Doc. II, n. 13




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 92.
Art. 92.
1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza. 1. Il Presidente propone, di norma, che i progetti di legge siano assegnati alle Commissioni permanenti o speciali, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo, e il progetto è assegnato in sede referente, se l'opposizione è fatta dal Governo, da un decimo dei componenti la Camera o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza.
2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. 2. Identico.
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1 del presente articolo.
3. Durante i periodi d'aggiornamento, il Presidente della Camera comunica a ciascun deputato la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data un presidente di gruppo o venti deputati comunichino la propria opposizione, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea per i fini di cui al comma 1. Non si procede a ciò, e il progetto è assegnato in sede referente, qualora ad opporsi sia il Governo o un decimo dei deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza.
4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono. 4. Il progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto dei componenti la Commissione lo richiedono.
5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al Presidente della Commissione. 5. Identico.
6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73. 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta della maggioranza della Commissione o dei rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, abbiano in essa tale consistenza, e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73. Si applica la procedura di cui al comma 1.



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