Onorevoli Colleghi! - La presente proposta è intesa a risolvere un problema, già manifestatosi nella XII legislatura, che ha palesato appieno la sua gravità nel corso della presente: l'inadeguatezza della formulazione del vigente articolo 14 del regolamento, recante la disciplina della costituzione dei gruppi parlamentari, rispetto alle sopravvenute norme della legislazione elettorale e, in particolare, della legge 4 agosto 1993, n. 277, la quale ha modificato in senso maggioritario il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Le modificazioni recate alla legge elettorale, cui fa riferimento il vigente testo regolamentare nel disciplinare, al comma 2 dell'articolo 14, le condizioni che formano il presupposto per la concessione di deroga al numero minimo ivi prescritto al comma 1 per la costituzione di un gruppo, hanno prodotto in molti il fondato convincimento che la norma, uti iacet, sia oggi inapplicabile. In questo senso si vedano le considerazioni espresse da membri della Giunta per il regolamento della XII legislatura nella riunione del 27 aprile 1994.
Recentemente, si è inoltre prospettato il più grave problema delle conseguenze derivanti dall'eventuale discesa di un gruppo, regolarmente costituito di diritto ai sensi del comma 1, al di sotto del numero minimo di venti deputati da tale norma stabilito. È stata da alcuno dedotta, anche in mancanza di univocità nei precedenti in passato verificatisi, la pretesa insussistenza di una norma che disciplini tale fattispecie, il comma 1 dell'articolo 14 del regolamento asserendosi riferito esclusivamente al momento costitutivo del gruppo, le cui vicende successive non avrebbero quindi alcuna rilevanza sotto il profilo della sua persistenza.
Invero, l'assurdità delle conseguenze che, in ipotesi estrema, da quest'interpretazione potrebbero derivare consiglia di accogliere come più conforme alla logica e alla sistematica del regolamento parlamentare l'interpretazione che vede nel requisito numerico minimo, stabilito dal comma 1, una condizione permanente, al venir meno della quale il gruppo, ancorché in origine regolarmente costituito, viene ipso facto a sciogliersi, a questo fine non richiedendosi la deliberazione di alcun organo collegiale, ma bastando la sola comunicazione, meramente dichiarativa, resa dalla Presidenza all'Assemblea. In tal senso, la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 14 del regolamento del Senato, che prevede l'automatico scioglimento del gruppo successivamente disceso al di sotto del numero minimo previsto per la sua costituzione, rappresenta l'ovvio corollario del principio implicito nell'articolo 14, comma 1, del regolamento della Camera.
Ove tuttavia si volesse supporre l'esistenza di una lacuna normativa - ipotesi estrema, che non deve ammettersi con leggerezza rispetto ad alcun ordinamento -, la soluzione più logica e coerente con i princìpi regolamentari è quella di adottare in modo espresso una norma analoga a quella contenuta, come si è detto, nel regolamento del Senato.
In tal senso, la presente proposta prevede che, ove un gruppo parlamentare, regolarmente costituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1, discenda successivamente al di sotto del numero minimo di componenti ivi previsto, esso è sciolto, e i suoi membri vengono iscritti al gruppo misto, salvo il caso che essi dichiarino di voler aderire ad altro gruppo, a ciò consenziente, entro il termine di tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento effettuata dal Presidente. Si è stabilito il termine in tre giorni, invece dei due che il comma 3 prevede per la prima dichiarazione di appartenenza ai gruppi, in principio di legislatura richiesta a tutti i deputati, in considerazione del fatto che lo scioglimento di un gruppo parlamentare rappresenta sempre un fatto - per così dire - traumatico, le cui circostanze possono comportare l'esigenza di un tempo di riflessione e di accordo per l'eventuale adesione dei suoi componenti ad altri gruppi.
La proposta si completa con la soppressione della possibilità, prevista nel vigente comma 2 dell'articolo 14, di costituire un gruppo parlamentare, in deroga al numero minimo di venti deputati, sulla base di autorizzazione concessa dall'Ufficio di Presidenza in presenza di determinati requisiti minimi di rappresentatività politica e di organizzazione di un partito o movimento nel Paese.
I requisiti previsti nel testo vigente in riferimento alla preesistente normativa elettorale sono infatti di assai difficile trasposizione nel nuovo sistema maggioritario uninominale; d'altronde, ove anche si facesse riferimento alla disciplina che regola il riparto dei seggi assegnati con metodo proporzionale, non risulterebbe sempre agevole distinguere, nelle coalizioni elettorali di cui l'attualità politica degli ultimi anni ha dato numerosi esempi, la consistenza numerica, in termini di suffragi, delle componenti politiche le quali eventualmente aspirassero a conseguire la deroga.
D'altronde, la possibilità di costituire gruppi con un numero di aderenti inferiore al già esiguo limite di venti deputati contrasta con i princìpi del sistema elettorale maggioritario, che, in prospettiva, dovrebbe tendere all'aggregazione delle forze e alla semplificazione del quadro politico verso un tendenziale bipolarismo. Va infine considerato che il conferimento del potere discrezionale di concedere deroghe ai requisiti prescritti per la formazione di un gruppo parlamentare ad un organo, qual è l'Ufficio di Presidenza, che - pur nell'alta responsabilità di cooperare con il Presidente nell'esercizio di funzioni che trascendono la dialettica politica - non può pensarsi estraneo a valutazioni di natura politica, in cui vengano a farsi valere i rapporti numerici di maggioranza e opposizione, appare come elemento di insufficiente garanzia nell'auspicato quadro di una limpida e compiuta definizione di tutti gli aspetti che, in un Parlamento maggioritario, concorrono a formare lo statuto delle opposizioni.
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