Doc. II, n. 20




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modificazione del regolamento nasce dall'esigenza, profondamente sentita dai deputati iscritti al gruppo misto, che siano conferite alle componenti politiche in esso raccolte prerogative e facoltà idonee a consentire loro di esplicare pienamente l'attività politica parlamentare, nella forma più ampia e attraverso la più larga disponibilità di strumenti compatibile con l'ordinato ed efficace svolgimento dei lavori della Camera.
Tale esigenza assume particolare rilievo anche a séguito dell'orientamento, oramai più volte confermato dall'Ufficio di Presidenza, volto a negare la concessione di deroghe, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento, per la costituzione di gruppi parlamentari con meno di venti deputati. Ciò ha comportato, fra l'altro, la collocazione all'interno del gruppo misto di componenti organizzate, facenti capo a partiti o movimenti, ciascuna fornita di significativa consistenza numerica e identità politica, con gli evidenti problemi che ne conseguono rispetto alle possibilità di univoca espressione dello stesso gruppo misto.
Il testo predisposto, sentiti anche il presidente del gruppo misto e i rappresentanti delle componenti politiche in esso riconosciute, nonché altri deputati del medesimo gruppo che ne hanno fatto richiesta, tende a contemperare le due esigenze sopra richiamate, operando su tre principali piani: quello relativo alla posizione delle componenti politiche del gruppo misto all'interno di esso; quello relativo alla loro partecipazione ai lavori di organi collegiali della Camera; quello, infine, dell'intervento di tali componenti nelle discussioni e dei tempi ad esse per ciò attribuiti.
Le componenti politiche sono definite sulla base di due requisiti. Si prevede infatti che possano essere costituite componenti politiche all'interno del gruppo misto purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci (quali, ad esempio, un simbolo, una denominazione, un'attestazione documentaria o, comunque, una qualche forma di notorietà), e che abbia presentato ad esse, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Si è ritenuto infatti che, in connessione con un requisito di natura politica atto a dimostrare la sussistenza di un movimento organizzato e diffuso nel Paese, il numero di tre componenti rappresenti il minimo possibile per la costituzione di un organismo avente carattere collegiale, non espressivo, cioè, di mere individualità. In alternativa a ciò, è consentita la costituzione di componenti politiche, anche non aventi relazione con un solo partito o movimento politico organizzato, purché ad esse aderiscano almeno dieci deputati. La previsione di questo secondo requisito mira a favorire - in connessione con la norma riguardante l'invito delle componenti alla Conferenza dei presidenti di gruppo - il collegamento fra componenti politicamente affini, ancorché originariamente distinte nella competizione elettorale, in armonia con la tendenza alla semplificazione del quadro politico propria del sistema elettorale maggioritario.
Le norme qui proposte definiscono la posizione delle componenti politiche all'interno del gruppo misto, sviluppando la previsione, contenuta attualmente nell'articolo 15, comma 2, ultimo periodo - che trova una più appropriata sedes materiae nel nuovo articolo 15-bis - secondo cui gli organi direttivi del gruppo misto debbono essere costituiti in maniera da rispecchiarne l'interna articolazione nelle varie componenti politiche le quali vi si raccolgono. Viene infatti precisato che i membri di queste eletti negli organi direttivi del gruppo rappresentano la componente d'appartenenza nei rapporti con gli altri organi della Camera: essi pertanto eserciteranno poteri e facoltà conferiti alla componente, agendo in nome di essa nelle sedi formali interne alla Camera.
In modo particolare, si prevede che - salva l'autonomia nell'approvazione dello statuto del gruppo e nella determinazione dei suoi contenuti - gli organi direttivi del gruppo misto debbano assumere le deliberazioni di loro competenza, nelle quali siano coinvolti gli interessi delle diverse componenti in esso costituite, in modo che le decisioni rispettino l'equilibrio fra le medesime in misura proporzionata alla loro consistenza. Qualora alcuna delle componenti ritenga violato sotto tale riguardo un proprio fondamentale diritto di natura politico-parlamentare, può ricorrere avverso la decisione assunta dinanzi al Presidente della Camera, il quale decide direttamente o sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza. Rimangono ferme le competenze che l'articolo 12, comma 2, attribuisce all'Ufficio di Presidenza in materia di ricorsi sulla costituzione dei gruppi; diverso è il caso dei ricorsi sulla composizione delle Commissioni, rispetto ai quali appartiene all'Ufficio di Presidenza decidere quelli presentati a nome di un gruppo, non di sue componenti interne.
