Doc. II, n. 18




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 14
Art. 14
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 1. Identico.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 2. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano, nel corso della legislatura, ad un numero inferiore a venti, il gruppo è dichiarato sciolto e i deputati che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, vengono iscritti al gruppo misto.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 3. Identico.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 4. I deputati i quali non abbiano reso la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.



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