Doc. II, n. 12




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 14.
Art. 14.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 1. Identico.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila mila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un movimento o partito politico organizzato nel Paese, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, anche congiuntamente con altri, in almeno venti circoscizioni elettorali, proprie liste di candidati, abbia ottenuto almeno 300 mila voti di lista validi ed almeno un eletto nei collegi uninominali.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 3. Identico.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 4. Identico.



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