Viene altresì disposto che le dotazioni finanziarie e logistiche attribuite al gruppo misto siano ripartite fra le componenti politiche costituite in esso, in ragione delle esigenze minime di base, comuni a tutte, e della consistenza numerica di ciascuna. Di questa particolare forma di ripartizione dovrà, ovviamente, tenersi conto anche nella determinazione della dotazione complessiva, che andrà fissata in una misura congrua, tale da consentire il rispetto dei criteri di suddivisione sopra indicati.
Per quanto concerne la partecipazione di rappresentanti delle componenti politiche del gruppo misto alle riunioni di organi collegiali della Camera, si è ritenuto di attribuire al Presidente la valutazione circa l'opportunità di invitare alla Conferenza dei presidenti di gruppo, nei casi in cui lo consiglino la straordinaria importanza delle questioni da esaminarsi e lo specifico interesse che possano avervi le componenti politiche del gruppo misto, un rappresentante per ciascuna componente la quale annoveri almeno dieci deputati. La limitazione risponde all'intendimento di mantenere flessibilità e concentrazione ai lavori della Conferenza, evitando di renderne pletorica la composizione. Il numero di dieci deputati corrisponde alla metà del requisito prescritto per la costituzione di un gruppo parlamentare, misura che, nel regolamento del Senato, costituisce la condizione comunque richiesta per poter conseguire l'autorizzazione a costituire un gruppo in deroga al previsto requisito numerico. Si precisa che, ai fini dell'unanimità contemplata dagli articoli 23 e 24, è considerata soltanto la posizione espressa nella Conferenza dal presidente del gruppo misto a nome di esso: ciò, ovviamente, mira ad evitare che sia conferito a componenti politiche mancanti dei requisiti per la costituzione in gruppo autonomo un potere sproporzionato alla loro consistenza numerica rispetto alla programmazione dei lavori dell'Assemblea. Non si è ritenuto, invece, di confermare un'ipotesi, in principio formulata, nella quale si prevedeva analogamente la partecipazione, su invito, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, atteso il carattere eminentemente elettivo di quest'organo, nelle cui attribuzioni il carattere istituzionale risulta d'altronde prevalente sull'aspetto politico.
La proposta determina, infine, forme e modi per la partecipazione delle componenti politiche costituite nel gruppo misto ai dibattiti della Camera. Anche in quest'àmbito, era da evitarsi che l'intento lodevole di accordare spazi d'intervento nel dibattito a formazioni minoritarie, così da consentire loro di rappresentare nelle sedi parlamentari la specificità delle proprie posizioni politiche, si risolvesse in aggravio dei lavori o desse luogo a possibilità di uso strumentale delle facoltà riconosciute.
Si è inteso ovviare a questo rischio prevedendo che, nelle discussioni limitate, ciascuna componente abbia diritto a far intervenire un oratore, nelle forme in cui è già disciplinato lo svolgimento d'interventi di deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti rispetto ai propri gruppi, ossia nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Presidente in virtù del generale principio che, nel regolamento, disciplina questa sorta d'interventi. Non si è provveduto a specificare tale disciplina per l'articolo 45, in quanto la Presidenza -ove le circostanze lo consentano - potrà accedere a richieste di parola, formulate da più d'una componente del gruppo misto, avvalendosi della facoltà, che la vigente norma già le conferisce, di consentire eccezionalmente ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nell'ambito della discussione limitata. Non è stato modificato il termine enunziato nell'articolo 96-bis, comma 3, secondo periodo, non essendosi ritenuto opportuno interferire con ipotesi di modificazione del procedimento di conversione dei decreti-legge, sulle quali la Giunta ha iniziato a dibattere e che potranno pertanto essere materia di autonome iniziative di riforma del regolamento. È stato invece previsto che, ove si proceda alla ripartizione dei tempi disponibili per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 24, il tempo attribuito al gruppo misto dovrà essere ripartito proporzionalmente fra le componenti politiche in esso costituite. Il Presidente determinerà altresì, nella medesima ripartizione, il tempo che dovrà essere riservato ai deputati i quali richiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna fra le componenti politiche riconosciute entro tale gruppo. Si è inteso in questo modo riconoscere uno spazio d'intervento nelle discussioni anche ai deputati che, nel gruppo misto, rappresentino posizioni individuali, la cui espressione potrà così avvenire nei tempi all'uopo determinati.
