| 1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico nazionale. | 1. I progetti di legge implicanti entrate o spese sono assegnati alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione, per il parere relativo alle conseguenze sulla finanza pubblica e sulla programmazione economica nazionale, nonché al rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 81 della Costituzione e dalle leggi di contabilità pubblica. |
| 2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73. | 2. La Commissione competente, prima di concludere l'esame del progetto di legge in sede referente, trasmette alla Commissione bilancio e programmazione, per l'espressione del parere di cui al comma 1, il progetto di legge nel testo all'esame della Commissione, richiedendo al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari, ove essa non sia stata già predisposta sul medesimo testo. |
| 3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. | 3. I pareri espressi dalla Commissione bilancio e programmazione, ai sensi dei commi precedenti, sono stampati e allegati alla relazione per l'Assemblea. |
| 4. La Commissione bilancio e programmazione, qualora abbia espresso parere contrario, nomina un proprio relatore per la discussione in Assemblea. In tal caso l'Assemblea, prima di iniziare la discussione sulle linee generali del progetto di legge, delibera in via pregiudiziale sulla questione, sentiti il relatore per la Commissione competente nonché il relatore per la Commissione bilancio e programmazione, il Governo e un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Se la votazione ha esito negativo, il progetto di legge è rinviato all'esame della Commissione. | |
| 5. In caso di parere favorevole condizionato all'introduzione di determinate modificazioni, qualora esse non siano accolte dalla Commissione competente, la Commissione bilancio nomina il relatore per la discussione in Assemblea e presenta, nel termine di cui all'articolo 86, comma 5, i conseguenti emendamenti. Gli emendamenti sono votati con votazione nominale mediante procedimento elettronico, previa illustrazione del parere della Commissione bilancio. | |
| 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. | 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti, nonché gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti respinti in Commissione, possono comunque essere presentati in Assemblea almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono. |
| 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del Presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa. | 2. Gli articoli aggiuntivi ed emendamenti che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere presentati almeno quarantotto ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono, devono contenere l'indicazione della corrispondente copertura finanziaria e, se di iniziativa del Governo, devono essere corredati della relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 74. |
| (Vedi comma 2) | 2-bis. Gli articoli aggiuntivi ed emendamenti di cui al comma 2 e quelli che abbiano comunque conseguenze finanziarie sono immediatamente trasmessi per il parere alla Commissione bilancio e programmazione, la quale deve esprimersi entro quarantotto ore dalla trasmissione degli stessi. Decorso tale termine, l'Assemblea può comunque procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti. Gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario o condizionato e i conseguenti subemendamenti presentati dalla medesima Commissione bilancio sono votati a norma dell'articolo 74, comma 5.
2-ter. Per gli emendamenti di iniziativa parlamentare per i quali non è stata predisposta la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, la Commissione bilancio può rinviare l'esame richiedendo al Governo la relazione stessa. Qualora l'esame in Assemblea prosegua prima che sia stata trasmessa la relazione, la pronunzia della Commissione bilancio ha i medesimi effetti del parere contrario. 2-quater. Gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 123-bis non sono ammessi se non nei limiti dei saldi conseguenti alle regole di variazione delle entrate e delle spese approvati con la risoluzione programmatica di cui all'articolo 118-bis. A tali emendamenti si applicano comunque le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo. |
| 4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. | 4. Fermo quanto disposto dal comma 2, gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. |
| 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. | 5. Fermo quanto disposto dal comma 2, la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. |
| 2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. | 2. I progetti di legge che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono assegnati alla Commissione competente per materia e, per il parere, rispettivamente alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione lavoro. Per i progetti di legge implicanti conseguenze sulla finanza pubblica si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 74. |
| 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. | 3. Gli emendamenti implicanti conseguenze sulla finanza pubblica e quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale o per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere approvati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. Per gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate si applicano le disposizioni dell'articolo 86, comma 2. La Commissione, nel trasmetterli alla Commissione bilancio, richiede al Governo la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Gli emendamenti sono comunque iscritti all'ordine del giorno della Commissione bilancio entro dieci giorni dalla richiesta. |
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