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4. La trattazione delle informazioni.
Esaurita la disamina delle questioni generali sopra riportate, occorre ricostruire in sintesi le modalità mediante le quali le informazioni pervenute dagli organismi informativi del Regno Unito sono state trattate dai nostri servizi di informazione e sicurezza.
È al riguardo necessario esaminare separatamente la pluralità di aspetti in cui tale questione si articola. Vengono infatti in considerazione in tale contesto:
a) le valutazioni degli apparati informativi circa il contenuto dell'archivio Mitrokhin, come venutosi ad evidenziare nel corso della produzione della fonte Impedian (protrattasi per quanto riguarda il nostro paese, come detto, lungo un quadriennio), costituendo tali valutazioni il delicatissimo «filtro» per l'attivazione sia del livello politico - per gli aspetti di competenza di quest'ultimo - sia degli organi della polizia giudiziaria, nei casi in cui l'attività di intelligence abbia a condurre all'individuazione di fatti riconducibili a fattispecie di reato (secondo il preciso obbligo che l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977 pone in capo ai direttori del SISMI e del SISDE);
b) le modalità con cui gli organismi informativi, adempiendo alla loro precipua ed ineliminabile missione, hanno messo a parte le autorità di governo, in generale, dell'esistenza della fonte Impedian e, in particolare, degli specifici contributi informativi da quest'ultima prodotti;
c) le modalità attraverso cui le informazioni in questione sono state trattate all'interno del circuito degli organismi informativi (CESIS, SISMI e SISDE), alla luce del loro particolare contenuto, dei vincoli posti in proposito dall'ente originatore (cui si è fatto cenno al paragrafo 3.3) e degli obblighi sanciti dalla legislazione vigente nel nostro paese.
4.1
Le affermazioni rese dalle autorità che si sono avvicendate nel corso delle audizioni svolte presso il Comitato e la documentazione acquisita agli atti di quest'ultimo riferiscono in maniera non contraddittoria le valutazioni del SISMI e delle autorità politiche interessate
circa l'inidoneità dei rapporti trasmessi a costituire ed a concorrere a costituire notitiae criminis da sottoporre doverosamente al vaglio degli organi della polizia giudiziaria (ad eccezione del caso, di cui si dirà, del ritrovamento dei depositi di materiale per radiotrasmissioni).
È altresì emersa una valutazione complessiva del SISMI di non accentuata rilevanza dell'insieme delle informazioni ricevute ai fini della sicurezza dello Stato (si vedano in proposito i paragrafi 5.1 e 5.2, in ordine alle attività di controspionaggio svolte sempre dal SISMI).
Ciò ha fatto sì che il trattamento delle notizie provenienti dalla fonte Impedian non abbia rivestito un carattere di priorità e che il SISMI non abbia completato (come segnalato al paragrafo 5.1) tutte le indagini di sua competenza per accertare chi, tra i tanti nominativi risultanti dalle schede, fosse o fosse stato pericoloso per la sicurezza e chi invece sia venuto a trovarsi senza colpa nella situazione di vittima di una schedatura a suo carico. Esigenza questa il cui appagamento costituisce solo un effetto riflesso dell'attività del servizio, volta alla tutela della sicurezza dello Stato, ma che - a seguito dell'improvvisa pubblicazione delle schede - è divenuta prioritaria agli occhi dell'opinione pubblica. Di tanto, per altro, alla luce degli accertamenti svolti dal Comitato non sembra possa farsi carico al servizio.
La valutazione in ordine all'inidoneità delle informazioni originate dalla fonte Impedian a costituire utile oggetto di attenzione per la magistratura (ovviamente per il tramite della polizia giudiziaria) ha in particolare accomunato le proposte - formulate come si vedrà dai direttori pro tempore del SISMI, in ordine cronologico, al Presidente Dini, al Ministro Andreatta, al Presidente Prodi e, nei limiti delle circostanze successivamente precisate nel paragrafo 4.2.3, al Vicepresidente del Consiglio, durante il primo Governo D'Alema, Mattarella - nel senso di non trasmettere il materiale acquisito alla polizia giudiziaria, ma di proseguire nei riscontri di controspionaggio, sul piano dunque esclusivamente dell'attività di intelligence. Su tali proposte le autorità politiche citate hanno di volta in volta espressamente concordato.
Inoltre, le informazioni acquisite dal Comitato hanno evidenziato come anche a seguito dell'attività di intelligence svolta per riscontrare la fondatezza delle notizie provenienti dalla fonte Impedian nessun elemento sarebbe comunque emerso, ad avviso del SISMI, in ordine alla insorgenza di un dovere di informativa all'autorità giudiziaria. Ciò darebbe ragione del perché la documentazione in questione non sia mai giunta all'attenzione dell'autorità giudiziaria sino al momento in cui quest'ultima (nella specie, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma), a causa del clamore suscitato sui mezzi di informazione dalla pubblicazione del libro del professor Andrew, ha deciso di richiederne l'esibizione al SISMI.
