Doc. II, n. 19




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 24.
Art. 24.
6. Se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi. 6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo si prevede l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce fra i vari gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunziate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi.
Art. 83.
Art. 83.
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. 1. Identico.
2. Quando venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. Soppresso.
3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione. 2. Identico.
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. 3. Identico.
5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date. Soppresso.
Art. 85.
Art. 85.
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti. 1. Identico.
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di dieci minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86. 3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86.
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione. Soppresso.
5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. 4. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2. 5. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. Si applicano, in tal caso, i limiti di tempo previsti dai commi 2, 3 e 4.
7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. 6. Ciascun gruppo dispone complessivamente di quindici minuti per lo svolgimento di dichiarazioni di voto sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, nonché sull'articolo al quale sono riferiti. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.
8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. 7. Qualora sia stata presentata ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
8. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
Art. 88.
Art. 88.
1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. 1. Nel corso della discussione degli articoli, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Sul complesso degli ordini del giorno presentati è consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per ciascun gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. 2. Identico.



Frontespizio Relazione