Onorevoli Colleghi! - La proposta di modifica del regolamento della Camera dei deputati, che si sottopone al vostro giudizio e alla vostra deliberazione, contiene norme che, riconoscendo una trasformazione ormai intervenuta nell'attività conoscitiva delle Camere, ne riformulano la disciplina in modo coerente con le necessità dell'istituzione parlamentare e il contributo che ad essa possono offrire gli apporti informativi provenienti da soggetti esterni. Si prende pertanto atto della esigenza di ampliare le procedure formali e le categorie dei soggetti che possono essere ascoltati al fine di approfondire l'attività conoscitiva delle Camere. Le disposizioni dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, nella vigente formulazione, prevedono che, previa intesa con il Presidente della Camera, le Commissioni possano procedere ad audizioni dei ministri su questioni di amministrazione e di politica e possano richiedere, sotto la stessa condizione, ai ministri competenti di autorizzare audizioni dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e degli enti pubblici anche con ordinamento autonomo.
La norma non è stata mai modificata dal momento dell'approvazione del regolamento del 1971. Come è noto, la prassi del lavoro conoscitivo parlamentare è andata molto oltre le circoscritte ipotesi previste dai regolamenti del 1971 e si è sviluppata soprattutto attraverso le cosiddette audizioni informali. Occorre dunque riportare tutta l'attività di relazioni esterne svolta da organi parlamentari collegiali a canoni uniformi.
Con la modifica dell'articolo 143 si è in primo luogo voluto adeguare la disciplina regolamentare delle audizioni ad una prassi ormai consolidata, in forza della quale le Commissioni comunque procedevano ad audizioni informali dei soggetti non espressamente contemplati nel comma 2 dell'articolo 143. Si è pertanto ampliata la sfera dei soggetti che possono essere auditi dalle Commissioni stesse includendovi espressamente il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, gli enti pubblici non soggetti gerarchicamente al Governo, le associazioni rappresentative di interessi costituzionalmente tutelati nonché le autorità amministrative indipendenti, in modo da ricomprendere tutte le istituzioni che possano fondare il loro rapporto con il Parlamento sulla base di un principio di autonomia.
Inoltre, al comma 2-quater, si è previsto che le richieste di audizione, che siano avanzate da una minoranza qualificata ovvero da uno o più rappresentanti di gruppi i quali, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nell'ambito della medesima Commissione, debbano essere sottoposte alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presentazione. Si è infine previsto che le Commissioni possano procedere alle audizioni, anche congiuntamente, o attraverso Comitati istituiti al proprio interno.
Per quanto riguarda infine l'articolo 144, che disciplina le indagini conoscitive, si propone di aggiungere ad esso due commi. Il primo (comma 1-bis), prevede che l'indagine conoscitiva proposta da una minoranza qualificata sia sottoposta alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presentazione. Il secondo (comma 5-bis) stabilisce che le Commissioni, prima dell'inizio dell'esame di un progetto di legge, possono procedere all'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi con una forma di indagine semplificata, che si concreta in quelle che possono denominarsi udienze legislative.
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