Sotto il profilo dell'intelligence in senso proprio, va ancora sottolineato come il Vicepresidente del Consiglio ed i direttori del SISMI avvicendatisi negli anni della produzione della fonte Impedian abbiano tutti rilevato come quest'ultima non sia stata considerata meritevole di particolare o privilegiata considerazione sul piano delle priorità assegnate al servizio, essendo stata anzi essa trattata nel contesto del comune flusso di attività ordinariamente svolte dal
servizio. A motivo di tale indirizzo operativo è stato in particolare riferito che:
a) le notizie contenute nei rapporti provenienti dal Regno Unito, pure se tali da suscitare senz'altro l'interesse della pubblica opinione e dei mezzi di informazione, non si distinguevano - sul piano qualitativo - dalle altre informazioni usualmente trattate dal SISMI nel settore della penetrazione informativa dei servizi dei paesi dell'Est europeo in ambito atlantico;
b) le notizie contenute nelle schede sono risultate tutte assai risalenti nel tempo, rimontando le più recenti a dieci anni prima della acquisizione delle prime schede trasmesse dal servizio britannico; l'ammiraglio Battelli ha precisato in proposito come l'attività di controspionaggio si indirizzi per sua stessa natura verso obiettivi che costituiscono una minaccia concreta ed attuale alla sicurezza del paese e che, conseguentemente, un più basso ordine di priorità viene assegnato a fatti e circostanze prive di tali requisiti; non è inutile sottolineare come numerose persone menzionate nei rapporti della fonte Impedian siano risultate decedute all'atto del ricevimento delle schede ad esse relative e come l'attività di taluni soggetti sia risultata da tempo conosciuta dagli organismi informativi italiani ed oggetto di conseguente attenzione informativa (2);
(2) Emblematico è il caso di Giorgio Conforto, funzionario del ministero dell'interno cui si riferisce il rapporto Impedian n. 142, arrestato nel 1940 e successivamente deportato in Germania, la cui attività spionistica a favore dell'ex Unione sovietica risultava sin da quell'epoca all'attenzione degli organismi informativi italiani. Il Conforto è per altro deceduto nel 1986.
c) gli esiti emersi dai riscontri effettuati per obbligo di istituto sulle sommarie indicazioni tratte dai rapporti in argomento si è rivelato per la gran parte dei casi assai modesto (con l'eccezione, di cui si dirà, del ritrovamento di due depositi di materiale per radiotrasmissioni);
d) in sintesi, le minacce arrecate alla sicurezza del paese riscontrabili dalle informazioni trasmesse dalla fonte Impedian si sono sempre rivelate di limitato momento, quando anche in concreto non sussistenti.
4.2 Le informative alle autorità di governo.
4.2.1. L'informativa al governo Dini.
Nel corso della sua audizione il generale Siracusa ha testualmente affermato quanto segue: «In relazione alla delicatezza dell'argomento e ai vincoli di riservatezza posti dal servizio britannico, io ho informato il Presidente del Consiglio Dini per la prima volta il 7 novembre 1995; a lui ho riferito in particolare di alcune schede - sette - aventi una rilevanza maggiore, sotto il profilo della sensibilità politica».
Tali schede hanno ad oggetto:
a) le relazioni tra il Partito comunista italiano ed il Partito comunista dell'Unione Sovietica, con particolare riferimento:
alla situazione del gruppo dirigente del PCI nell'imminenza della successione a Longo nella direzione del partito (n. 119);
ad un piano del KGB per compromettere Enrico Berlinguer, allora segretario generale del PCI (n. 130);
alle preoccupazioni di Mosca per l'insorgere di un ipotetico «asse» tra i partiti comunisti occidentali (n. 131);
al ruolo di Armando Cossutta, ivi definito «contatto confidenziale della residentura del KGB di Roma», nella riaffermazione della necessità di una relazione privilegiata tra il PCI ed il PCUS, posta in discussione dalla linea politica della dirigenza del primo (n. 132);
b) l'erogazione di finanziamenti sovietici al PCI (n. 122) ed al Partito comunista di San Marino (n. 125) tra il 1970 ed il 1977, nonché l'erogazione di finanziamenti sovietici al Partito socialista di unità proletaria tra il 1969 ed il 1972 (n. 126).
Quanto alle modalità con cui in concreto l'informazione è stata trasmessa, il direttore pro tempore del SISMI ha affermato di avere portato con sé le schede in argomento e di averle esibite al Presidente del Consiglio. In esito all'incontro in argomento ed al fine di lasciarne documentazione agli atti, il generale Siracusa ha predisposto un appunto, da lui sottoscritto in autografo, nel quale si dà conto del fatto che:
a) i sette rapporti citati (ivi individuati per numero) «sono stati portati a conoscenza del signor Presidente del Consiglio dei ministri il 7 novembre 1995»;
b) nella documentazione in esame, anche secondo il Presidente del Consiglio, non sono ravvisabili estremi di reato e sono anzi indicate attività che potrebbero essere state attribuite ad arte a personaggi ed a partiti politici a scopi strumentali, anche alla luce del fatto che «la fonte, estremamente sensibile, non è disponibile per eventuali conferme e/o precisazioni, come rappresentato da Servizio Collegato».
Con riferimento a tale procedura informativa, sulla base dei fatti descritti nella loro consistenza oggettiva il Comitato rileva quanto segue:
a) il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia effettivamente preso conoscenza del contenuto dei rapporti menzionati ed abbia concordato con la proposta del direttore del servizio di non dare seguito alle informazioni ivi contenute sul piano giudiziario risulta dall'appunto predisposto e sottoscritto dal generale Siracusa e dalla ricostruzione che questi ha fornito della vicenda; il fatto medesimo non risulta invece attestato da una sigla o da una sottoscrizione
apposta dal medesimo Presidente del Consiglio in calce a dichiarazioni in forma scritta;
b) dopo il 7 novembre 1995 e sino alla cessazione del governo Dini sono pervenuti ulteriori 72 rapporti, del cui contenuto non risultano essere stati messi a parte il Presidente del Consiglio ed il Ministro della difesa.
4.2.2. L'informativa al governo Prodi.
In data 2 ottobre 1996 il direttore del SISMI (sempre il generale Siracusa) ha riferito in merito alla produzione della fonte Impedian al Ministro della difesa pro tempore, onorevole Andreatta.
A fondamento di tale iniziativa (e del successivo incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri) il generale Siracusa ha richiamato (non diversamente da quanto considerato con riferimento al colloquio con il Presidente Dini) la sussistenza di profili di particolarità e di delicatezza rivestiti dalla vicenda in argomento e ha altresì rimarcato il fatto che il contributo informativo della fonte in questione aveva raggiunto un'entità quantitativa assai ragguardevole (lo stesso ammiraglio Battelli ha confermato che le dimensioni dell'apporto tratto dall'archivio Mitrokhin sono risultate tali da conferirvi il carattere di straordinarietà).
