Doc. II, n. 19




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La modifica al regolamento della Camera, che qui si propone, nasce dall'esigenza di rendere più efficace e produttiva l'attività della Camera semplificando le procedure per la discussione dei provvedimenti e consentendo il rafforzamento dell'attività legislativa, spes- so ostacolata da lunghe e articolate discussioni anche su provvedimenti di secondaria importanza.
In attesa delle riforme che l'iniziativa della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali introdurrà nel nostro ordinamento e delle conseguenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato (riforme che richiederanno tempi lunghi e un impegno collettivo di vasta portata), si propone qui una riforma parziale con l'obiettivo limitato di consentire a questo ramo del Parlamento di esercitare pienamente la funzione legislativa che l'articolo 70 della Costituzione gli attribuisce.
La principale modifica proposta riguarda la riduzione dei tempi dei singoli interventi. Attualmente, l'esame comparato dei tempi previsti agli altri Parlamenti europei e al Consiglio d'Europa mostra che il nostro Parlamento dedica alla discussione molto più spazio di quanto ne dedichino gli altri organismi assembleari europei. Questa organizzazione dei lavori si giustifica anche con il fatto che, nel nostro ordinamento istituzionale più complessivo di Repubblica succeduta ad una lunga dittatura, grande importanza hanno assunto storicamente le funzioni di controllo e garanzia, rispetto a quelle relative all'efficacia dell'azione di governo.
I dati statistici relativi alla X, XI e XII legislatura rivelano un notevole incremento delle materie sottoposte all'esame del Parlamento, sempre più frequentemente, purtroppo, sotto forma di decreti-legge (466 decreti presentati al Parlamento per la conversione, 185 convertiti e 249 decaduti nella X legislatura; 492 presentati, 118 convertiti e 299 decaduti nell'XI legislatura; 735 decreti presentati, 122 convertiti e 514 decaduti nella XII legislatura).
Tale incremento e la conseguente inadeguatezza degli strumenti procedurali a disposizione dell'Assemblea hanno quindi determinato sovente un uso inappropriato della decretazione d'urgenza, i cui presupposti si sono sostanzialmente svuotati di significato sino a fare del decreto-legge uno strumento privilegiato di legislazione ordinaria.
La mancata approvazione da parte del Parlamento di una riforma costituzionale intesa a limitare l'uso del decreto-legge ad alcune materie specifiche, per le quali i presupposti di necessità ed urgenza siano chiaramente identificabili, ha spinto la Corte costituzionale e lo stesso Presidente della Repubblica a porre freno all'uso inappropriato della decretazione d'urgenza, la prima stabilendo l'inammissibilità della reiterazione da parte del Governo dei decreti non convertiti e reinvestendo così il Parlamento della sua naturale funzione legislativa, il secondo rifiutando la firma ai decreti il cui contenuto non rivesta effettivamente il carattere di necessità e urgenza.
In linea di massima, nel resto d'Europa, l'intervento di singoli deputati non supera i dieci minuti per ciascuno, ma spesso il tempo a disposizione si riduce a cinque minuti come in Francia, Portogallo e Danimarca. Egualmente, gli interventi in discussione sulle linee generali non possono, di norma, avere una durata superiore ai quindici minuti (salvo il caso in cui si discuta il bilancio dello Stato).
Con la presente proposta si intende rimodellare lo schema di discussione in modo tale da consentire l'approvazione delle leggi in tempi più brevi attraverso un ridimensionamento dei tempi di discussione in Assemblea, avvicinandoli alla disciplina in vigore in altri paesi europei e, conseguentemente, ricondurre nell'ambito della funzione legislativa del Parlamento buona parte delle attività precedentemente svolte attraverso la decretazione d'urgenza.
Si propone quindi l'abrogazione dei commi 2 e 5 dell'articolo 83 del regolamento che, nel testo attualmente in vigore, consentono di ampliare la discussione con ulteriori iscrizioni a parlare rispetto a quelle previste dal comma 1.
Per quanto riguarda le modifiche che si propongono all'articolo 85, già nel 1986 si era riconosciuta la necessità di abbreviare i tempi a disposizione per i singoli interventi, tempi che, nell'esperienza parlamentare successiva all'approvazione delle modifiche introdotte nel 1981, si rivelavano eccessivamente dilatati. La modifica all'articolo 85 del regolamento, che qui si propone, restringe ulteriormente i tempi della discussione previsti dal comma 2, dimezzandoli. Egualmente risultano dimezzati i tempi previsti dal comma 5. La nuova stesura dell'attuale comma 7 riduce le possibilità di intervento a nome del gruppo di appartenenza stabilendo un tempo complessivo di quindici minuti a disposizione di ciascun gruppo per dichiarazioni di voto sul complesso degli emendamenti e subemendamenti relativi a ciascun articolo, sul testo dell'articolo o su articoli aggiuntivi. L'abrogazione del comma 4 ha lo scopo di semplificare i lavori dell'Assemblea quando sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44. L'illustrazione degli emendamenti viene in tal caso trasferita alla fase delle dichiarazioni di voto.
L'articolo 88, nella nuova formulazione, prevede che le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno siano svolte da un solo deputato per gruppo, fermo restando il diritto dei singoli deputati di esprimere posizioni dissenzienti rispetto a quelle del gruppo di appartenenza.
Questa nuova disciplina della discussione presuppone, ovviamente, un esame preliminare più approfondito ed esaustivo da parte delle Commissioni competenti per materia e un uso più frequente dell'assegnazione dei progetti di legge alla sede legislativa.


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