Doc. II, n. 8




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 14.
Art. 14.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 1. Identico.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila mila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge ed eletti, sulla base o in collegamento con liste espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 3. Identico.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengono ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 4. Identico.
Art. 153.
Art. 153.
1. Le modifiche agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 1. Identico.
2. La modifica all'articolo 14, comma 2, ha effetto a decorrere dalla XIV legislatura.



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