Il generale Siracusa, malgrado avesse in un primo tempo predisposto in vista di tale informativa una lettera per il Ministro, al fine di tenere fede alle direttive di massima riservatezza impartite dal servizio britannico è venuto nella determinazione di recarsi presso il Ministro medesimo, onde informarlo di persona e sottoporgli direttamente in visione tutte le schede giunte sino alla data indicata (in numero di 175), recando per altro seco anche la lettera a suo tempo predisposta, ma successivamente non inviata.
La lettera in questione, acquisita agli atti del Comitato, contiene l'indicazione dei profili generali e delle vicende su cui la fonte allora nota come Impedian stava riferendo, tramite il servizio inglese, al SISMI. Si afferma nel documento, solo per citarne i punti salienti, che: 1) vi sarebbero cittadini italiani indicati come "agenti" o come «contatti confidenziali» del KGB, in relazione a vicende di particolare interesse storico, politico e militare; 2) l'attività del SISMI si era, fino a tale data, concretizzata esclusivamente nell'effettuazione di verifiche d'archivio, senza per altro che le ricerche effettuate avessero condotto - salvo alcuni limitati casi (di cui si dirà al paragrafo 4.4) - all'evidenziazione di riscontri; 3) tra i cittadini italiani citati (sino ad allora 134 nominativi) ne figuravano alcuni che erano stati in passato oggetto di «informative alla AG/PG».
Nell'ambito di tale documento, il direttore del SISMI afferma in particolare di riferire all'autorità politica «avuto riguardo della preminente rilevanza politica della vicenda, pur non potendosi escludere, in futuro, possibili, ma sin qui non emergenti, elementi di prova». Conclude quindi dichiarando che, «per le suesposte considerazioni
(carenza di elementi di prova) sarei del parere di non inviare comunicazioni ai competenti Organi di Polizia Giudiziaria».
In esito al colloquio, il Ministro Andreatta ha convenuto con la proposta del generale Siracusa circa l'inopportunità di inoltrare formalmente la lettera, onde evitare che per tale via (e dunque attraverso l'ordinaria procedura di invio, ricezione, protocollo e archiviazione) potessero risultare disattesi i noti rigidi vincoli di riservatezza imposti dal servizio britannico.
In calce alla lettera in esame il Ministro Andreatta ha inoltre apposto una nota, vergata di suo pugno, che dà conto della presa d'atto delle informazioni sottopostegli dal SISMI e della sua condivisione delle proposte formulate dal direttore del servizio.
Appare rilevante sottolineare che l'ammiraglio Battelli ha dichiarato di avere successivamente informato il Ministro della difesa, probabilmente nei primi mesi del 1998, del fatto che le autorità britanniche avevano comunicato l'intenzione di Vasili Mitrokhin di scrivere un libro riguardo all'intera vicenda.
Il 30 ottobre 1996 il direttore del SISMI ha quindi riferito in merito alla produzione della fonte Impedian al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Prodi.
A motivo del decorso di quasi un mese tra il colloquio con il Ministro della difesa e quello con il Presidente Prodi, il generale Siracusa ha affermato che, nelle sue intenzioni, l'informativa alle due autorità politiche avrebbe dovuto essere contestuale, ma che ragioni di agenda del Presidente del Consiglio non avevano consentito l'effettuazione dell'incontro prima della fine del mese di ottobre. Mentre dunque l'informativa al Ministro della difesa era stata da lui resa prima di avere contezza alcuna dell'imminente avvicendamento al vertice del SISMI, il colloquio con il Presidente Prodi si era svolto quando oramai tale avvicendamento era stato formalizzato: la nomina dell'ammiraglio Battelli risale infatti al 18 ottobre 1996, anche se l'immissione nelle funzioni è intervenuta solo il successivo 4 novembre.
Nel corso dell'incontro con il Presidente Prodi, cui risulta aver preso parte anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Enrico Micheli, il generale Siracusa afferma di non avere avuto modo, per ragioni di tempo, di sottoporre direttamente alla visione del Presidente del Consiglio le schede pervenute, ma di avere comunque rassegnato a quest'ultimo le medesime informazioni già portate a conoscenza del Ministro della difesa. Ciò risulta tra l'altro indirettamente confermato da una lettera predisposta dal direttore del SISMI per il Presidente del Consiglio dei ministri, di identico contenuto rispetto a quella sottoposta il 2 ottobre 1996 all'onorevole Andreatta, ma anch'essa non inviata (come si evince da una annotazione apposta di pugno in calce alla medesima dal generale Siracusa) per ragioni di riservatezza.
Oltre ad informare sinteticamente il Presidente Prodi dell'esistenza della fonte Impedian, del contenuto della sua produzione informativa e dell'esito dei riscontri svolti dal SISMI, il generale Siracusa ha confermato nell'occasione al Presidente del Consiglio la sua proposta, già formulata al Ministro della difesa e da questi condivisa, di non
inoltrare segnalazioni all'autorità giudiziaria a causa dell'inconsistenza sul piano probatorio dei riscontri alle informazioni pervenute.
In esito al colloquio tuttavia, diversamente da quanto accaduto in occasione dell'informativa al Ministro Andreatta, il generale Siracusa - ottenuto il consenso verbale del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto alle proposte del servizio - ha apposto di suo pugno, sempre in calce alla lettera predisposta ma non inviata, un'annotazione in cui si dà conto del fatto che il Presidente del Consiglio è stato informato della questione dal direttore del SISMI (alla presenza dell'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Micheli) in data 30 ottobre 1996 e che il Presidente medesimo ha condiviso la proposta del servizio di non inviare comunicazioni ai competenti organi di polizia giudiziaria.
