensive con riferimento a problematiche connesse, ma non essenziali al fine di rafforzare le procedure di controllo sulla copertura finanziaria dei progetti di legge.
Da questo punto di vista, le misure più urgenti e necessarie, già da tempo introdotte nel regolamento del Senato, sono due: l'adeguamento della normativa regolamentare alle disposizioni della legge n. 362 del 1988 in tema di quantificazione degli oneri dei progetti di legge e il rafforzamento delle procedure relative all'esame dei pareri della Commissione bilancio in Assemblea.
Sul primo punto, occorre essenzialmente estendere ai testi di formazione parlamentare la procedura della relazione tecnica già prevista dalla legge come obbligatoria per quelli di iniziativa governativa. Al riguardo, si propone di prevedere la richiesta della relazione tecnica come normale, salvo garantire l'esame dei progetti di legge con l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione bilancio trascorso un mese dalla richiesta ovvero nel termine più breve conseguente alla eventuale calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. La mancata trasmissione della relazione da parte del Governo non paralizza il Parlamento, mentre il Governo viene pienamente responsabilizzato a fare quanto gli spetta per assicurare la verifica degli effetti finanziari dell'iniziativa parlamentare. Si ricorda, d'altro canto, che solo la trasmissione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti, che detengono tutti i dati necessari per la quantificazione, consente di attivare la verifica tecnica operata, alla Camera, dal Servizio del bilancio, e dunque di dare alla Commissione bilancio e alla Camera tutti gli elementi per una autonoma valutazione.
Riguardo al secondo punto si prevedono un'apposita discussione e specifiche modalità di votazione sui pareri della Commissione bilancio, in analogia con quanto già disposto dal regolamento del Senato, per garantire l'attenzione dell'Assemblea, che resta ovviamente sovrana, sulle problematiche indotte dagli effetti finanziari di disposizioni legislative. Si prevedono altresì per la presentazione degli emendamenti con effetti finanziari in Assemblea tempi idonei a consentire un effettivo esame presso la Commissione bilancio, e utili a scoraggiare la presentazione, direttamente in Assemblea e spesso all'ultimo momento, di nuovi emendamenti con rilevanti effetti finanziari, che oggi causa le più frequenti difficoltà e disfunzioni nell'esame di progetti di legge in Assemblea.


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