Doc. II, n. 6




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 143.
Art. 143.
1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti, informazioni, notizie e documenti. 1. Identico.
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo. 2. Identico.
2-bis. Le Commissioni possono chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza al CNEL, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli enti pubblici con ordinamento autonomo, alle autorità amministrative indipendenti e ad associazioni rappresentative di interessi costituzionalmente tutelati. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all' audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati, ovvero di loro delegati.
2-ter. In deroga alle disposizioni dell'articolo 25 del regolamento, le richieste di audizioni dei soggetti di cui al presente articolo, avanzate da almeno un terzo dei componenti o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nella medesima Commissione, devono essere sottoposte alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla data della loro presentazione.
2-quater. Le Commissioni possono procedere alle audizioni anche congiuntamente o attraverso Comitati istituiti al proprio interno. Il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. 3. Identico.
4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla sua presentazione, e ne dà notizia al Governo. In periodo di aggiornamento, in caso di urgenza, su richiesta del Governo, il Presidente della Camera puo' assegnare la richiesta di parere convocando la Commissione competente per materia e dandone notizia ai singoli deputati, al Governo e, nella prima seduta, all'Assemblea. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. In ordine ad atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo. 4. Identico.
Art. 144.
Art. 144.
1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera. 1. Identico.
1-bis. Nel caso in cui la proposta di indagine conoscitiva sia formulata da almeno un terzo dei componenti della Commissione o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nella medesima Commissione, è sottoposta alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla data di presentazione.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine. 2. Identico.
3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti. 3. Identico.
4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente. 4. Identico.
5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera puo' promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente. 5. Identico.
5-bis. Prima dell'inizio dell'esame di un progetto di legge, o nel corso del medesimo, le Commissioni possono procedere ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d' intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. Le audizioni possono svolgersi presso i Comitati ristretti costituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 3. In tal caso non è redatto resoconto.



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