Va detto, da ultimo, del principio emendativo presentato dal deputato Calderisi nel corso dei lavori della Giunta. Esso, svolgendo un'ipotesi precedentemente accennata dall'onorevole Bicocchi, prevede che il gruppo misto sia articolato in due principali componenti, nelle quali vengano riuniti i deputati che abbiano espresso voto, rispettivamente, favorevole o contrario nella votazione sulla mozione di fiducia al Governo; contempla altresì la possibilità di formare un terza componente, riservata ai deputati che non ritengano di poter aderire ad alcuna delle due così determinate. La proposta tende a sviluppare, sul piano dell'articolazione delle componenti politiche parlamentari, il tendenziale bipolarismo introdotto dal sistema elettorale maggioritario, ripartendo il gruppo misto in due componenti provviste d'una fondamentale omogeneità sulla base della loro appartenenza alla maggioranza e all'opposizione.
La Giunta non ha ritenuto di accedere a quest'ipotesi, che potrà trovare più adeguata collocazione nel quadro di una più ampia e Organica riforma degli istituti regolamentari, in quanto essa risulterebbe del tutto estranea al complessivo impianto del vigente regolamento, il cui sistema non prevede che i gruppi parlamentari della Camera siano organizzati secondo una bipartizione tra maggioranza e opposizione, fondata sul voto da ciascuno di essi espresso in occasione della votazione sulla questione di fiducia. In un sistema politico che non ha ancora acquisito una connotazione compiutamente bipolare, sarebbe d'altronde incongruo sottoporre al rigido condizionamento da esso derivante soltanto le minori formazioni riunite nel gruppo misto, le cui proposte politiche potrebbero essere d'altronde tali da non comportare l'assunzione di una posizione univoca e stabilmente definita nei riguardi del Governo, ma tradursi in scelte puntuali di volta in volta verificate sul contenuto delle singole iniziative proposte dall'esecutivo. Si osserva, infine, che con il prevedersi comunque la formazione di un gruppo di maggioranza e di un gruppo di opposizione si darebbe esistenza ad un tipo di gruppo parlamentare attualmente sconosciuto alla sistematica del regolamento della Camera, dal quale potrebbe anche derivare l'elusione del limite minimo di venti componenti, richiesto dall'articolo 14, comma 1, per la costituzione di ciascun gruppo parlamentare, ad eccezione del gruppo misto. Per queste ragioni, la Giunta ha ritenuto opportuno demandare l'esame e l'eventuale accoglimento del principio enunziato dall'onorevole Calderisi a successivi approfondimenti, che potranno trovare adeguato svolgimento nel quadro della complessiva riforma regolamentare, la quale conseguirà dagli orientamenti e dalle scelte che andrà compiendo la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nel predisporre le proprie proposte sulla struttura del Parlamento e, più in generale, sull'assetto della forma di Stato e di governo.
In attesa di più ampie e penetranti modificazioni regolamentari, la Giunta per il regolamento, ritenendo comunque urgente e necessario risolvere i problemi in cui versa attualmente il gruppo misto a causa delle variazioni subite dalla sua fisionomia nel corso della passata e soprattutto di questa legislatura, sottopone all'attenzione dell'Assemblea la presente proposta, che giudica idonea a sovvenire, con prudente equilibrio, alle difficoltà da molte parti segnalate.


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