Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica dell'articolo 14 del regolamento prevede l'abrogazione del vigente comma 2, divenuto ormai di fatto inapplicabile a seguito dell'approvazione, nell'agosto del 1993, della nuova legge elettorale per la Camera dei deputati. Si adegua, almeno allo stato delle cose, la normativa regolamentare alla decisione assunta nella scorsa legislatura, quando l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta per il regolamento, decise di non consentire la costituzione di gruppi composti da meno di venti deputati in quanto la norma risultava inapplicabile nel nuovo contesto elettorale. Tale decisione è stata poi confermata anche all'inizio della presente legislatura.
La Giunta ha invece ritenuto che il principio della deroga al requisito numerico previsto per la costituzione dei gruppi debba essere mantenuto almeno in relazione alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. La ratio di tale scelta si giustifica con l'esigenza di dare un seguito nell'ordinamento parlamentare al principio della tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall'articolo 6 della Costituzione.
La proposta dà quindi in sostanza una più completa attuazione al principio della rappresentanza il quale, nell'organizzazione delle Camere per gruppi, dovrebbe valorizzare la specificità rappresentativa delle minoranze linguistiche.
La Giunta ha previsto l'inserimento di un secondo comma all'articolo 153, in base al quale le nuove disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, si applicheranno a decorrere dalla XIV legislatura.
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