Doc. II, n. 7




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 46, comma 1.
Art. 46, comma 1.
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti. 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa e redigente non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il medesimo numero legale è richiesto nelle Commissioni per la votazione di risoluzioni e di pareri su atti del Governo. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede referente e consultiva è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.
Art. 47.
Art. 47.
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello. 1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente invita i deputati a far constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data. 2. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno un'ora oppure la toglie. Nel caso di sospensione, alla ripresa il Presidente può, apprezzate le circostanze, procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ovvero proporre di passare ad altro punto all'ordine del giorno o togliere la seduta. Nel caso in cui la seduta sia tolta, l'ordine del giorno della seduta successiva è formato in conformità con il calendario dei lavori. Il Presidente aggiunge gli argomenti già all'ordine del giorno della seduta in cui è mancato il numero legale all'ordine del giorno delle sedute comprese nel calendario in corso. In caso di mancata predisposizione del calendario dei lavori, l'ordine del giorno della seduta successiva è il medesimo di quella in cui è mancato il numero legale.
3. Presso le Commissioni si osserva, in quanto applicabile, la disposizione di cui al comma 1. Se la Commissione non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno un'ora oppure la toglie. È comunque consentita la prosecuzione anche immediata dei lavori in una sede diversa per la quale sia richiesto un numero legale inferiore. Nel caso in cui la seduta sia tolta, l'argomento in relazione al quale si è verificata la mancanza del numero legale è inserito dal Presidente nell'ordine del giorno di una seduta successiva, compatibilmente con le deliberazioni adottate in sede di programmazione dei lavori.
3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2. 4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma dei commi 2 e 3.



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