Il comma 1 dell'articolo 22 del Regolamento della Camera è sostituito dal seguente:
«1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio;
IX - Trasporti:
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura;
XIV - Politiche dell'Unione europea;
XV - Poste e telecomunicazioni».
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