Con riferimento a tale procedura informativa, il Comitato rileva quanto segue, sulla base dei fatti assunti nella loro consistenza oggettiva:
a) esiste agli atti una dichiarazione autografa del Ministro della difesa, da questi sottoscritta, che certifica l'avvenuta presa visione del materiale prodotto dalla fonte Impedian e la condivisione delle proposte formulate dal servizio;
b) il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia effettivamente preso conoscenza dell'esistenza della fonte Impedian e dei rapporti da questa originati ed abbia concordato con la proposta del direttore del servizio di non dare seguito alle informazioni ivi contenute sul piano giudiziario risulta invece da un'annotazione autografa vergata e sottoscritta dal generale Siracusa e dalla ricostruzione che questi ha fornito della vicenda; il fatto medesimo non risulta invece attestato da una sigla o da una sottoscrizione apposta dal medesimo Presidente del Consiglio in calce a dichiarazioni in forma scritta;
c) la questione Impedian risulta avere costituito l'oggetto esclusivo del colloquio del generale Siracusa con il Presidente Prodi;
d) risulta che della produzione della fonte Impedian intervenuta successivamente alle informative rese dal generale Siracusa e sino all'entrata in carica del governo D'Alema (fino a un totale di 236 rapporti) il SISMI, sotto la direzione dell'ammiraglio Battelli, abbia continuato ad informare il Ministro della difesa, in maniera occasionale; la questione non risulta invece essere stata ulteriormente sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Delle ulteriori informative al Ministro della difesa non risulta per altro sussistere alcun riscontro documentale. Il direttore del SISMI ha riferito che tale metodo di informazione al Governo nel periodo in questione è stato adottato poiché la pur consistente produzione via via acquisita (fino a 236 rapporti) non fu ritenuta suscettibile di modificare il quadro della situazione già rappresentata nel mese di ottobre 1996.
4.2.3. L'informativa al governo D'Alema.
Alla data dell'entrata in carica del governo D'Alema (21 ottobre 1998), i rapporti pervenuti erano complessivamente 236. Nel periodo
successivo e sino al 18 maggio 1999 sono per altro pervenute ulteriori 25 informative. Contestualmente all'invio effettuato in tale data, gli organismi informativi del Regno Unito hanno dichiarato la cessazione della produzione informativa della fonte Impedian. Quest'ultima risulta pertanto avere complessivamente prodotto - per il tramite del servizio britannico - 261 rapporti (si veda la tabella 1 di seguito riportata).
Tabella 1. Flusso dei rapporti trasmessi al SISMI dagli organismi informativi del Regno Unito nel periodo della produzione informativa della fonte Impedian (30 marzo 1995-18 maggio 1999).
Governo | Periodo | Numero di rapporti |
DINI | prima del 7 novembre 1995 | 80 |
dopo il 7 novembre 1995 | 72 | |
Totale | 152 | |
PRODI | prima del 30 ottobre 1996 | 23 |
dopo il 30 ottobre 1996 | 61 | |
Totale | 84 | |
D'ALEMA (I) | dall'entrata in carica (21 ottobre 1998) sino al 18 maggio 1999 | 25 |
Totale generale | 261 |
Il SISMI ha portato per la prima volta a conoscenza del primo governo D'Alema l'esistenza della fonte Impedian e la sua produzione nel mese di agosto 1999, quando il suo direttore, ammiraglio Battelli, informato nel corso del precedente mese di luglio dal servizio britannico dell'imminente pubblicazione del libro del professor Andrew, ha personalmente riferito di tale circostanza al Vicepresidente del Consiglio.
Nel corso della sua audizione presso il Comitato, l'ammiraglio Battelli ha affermato di non aver ritenuto necessario informare il nuovo governo, subito dopo il suo insediamento e sino alla pubblicazione del libro citato, dell'esistenza della fonte Impedian e della sua produzione in ragione del fatto che l'autorità politica - nella persona dei responsabili in materia nel precedente Governo - aveva già impartito al SISMI le direttive in merito alla gestione della documentazione in esame e che medio tempore i rapporti trasmessi dal servizio britannico (per altro di più limitata consistenza numerica rispetto al periodo precedente) non avevano evidenziato fatti nuovi, tali da
consigliarne l'ulteriore sottoposizione all'autorità di governo subentrata per le conseguenti valutazioni e gli eventuali nuovi indirizzi. In sostanza, il SISMI ha continuato a svolgere, con riferimento alle schede tratte dall'archivio Mitrokhin, l'attività di controspionaggio ordinariamente ed istituzionalmente svolta, attenendosi - nel caso di specie - alle direttive impartite dall'Esecutivo uscente. L'ammiraglio Battelli ha in particolare sottolineato che il dossier Mitrokhin, nonostante fosse quantitativamente corposo e recasse al suo interno un numero abbastanza rilevante di informazioni riguardanti persone, non costituiva un affare sostanzialmente diverso rispetto ad altre attività di controspionaggio svolte normalmente dal SISMI, tale cioè da rendere necessaria l'adozione di misure specifiche da parte del servizio medesimo.
L'ammiraglio Battelli ha riferito di aver invece ritenuto necessario informare il Governo quando, alla fine del luglio 1999, al SISMI è stato comunicato dal servizio britannico che era in corso la stesura del libro preannunziato e che se ne prevedeva la pubblicazione verso la fine del mese di settembre, accompagnata da una conferenza stampa di presentazione che sarebbe stata indetta intorno al 20 settembre. Tali circostanze - unite alla considerazione che la comparsa del libro avrebbe reso la vicenda di pubblico dominio - hanno costituito, nella valutazione dell'attuale direttore del SISMI, il fatto nuovo, mancato sino a quel momento, che ha reso indispensabile informare l'autorità politica.
