Doc. II, n. 12




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica dell'articolo 14, comma 2, del regolamento tende ad adeguare ai mutamenti, intervenuti nella composizione della rappresentanza politica con l'introduzione del principio maggioritario nella legislazione elettorale, la disciplina in tale articolo stabilita per l'autorizzazione a costituire gruppi in deroga al requisito minimo di venti iscritti.
Nella XII legislatura, la questione dell'applicabilità della citata norma regolamentare venne sottoposta all'esame della Giunta per il regolamento nella riunione del 27 aprile 1994. In tale circostanza furono espresse opinioni diverse e opposte. Di fatto, la norma venne spogliata di pratica operatività dalla conseguente decisione dell'Ufficio di Presidenza, il quale, nella riunione del 28 aprile 1994, deliberò di respingere tutte le richieste di autorizzazione alla costituzione di gruppi parlamentari in deroga al requisito dei venti iscritti.
Appare quindi opportuno un intervento che adegui il contenuto normativo e la formulazione letterale dell'articolo 14, comma 2, del regolamento, al vigente sistema elettorale.
A tal fine, si propone di prevedere i seguenti criteri per l'autorizzazione alla costituzione di gruppi composti da meno di venti deputati:

a) la rappresentanza di movimenti o partiti politici organizzati nel paese;

b) la presentazione, da parte dei suddetti partiti o movimenti, di proprie liste di candidati, con il medesimo contrassegno, anche congiuntamente con altri, in almeno venti circoscrizioni elettorali;

c) il raggiungimento di un quorum di almeno trecentomila voti di lista validi e l'elezione di almeno un deputato nei collegi uninominali.

I tre requisiti sopra indicati tendono ad assicurare che le richieste di costituire gruppi parlamentari siano limitate ai nuclei di parlamentari appartenenti a formazioni dotate di una consistenza politica reale e rilevante sul piano nazionale. Due sono gli elementi oggettivi sulla cui base possa verificarsi tale consistenza: da un lato, la presentazione di liste proprie in oltre i due terzi delle circoscrizioni in cui è diviso il territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 1 e allegata tabella A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277) accerta la presenza organizzata del partito o movimento in larga parte al paese; dall'altro, il conseguimento di almeno trecentomila voti di lista validi, quorum ricavato dal vigente testo regolamentare, congiunto con l'elezione di almeno un deputato nei collegi uninominali, dimostra la rappresentatività di una sufficiente quota dell'elettorato. Alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza sarebbero dunque sottoposte soltanto le istanze fornite di questi requisiti minimi, restando a quell'organo piena discrezionalità nel valutare, in relazione al contesto politico e istituzionale, l'opportunità di concedere le deroghe richieste.
La proposta che si raccomanda all'attenzione degli onorevoli deputati tende quindi a superare, attraverso l'introduzione di criteri minimi, chiaramente definiti, l'incongruenza rispetto alla sopravvenuta legislazione elettorale che ha reso di fatto difficilmente attuabile nel suo letterale tenore una disposizione regolamentare, d'altronde assai opportuna ove si tratti di dare riconoscibilità a significative realtà politiche.


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