Doc. II, n. 13




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica dell'articolo 92 del regolamento si prefigge lo scopo di rendere più generale il ricorso all'assegnazione in sede legislativa dei progetti di legge alle Commissioni permanenti e speciali, salvi i casi per cui la Costituzione, all'articolo 72, quarto comma, prescrive che si proceda all'esame nelle forme ordinarie della discussione in Assemblea.
Rimane fermo l'obbligo di chiamare l'Assemblea a deliberare sulla proposta di assegnazione ove ad essa venga formulata opposizione, non facendosi luogo a votazione e il progetto intendendosi assegnato in sede referente ove a opporsi sia il Governo o un decimo dei componenti della Camera.
Rimangono altresì ferme le norme concernenti la remissione all'Assemblea nei casi contemplati dall'articolo 72 della Costituzione. Si fa pertanto riserva di presentare una più incisiva proposta di modifica regolamentare, dopo che la relativa disciplina costituzionale sia stata sottoposta a modifiche, che ci si augura possano intervenire nel quadro dell'atteso processo di riforme istituzionali. Un più ampio ricorso a procedure decentrate gioverebbe, infatti, alla speditezza e alla funzionalità del procedimento legislativo.


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