Ai fini della migliore comprensione della vicenda, appare per altro opportuno riportare un'affermazione testualmente resa dall'onorevole Mattarella nel corso della sua audizione presso il Comitato, secondo la quale «Alla fine del mese di agosto sono stato personalmente informato dal direttore del servizio dell'imminente pubblicazione del libro, resa nota dal servizio britannico; questi mi ha informato del fatto che sarebbe uscito in Inghilterra un libro che avrebbe dato conto della presenza, anche in Italia, di informatori del servizio segreto sovietico. Della documentazione il governo in carica è venuto a conoscenza quando il caso è divenuto pubblico». Tale ultima dichiarazione, valutata nel quadro ricostruttivo fornito dall'ammiraglio Battelli, sembra lasciare chiaramente intendere che, nel corso dell'incontro di quest'ultimo con l'onorevole Mattarella svoltosi alla fine del mese di agosto 1999 - e cioè circa un mese dopo l'annuncio al SISMI del «fatto nuovo», cioè l'imminente pubblicazione, che aveva indotto a informare il Governo D'Alema - il Vicepresidente del Consiglio non abbia visionato direttamente le schede pervenute dal Regno Unito, ma sia stato solo messo a parte della vicenda in termini generali dal direttore del SISMI. Solo quando della medesima hanno dato notizia i mezzi di informazione, sulla base del clamore suscitato dalla pubblicazione del libro più volte citato, i rapporti sembrano essere stati sottoposti direttamente alla conoscenza dell'Esecutivo.
A conferma della ricostruzione dei fatti dianzi riportata, può richiamarsi la vicenda dei rapporti della fonte Impedian acquisiti nel novembre 1998 relativi alla localizzazione di due siti destinati a deposito di apparati per telecomunicazioni, di cui si darà apposito conto nel paragrafo 4.3.1. A seguito di tali rapporti, il SISMI ha effettivamente inoltrato apposita informativa al CESIS, che ha provveduto
a sottoporla al Vicepresidente del Consiglio nel gennaio 1999. Tuttavia, secondo quanto riferito dall'onorevole Mattarella, l'informativa in questione non è stata espressamente ricondotta dal SISMI agli apporti informativi della fonte Impedian, ma è stata inquadrata nell'ambito di un generico «contesto di collaborazione internazionale».
Con riferimento a tale procedura informativa, sulla base dei fatti descritti nella loro consistenza oggettiva il Comitato rileva quanto segue:
a) sulla base delle dichiarazioni rese dal Vicepresidente del Consiglio e dall'ammiraglio Battelli, risulta che l'iniziativa di informare l'autorità politica dell'esistenza della fonte Impedian e della sua produzione non è stata assunta sulla base di valutazioni concernenti direttamente la particolare natura delle informazioni acquisite (come accaduto in occasione delle informative ai due precedenti ministeri), ma alla luce del probabile intervento di un fatto estrinseco alla produzione documentale in sé considerata (ovverosia l'imminente pubblicazione del volume del professor Andrew);
b) non risulta agli atti alcun supporto documentale che attesti il fatto che il Vicepresidente del Consiglio dei ministri abbia effettivamente preso conoscenza dell'esistenza della fonte Impedian e della sua produzione, circostanza che emerge esclusivamente dalle dichiarazioni, per altro convergenti sui tempi e sulle modalità, delle autorità coinvolte (lo stesso Vicepresidente del Consiglio e l'ammiraglio Battelli). Ovviamente, nel caso di specie, non solo non è dato rinvenire un'attestazione per presa conoscenza e per condivisione delle proposte formulate dal servizio certificata da una sigla o da una sottoscrizione apposta dall'onorevole Mattarella in calce a dichiarazioni in forma scritta, ma non risultano altresì dichiarazioni per iscritto predisposte e sottoscritte dal direttore del SISMI sotto la propria responsabilità né per ciò che attiene all'oggetto dell'informativa, né in merito alle proposte formulate al riguardo all'autorità di governo.
4.3 La gestione delle informazioni all'interno del circuito degli organismi informativi.
Come riportato al paragrafo 2, il Comitato ha ritenuto rilevante verificare se ed in quale misura, nell'ambito della vicenda oggetto della presente relazione, sia stato dato seguito agli obblighi di informazione e di reciproca assistenza tra organismi informativi previsti dalla legge. In sintesi, il Comitato ha inteso verificare quanto della produzione della fonte Impedian sia stato portato a conoscenza del CESIS, cui - ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge n. 801 del 1977, «il SISMI è tenuto a comunicare tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività» - e del SISDE, al fine di attivare un eventuale contributo informativo cui tale organismo, ove richiesto, non avrebbe potuto sottrarsi giusta il disposto dell'articolo 7, quarto comma, della legge testé richiamata.
Appare in proposito opportuno considerare partitamente i rapporti intrattenuti dal SISMI, da un lato, con il CESIS, e, dall'altro lato, con il SISDE.
4.3.1. I rapporti con il CESIS.
Per quanto riguarda il CESIS, il Comitato ha rilevato come il SISMI ritenga di avere senz'altro adempiuto all'obbligo di legge sopra richiamato sulla scorta di talune specifiche considerazioni, che risultano contenute nell'appunto predisposto dal SISMI trasmesso con la nota del Vicepresidente del Consiglio del 19 ottobre 1999 e che sono state riprese dal generale Siracusa e dall'ammiraglio Battelli nel corso delle rispettive audizioni presso il Comitato.
L'argomento su cui tali considerazioni fanno leva si fonda essenzialmente su una lettura dell'articolo 3 della legge n. 801 del 1977 secondo la quale risulterebbe ivi sancita la formale distinzione tra CESIS - quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dalle autorità indicate dalla medesima disposizione - e Segreteria generale del CESIS - quale ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto alle funzioni dell'organo collegiale.
