| 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II - Giustizia; III - Affari esteri e comunitari; IV - Difesa; V - Bilancio, tesoro e programmazione; VI - Finanze; VII - Cultura, scienza e istruzione; VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; X - Attività produttive, commercio e turismo; XI - Lavoro pubblico e privato; XII - Affari sociali; XIII - Agricoltura. |
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II - Giustizia; III - Affari esteri e comunitari; IV - Difesa; V - Bilancio, tesoro e programmazione; VI - Finanze; VII - Cultura, scienza e istruzione; VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; X - Attività produttive, commercio e turismo; XI - Lavoro pubblico e privato; XII - Affari sociali; XIII - Agricoltura; XIV - Politiche comunitarie. Agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, le parole «Commissione speciale» e «Commissione speciale per le politiche comunitarie» sono sostituite con le seguenti: «Commissione politiche comunitarie».
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| Dopo l'articolo 127-bis, è aggiunto il seguente:
1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle Istituzioni dell'Unione europea.
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| 1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24 e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-bis. | 1. Identico. |
| 2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. | 2. Identico. |
| 3. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche comunitarie. Per la medesima legislatura, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19. |
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