Dopo il comma 3 dell'articolo 17 aggiungere il seguente:
«4. La decisione della Giunta delle elezioni è approvata senza votazioni salvo che venga presentato un ordine del giorno in senso contrario a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea».
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