Sulla scorta di tale distinzione, i responsabili del SISMI interpellati dal Comitato hanno affermato che, a loro avviso, l'obbligo di informare il CESIS possa essere legittimamente evaso anche attraverso la sola comunicazione delle informazioni di interesse al Presidente del Consiglio dei ministri, che - come detto - tale organismo presiede ex lege, prescindendo cioè dall'intermediazione della Segreteria generale del medesimo. Si è in particolare sostenuto che a tale procedura si ricorre in relazione alla sensibilità ed alla riservatezza delle informazioni trattate: in sostanza, quanto più stringenti sono i vincoli posti alla divulgabilità delle informazioni medesime, tanto più i vertici degli organismi informativi ritengono necessario rapportarsi direttamente e personalmente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ciò sarebbe in particolare accaduto nel caso che qui occupa. Ha in particolare riferito il generale Siracusa che alla base della decisione da lui assunta nel senso di riferire direttamente al Presidente del Consiglio rilievo decisivo hanno rivestito gli stringenti vincoli posti dal servizio britannico alla trattazione delle informazioni provenienti dalla fonte Impedian. Tali vincoli sarebbero stati infatti tali da accentuare ulteriormente il rigore con il quale viene applicato nella prassi operativa il principio della «necessità di conoscere», riferimento costante per ogni decisione in materia di accessibilità a documenti ed a informazioni classificate. A titolo esemplificativo, il generale Siracusa ha sottolineato come, durante il periodo della sua direzione, nell'ambito del SISMI la produzione della fonte Impedian fosse a conoscenza solamente di altre tre persone e che della medesima fosse all'oscuro persino il suo capo di stato maggiore. L'ammiraglio Battelli ha inoltre sottolineato che le stesse ricerche di archivio svolte in seno al SISMI nell'ambito delle misure di controspionaggio attivate al riguardo (sulle quali si avrà modo di riferire più ampiamente al paragrafo 5)
sarebbero state condotte senza che i vari responsabili del reperimento e della movimentazione dei documenti fossero stati informati della finalità delle ricerche medesime.
Sempre l'ammiraglio Battelli ha poi affermato non solo di non riscontrare alcun elemento passibile di critica nel fatto che il suo predecessore avesse scelto di informare della produzione della fonte Impedian direttamente e verbalmente i Presidenti del Consiglio pro tempore, ma di avere anche in qualche maniera attestato la validità di tale metodo assumendolo a regola dei comportamenti che lui stesso ha ritenuto di dover attuare a fronte della medesima esigenza. Più in particolare, in uno degli appunti predisposti dal SISMI trasmessi con la nota dal Vicepresidente del Consiglio del 19 ottobre 1999, si rileva che le informazioni prodotte dagli organismi informativi vengono ordinariamente portate a conoscenza del Presidente del CESIS (il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità da questi delegata) per il tramite della Segreteria generale, ma che tale regola subisce tuttavia delle eccezioni, nel senso che in talune circostanze le informazioni vengono comunicate direttamente al Presidente del Consiglio nella sua qualità di Presidente del CESIS.
Appare inoltre rivestire interesse l'affermazione dell'attuale direttore del SISMI secondo cui non esiste una regola unica e predeterminata per quanto attiene alle modalità con cui le informazioni, in relazione alla rispettiva natura, vengono portate a conoscenza dell'autorità politica. Da un'analisi condotta su taluni casi di particolare rilevanza, l'ammiraglio Battelli ha rilevato, ad esempio, come alcune volte sia stato informato direttamente il Presidente del Consiglio con lettera, mentre altre volte - informato in prima battuta quest'ultimo verbalmente - l'informativa è stata formalizzata solo dopo alcuni mesi; altre volte è stata informata la Segreteria generale del CESIS e, successivamente o contestualmente, il Presidente del Consiglio.
Sempre in ordine al tema in questione, occorre rammentare che nel gennaio del 1999 il SISMI, avendo conseguito specifici riscontri - con possibile rilevanza penale - a due informative originate dalla fonte Impedian pervenute il 5 novembre 1998, ha effettivamente informato il CESIS (che ha a sua volta informato il Vicepresidente del Consiglio) ed il SISDE dell'avvenuto allertamento della polizia giudiziaria in merito alla localizzazione di due siti destinati a deposito di apparati per radiotrasmissioni. Questi ultimi sono stati effettivamente individuati dagli organi di polizia ed i materiali ivi rinvenuti sono stati recuperati (3). In tale occasione, tuttavia, il SISMI non ha fatto alcun riferimento alla fonte Impedian come origine delle segnalazioni, avendo invece inquadrato queste ultime nell'ambito di un generico «contesto di collaborazione internazionale».
(3) È opportuno precisare che le informative originarie si riferiscono all'esistenza di sei siti (di cui due già svuotati dal KGB ed uno non più rintracciabile a causa di una alterazione irreversibile dello stato fisico dei luoghi) e che la segnalazione alla polizia giudiziaria dei due sopra citati è stata inoltrata dopo apposite iniziative poste in essere dal SISMI al fine di riscontrare la fondatezza delle informazioni provenienti dalla fonte.
In conclusione, a prescindere dalla questione della fondatezza dell'interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 801 del 1977 sopra in sintesi ricordata (profilo su cui si avrà per altro modo di ritornare al successivo paragrafo 6), il Comitato ritiene senz'altro possibile affermare, trattandosi di circostanza oggettiva emersa inequivocamente dagli accertamenti istruttori svolti, che né la Segreteria generale del CESIS né gli altri componenti di tale organo collegiale (ad eccezione del Ministro della difesa pro tempore Andreatta) sono mai stati messi a parte dell'esistenza della fonte Impedian e dei contributi da questa provenienti.
4.3.2. I rapporti con il SISDE.
La conclusione cui il Comitato è giunto al paragrafo precedente con riferimento alla Segreteria generale del CESIS è la medesima che è emersa oggettivamente per quanto riguarda i rapporti con il SISDE. Può al riguardo infatti affermarsi che nemmeno quest'ultimo abbia mai avuto contezza dell'esistenza della fonte Impedian, anche se per un differente ordine di motivazioni.
