Doc. II, n. 7




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta la Giunta per il regolamento si propone di dare svolgimento, sulla base dell'esperienza maturata nella prassi in tema di effetti della mancanza del numero legale, ai principi sulla programmazione dei lavori parlamentari rafforzati dalle riforme del novembre 1981 e del marzo 1990. In questo senso si orienta la riformulazione dell'articolo 47 il cui fine principale è proprio quello di adeguare la disciplina degli effetti della mancanza del numero legale agli articoli 23 e 24 del regolamento. In applicazione del principio stabilito dal comma 3 dell'articolo 47, sulla presunzione di esistenza del numero legale alla ripresa della seduta, si rende esplicita la facoltà del Presidente di proporre all'Assemblea il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno. Si prevede inoltre che, qualora la seduta sia tolta, la seduta successiva sia convocata secondo il calendario dei lavori, con l'obbligo però per il Presidente di aggiungere gli argomenti già all'ordine del giorno della seduta in cui è mancato il numero legale all'ordine del giorno delle sedute comprese nel calendario in corso. Naturalmente, in caso di mancata predisposizione del calendario dei lavori, l'ordine del giorno della seduta successiva sarà il medesimo di quella in cui è mancato il numero legale.
Un'attenzione particolare è stata poi riservata alla disciplina della mancanza del numero legale in Commissione, prevedendosi tra l'altro, in caso di mancanza del numero legale, l'immediata prosecuzione dei lavori in una sede diversa per la quale sia richiesto un numero legale inferiore.
Sempre con riferimento alle Commissioni permanenti, si è inoltre sentita la necessità di adeguare la norma di cui al comma 1 dell'articolo 46 alla prassi costante che richiede la presenza di almeno la metà dei componenti perché la Commissione sia in numero legale in sede redigente nonché in ogni votazione che abbia ad oggetto risoluzioni e pareri su atti del Governo.
Infine, allo scopo di adeguare gli istituti parlamentari a quelle esigenze di economia dei lavori che debbono informare l'attività parlamentare, la Giunta, con la proposta di modifica al comma 1 all'articolo 47, ha ritenuto di adeguare alla prassi costantemente seguita il testo regolamentare, prevedendo il ricorso al dispositivo elettronico di voto quale strumento ordinario per la verifica della sussistenza del numero legale.


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