Doc. II, n. 16




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - I problemi relativi alla configurazione del procedimento legislativo sono da tempo oggetto di discussione in varie sedi, politiche e scientifiche. La materia, per la sua indubbia rilevanza, esige approfondimento: ad essa dovrà perciò venire dedicata un'apposita riflessione, nel contesto di una più generale revisione degli istituti regolamentari, che la Giunta intraprenderà al più presto.
La Giunta ha tuttavia ritenuto possibile presentare fin d'ora una proposta avente quale limitato oggetto la modificazione delle norme regolamentari che disciplinano il procedimento di esame dei progetti di legge presso le Commissioni in sede redigente.
A questo fine, si è preso avvio dalla proposta di modificazione predisposta dalla Giunta per il regolamento della XI legislatura e presentata all'Assemblea il 21 ottobre 1993 (doc. II, n. 20). Tale proposta tendeva ad introdurre la possibilità di diretta assegnazione del progetto di legge a Commissione in sede redigente, accanto alle procedure di trasferimento dalla sede referente e di deferimento da parte dell'Assemblea prima del passaggio all'esame degli articoli.
Nell'approfondire l'esame, la Giunta ha ravvisato l'opportunità di compiere un più incisivo intervento sulla disciplina del procedimento in sede redigente, da un lato accrescendone l'efficacia, così da favorire il ricorso a questa speciale procedura, caratterizzata da forme di redazione del testo in una sede tecnicamente qualificata e da modi più celeri di deliberazione in Assemblea, dall'altro consentendo che nella discussione pubblica emergano con maggiore evidenza compiute posizioni politiche di maggioranza e minoranza, così che su di esse possa aversi una chiara assunzione di responsabilità rispetto alle proposte messe in votazione.
La presente proposta prevede dunque che il procedimento in sede redigente possa venire incardinato in tre modi: la proposta di diretta assegnazione, formulata dal Presidente della Camera, per la quale è prevista una procedura analoga a quella che l'articolo 92 del regolamento configura per l'assegnazione in sede legislativa; la deliberazione dell'Assemblea, prima del passaggio all'esame degli articoli; l'iniziativa promossa in seno alla Commissione, non più all'unanimità o con l'elevatissima maggioranza attualmente prescritta per la richiesta di trasferimento, ma anche su impulso di una qualificata minoranza, fissata in un terzo dei componenti la Commissione stessa. Quest'ultima forma di proposta consente anche alle opposizioni di sollecitare per tale via la presa in considerazione di iniziative legislative alle quali esse annettano particolare importanza per la qualificazione delle proprie proposte politiche. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza che la proposta venga sottoposta ad una votazione dell'Assemblea, in cui i gruppi assumano pubblicamente responsabilità nell'accoglierla o respingerla e, accogliendola, manifestino l'impegno ad un serio confronto sui contenuti del corrispondente progetto di legge.
Coerentemente con questa impostazione vengono definite le procedure per la deliberazione, da parte dell'Assemblea, di criteri e princìpi direttivi per la formulazione degli articoli: essi possono venire proposti, con apposito ordine del giorno, non solo dalla Commissione - com'è adesso -, ma anche da un quorum di almeno trenta deputati o da presidenti di gruppi aventi, separatamente o congiuntamente, pari consistenza. L'ordine del giorno così presentato, conformemente alla prassi consolidata, è da intendersi inemendabile.
Rimangono immutate nel loro vigore le norme concernenti l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultive e la risoluzione degli eventuali contrasti fra esse e la Commissione competente per il merito.
Una rilevante innovazione è costituita, nella presente proposta, dalla possibilità che sia presentata all'Assemblea una formulazione alternativa per ciascun articolo del progetto di legge. Essa può consistere in un solo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo cui è riferito, già respinto durante l'esame in Commissione e ripresentato con le sottoscrizioni di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa. In questo modo, senza aggravio per il procedimento, si consente ad una minoranza qualificata di promuovere il confronto su una proposta articolata e concorrente, nel suo complesso, con quella approvata dalla maggioranza della Commissione. A questo fine, il complesso degli emendamenti potrà essere illustrato da un relatore di minoranza prima che l'Assemblea passi alla votazione sugli articoli: ciascun emendamento verrà quindi posto in votazione, senza dichiarazioni di voto, prima dell'articolo al quale è riferito.
La Giunta ha ritenuto altresì di formalizzare la disciplina del rinvio alla Commissione, attualmente contenuta nel parere della medesima reso nella seduta del 7 febbraio 1995, che si è avuto cura di adattare ai princìpi innovativi recati dalla presente proposta. Il rinvio alla Commissione può essere deliberato dall'Assemblea, sulla base di apposito ordine del giorno non emendabile, presentato dalla Commissione, anche su deliberazione del Comitato dei nove che la rappresenta dinanzi all'Assemblea a norma dell'articolo 79, comma 4, del regolamento. Vengono determinati i casi in cui può farsi luogo a tale procedura: prima che abbia inizio la votazione degli articoli - ove si manifesti l'esigenza di una revisione complessiva o parziale del testo redatto per l'emergere di fatti non prima considerati - ovvero quando alcuno di essi sia stato respinto dall'Assemblea, anche per implicito con l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo presentato. In tal caso, mediante il rinvio, la Commissione verrà messa in condizione di operare, limitatamente alla parte di testo non ancora approvata dall'Assemblea, le modifiche che si rendano necessarie per assicurare coordinamento e coerenza normativa al provvedimento, in seguito al risultato del voto espresso dalla Camera.
Rimane, infine, integra la norma che esclude il ricorso al procedimento in sede referente per i progetti di legge rispetto ai quali la Costituzione, all'articolo 72, quarto comma, stabilisce la riserva di Assemblea.
La Giunta sottopone pertanto questo progetto all'attenzione della Camera, ritenendo che le previsioni in esso recate realizzino un conveniente contemperamento fra le esigenze di razionalità, economia e speditezza del procedimento legislativo e le istanze di aperto e limpido confronto di posizioni che caratterizzano la dialettica parlamentare.


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