Queste risiedono essenzialmente nel fatto, cui è stato fatto riferimento sia da parte dei direttori del SISMI sia nei documenti trasmessi dal Vicepresidente del Consiglio, che l'attività di controspionaggio - nel cui ambito si sono ovviamente inscritte tutte le misure assunte dal SISMI con riferimento al dossier Mitrokhin - è rimessa dalla legge n. 801 del 1977 alla competenza esclusiva del SISMI (articolo 4, primo comma, secondo periodo). Alla luce di tale dato normativo, si è assunto da parte delle autorità interpellate che in materia di controspionaggio l'esistenza di un obbligo di informazione dovrebbe essere affermata in capo al SISDE nei riguardi del SISMI, e non viceversa; sarebbe cioè il SISDE a dover fornire al SISMI ogni informazione che emergesse nell'espletamento della propria attività istituzionale che si ritenga possa rilevare sul piano delle misure di controspionaggio.
Quanto alla relazione in senso opposto, il SISMI ha poi sostenuto che dai documenti trasmessi e dalle attività conseguentemente poste in essere non sono emersi elementi che potessero sostanziare informazioni di rilievo per il SISDE in quanto connessi con la sua competenza in materia di sicurezza interna, precisando per altro che - ove tali elementi si fossero in ipotesi evidenziati - si sarebbe dovuto informare il servizio britannico della decisione di non attenersi ai criteri stabiliti per la trattazione dei documenti da questo trasmessi.
Su un piano ancora diverso, la sussistenza dei vincoli testé richiamati unita alla competenza esclusiva in materia di controspionaggio ha inoltre indotto il SISMI ad escludere a priori il SISDE dal novero dei possibili interlocutori cui riferirsi per acquisire contributi informativi o riscontri per la propria attività di controspionaggio svolta in proposito.
4.4 Ulteriori questioni circa le valutazioni del SISMI in merito all'eventuale rilevanza penale dei fatti riportati dalla fonte Impedian.
Esaurita la disamina delle principali questioni relative alle modalità di trattazione delle informazioni trasmesse dal servizio britannico,
appare tuttavia necessario dare conto di taluni ulteriori profili emersi nel corso dell'istruttoria svolta dal Comitato con specifico riguardo alle valutazioni compiute dal SISMI in merito all'eventuale rilevanza penale dei fatti riportati dalla fonte Impedian. Occorre al riguardo segnalare quanto segue:
1. per quanto riguarda le schede relative all'erogazione di finanziamenti in favore del PCI da parte del Partito comunista dell'Unione Sovietica per il tramite del KGB, di cui si è detto con riferimento all'informativa che di esse il generale Siracusa ha dato nel novembre 1995 al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Dini, la decisione di non inoltrare gli atti alla polizia giudiziaria assunta da quest'ultimo su proposta del generale Siracusa è dipesa, come quest'ultimo ha dichiarato, dal fatto che le medesime notizie contenute nei rapporti Impedian - pervenute tra il marzo ed il novembre 1995 - avevano già costituito oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, conclusesi nel 1994 con l'archiviazione del relativo procedimento.
Analoga trattazione hanno ricevuto talune schede concernenti vicende già venute all'attenzione istituzionale del SISMI al momento del loro verificarsi, sottoposte quindi dal servizio al vaglio della magistratura ed infine definite sul piano processuale.
Può al riguardo ricordarsi la vicenda dell'interprete cecoslovacca reclutata dal SISMI nell'agosto del 1978 alla quale si ritiene possa essere verosimilmente ricondotto il nome di copertura «Iris» di cui alla scheda Impedian n. 177. Sulla base delle informazioni raccolte dal SISMI e riunite in un voluminoso dossier (4), quest'ultima è stata denunciata all'autorità giudiziaria il 22 settembre 1992 a seguito dei concreti riscontri acquisiti in merito ad attività spionistiche da costei poste in essere, ma è stata successivamente assolta il 17 gennaio 1995 (dunque prima dell'acquisizione del primo lotto di rapporti Impedian da parte del SISMI) per «insussistenza della notitia criminis», assieme ad altri soggetti coimputati.
(4) Esibito dall'ammiraglio Battelli nel corso della sua audizione presso il Comitato.
Lo stesso vale per le indicazioni recate dal dossier Mitrokhin in ordine al noto caso Orfei, già definito dall'autorità giudiziaria - a seguito di un procedimento originato da talune informative trasmesse dal SISMI agli organi della polizia giudiziaria - con decreto emesso il 21 dicembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, che, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale (infondatezza della notizia di reato), ha prosciolto otto persone (tra le quali lo stesso Orfei) dalle imputazioni rispettivamente ascritte, connesse a reati di spionaggio.
Esito analogo ha quindi avuto altro procedimento relativo a fatti riportati dalla fonte Impedian, conclusosi dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Genova nel dicembre 1995 con un provvedimento di archiviazione.
