| 1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. | 1. Il Presidente può proporre alla Camera che un progetto di legge sia assegnato ad una Commissione permanente o speciale, in sede redigente, per la formulazione degli articoli, riservando all'Assemblea, sentiti il relatore e il Governo, l'approvazione degli articoli senza dichiarazioni di voto, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.
2. La proposta del Presidente è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. |
| 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93. | 3. Il deferimento del progetto di legge in sede redigente può essere altresì deliberato dall'Assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione alla quale il progetto sia assegnato in sede referente, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, ove queste debbano essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73.
4. Il deferimento del progetto di legge alla Commissione redigente può, in ogni caso, essere deliberato dall'Assemblea, con fissazione di un termine definito, prima di passare all'esame degli articoli. |
| 3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e princìpi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo. | 5. L'Assemblea, all'atto del deferimento o entro quindici giorni dalla data dell'assegnazione, su richiesta di almeno trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza, ovvero della Commissione, e con apposito ordine del giorno predisposto dai richiedenti o, rispettivamente, dalla Commissione stessa, può stabilire criteri e princìpi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano, previa dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, di un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta. |
| 4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. | 6. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo, nonché dell'articolo 25, comma 2, ultimo periodo. Qualora una delle Commissioni indicate al comma 3 del presente articolo abbia espresso parere contrario, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere contrario ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere delle suddette Commissioni e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. |
| 5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione. | 7. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.
8. Conclusa la discussione di cui al comma 6, primo periodo, ovvero decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, la Commissione presenta all'Assemblea il testo degli articoli da essa redatto. Per ciascun articolo può essere ripresentato all'Assemblea un solo emendamento interamente sostitutivo, già respinto dalla Commissione stessa, sottoscritto da almeno un terzo dei membri della Commissione. In tal caso, i presentatori possono designare, entro il termine dell'esame in sede redigente, un relatore di minoranza, che ha facoltà di illustrare all'Assemblea il complesso delle proposte alternative presentate, per non più di quindici minuti, prima che questa passi alla votazione degli articoli. Ciascun emendamento è posto in votazione, senza dichiarazioni di voto, prima dell'articolo al quale è riferito, nel testo della Commissione. 9. L'Assemblea, prima di procedere alla votazione degli articoli o quando alcuno di essi sia stato respinto, può rinviare il progetto di legge alla Commissione. A tal fine essa delibera, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, su un ordine del giorno predisposto dalla Commissione, nel quale si contenga il nuovo termine per la presentazione del testo all'Assemblea. Non è ammessa la presentazione di emendamenti all'ordine del giorno di cui al presente comma. |
| 6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. | 10. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
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