| 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni parlamentari. | 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati. Ove, ai sensi degli articoli 23 e 24, sia richiesto l'accordo unanime, si considera a tal fine soltanto la posizione espressa a nome del gruppo misto dal suo presidente. |
| 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. | Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
5. I deputati appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato ad esse, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. |
| 2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio Presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. Nel Gruppo misto la costituzione degli stessi organi deve avvenire in modo da rispecchiare le varie componenti politiche del Gruppo stesso. | 2. Ciascun gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vice-presidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.
(Si veda l'articolo 15-bis, comma 1). |
| 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. | 3. Il Presidente della Camera assicura ai gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
1. Gli organi direttivi del gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.
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| 7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi. | Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Il Presidente determina altresì, nella stessa ripartizione, il tempo riservato ai deputati che richiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti. |
| 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. | 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. |
| 5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. | 5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel gruppo misto, che facciano richiesta d'intervenire, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. |
| 6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2. | 6. Identico. |
| 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. | 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. |
| 3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegna la verifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto. | 3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto d'intervenire, per non più di dieci minuti ciascuno, un oratore per ognuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto nonché i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione s'intende respinto. |
| 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi. | 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. |
| 4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e dei deputati che intendono esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, la discussione è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio. | 4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio. |
| 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. | 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi pariamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Il tempo riservato al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. La Presidenza determina altresì in tale ripartizione il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti. |
| 2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. | 2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto, che ne facciano richiesta, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. |
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