Nei casi ricordati, la mancata trasmissione delle informative inviate dalle autorità del Regno Unito alla magistratura è stata
determinata dal fatto che le autorità competenti hanno ritenuto che le informazioni prodotte dalla fonte Impedian non introducevano fatti o elementi nuovi rispetto a quelli già a conoscenza delle autorità italiane, risultando anzi nel confronto assai limitate e superficiali;
2. l'attenzione del Comitato si è concentrata - tra l'altro - su una affermazione contenuta nelle lettere predisposte dal generale Siracusa per informare della vicenda Impedian il Ministro Andreatta ed il Presidente Prodi (cui si è fatto ampio riferimento al paragrafo 4.1.2), secondo cui in relazione a nove persone citate dai rapporti trasmessi dal servizio britannico, tutte indicate nominativamente, risultavano già trasmesse a suo tempo informative alla polizia giudiziaria (e per suo tramite alla magistratura). Poiché la valutazione del generale Siracusa circa l'inopportunità di interessare l'autorità giudiziaria, condivisa dal Ministro Andreatta e dal Presidente Prodi, ha avuto riguardo all'intero complesso di informazioni tratte dai rapporti Impedian, essa ha senz'altro riguardato anche le ulteriori acquisizioni informative pervenute in merito ai nove nominativi predetti. È dunque parso al Comitato rilevante verificare se tale giudizio sia stato supportato dalla preventiva verifica degli esiti cui avevano condotto - sul piano giudiziario - le informative medesime. In tal senso, apposita richiesta è stata inoltrata al Vicepresidente del Consiglio nell'ambito della citata nota del Presidente del Comitato recante data 21 ottobre 1999. In esito a tale richiesta, nell'appunto allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 16 novembre 1999, il SISMI ha rappresentato testualmente di non essere «in possesso di un organico quadro conoscitivo degli esiti processuali delle informative inviate a suo tempo alla P.G./A.G.». Nel medesimo contesto il SISMI ha quindi fornito taluni elementi risultanti «allo stato delle conoscenze del servizio», concernenti l'esito dei procedimenti cui si è fatto cenno al precedente capoverso n. 1.: questi ultimi danno per altro ragione del proscioglimento, a vario titolo, di tre dei nove nominativi oggetto delle segnalazioni più risalenti, nulla essendo dato rinvenire in ordine ai restanti sei (nell'ipotesi in cui ovviamente i procedimenti originati dalle informative del SISMI siano proprio quelli sui quali il servizio medesimo è stato in grado di fornire chiarimenti). Al fine di colmare tale lacuna conoscitiva, con nota del 23 dicembre 1999 il Comitato ha quindi richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre affinché il SISMI potesse fornire all'organo parlamentare di controllo ogni utile informazione in merito all'esito dei procedimenti riguardanti i sei nominativi segnalati - anche attivando al riguardo apposite iniziative (in grado cioè di integrare l'attuale «stato delle conoscenze del servizio») - fornendo ragguagli quantomeno in ordine agli uffici giudiziari presso i quali tali procedimenti fossero stati instaurati. A tale nota non risulta ad oggi pervenuto riscontro. Al di là dell'esito della specifica istanza testé ricordata, il Comitato ha comunque appreso che non è ritenuta attività ordinaria per il SISMI il monitoraggio sistematico e completo delle informative trasmesse alla polizia giudiziaria, con particolare riguardo alla sorte dei procedimenti giudiziari dalle medesime originati, salvo che, secondo una logica di priorità del servizio, per quei procedimenti ritenuti di maggior interesse, in relazione -
può ipotizzarsi - al contributo informativo che da essi si ritenga possa conseguire.
4.5 Questioni in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977.
Si è detto al precedente paragrafo 4.1 come non vi sia stato dubbio alcuno - da parte dei vertici pro tempore del SISMI, ma anche da parte delle autorità politiche informate della produzione della fonte Impedian - circa l'inidoneità delle notizie acquisite per tale via a costituire, pur dopo i riscontri effettuati, utile materia di indagine da parte della magistratura.
Per altro, fissato tale rilevante punto concernente in modo specifico la vicenda oggetto della presente relazione, il Comitato ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di carattere istituzionale con riferimento all'applicazione dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977, suggerite proprio dall'approfondimento delle questioni emerse nel corso dell'istruttoria svolta al riguardo.
Il Comitato intende in particolare riferirsi alle delicate valutazioni cui i direttori dei servizi di informazione e sicurezza sono chiamati all'atto di dare attuazione alla disposizione citata, ai sensi della quale «I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati». Tale disposizione - che ha un ruolo centrale nell'attuale sistema istituzionale, ponendosi come una sorta di «cerniera» tra l'area propria dell'attività di intelligence e l'area rimessa invece all'accertamento della verità mediante lo strumento del processo - appare infatti formulata in modo tale da suscitare incertezze interpretative, cui potrebbe utilmente porsi rimedio in occasione dell'auspicata riforma del sistema delle informazioni per la sicurezza nazionale e che proprio in tale prospettiva il Comitato ha ritenuto opportuno evidenziare.
Dalle audizioni svolte nel caso in questione e dalle dirette testimonianze rese in proposito dai responsabili del SISMI, il Comitato ha tratto talune indicazioni di massima circa il meccanismo che guida l'attività degli organismi informativi a fronte di tale delicatissimo snodo, che possono così sintetizzarsi:
a) la semplice acquisizione di una notizia che, in astratto, consentirebbe di ipotizzare la sussistenza di un reato non viene - in quanto tale - considerata sufficiente per interessare la polizia giudiziaria; l'espressione che richiama le «informazioni e gli elementi di prova» contenuta nella disposizione testé richiamata viene infatti nella prassi interpretata come un'endiadi: la notizia acquisita viene cioè ad essere valutata e successivamente riscontrata, in modo da consentirne l'inserimento in un contesto logico e fattuale che le conferisca un grado, sia pure minimo, di affidabilità e che soprattutto consenta di fornire all'autorità giudiziaria elementi di prova che non siano quelli che il codice di procedura penale consente di sottrarre all'accertamento giudiziario (come ad esempio l'identità degli informatori, tutelata
ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura penale); è questa l'area propria dell'intelligence, quella cioè della raccolta di informazioni secondo le speciali metodologie che ne caratterizzano l'azione;
b) in esito ai riscontri, la prassi ha condotto ad attribuire al direttore dell'organismo informativo il compito di definire la prognosi non già in merito alla configurabilità dei fatti riscontrati quali elementi di reato (che è compito esclusivo dell'autorità giudiziaria), bensì circa la sufficienza dei fatti medesimi a circostanziare un'ipotesi ricostruttiva che consenta alla polizia giudiziaria ed alla magistratura di avviare utilmente i rispettivi riscontri di istituto. È questo lo snodo cui si faceva cenno, la cui estrema delicatezza risulta evidente: si pone in sostanza la necessità di svolgere valutazioni sulla scorta di interessi comunque tutelati dall'ordinamento, ma che possono risultare in concreto in contrasto fra loro, contemperando le esigenze della sicurezza nazionale, che potrebbero consigliare di proseguire nell'attività di intelligence pure dopo avere ottenuto l'evidenza di fatti di reato, con le esigenze di giustizia, che impongono invece il tempestivo accertamento del crimine e l'irrogazione al responsabile della sanzione prevista dalla legge, nelle forme e con le garanzie da questa previste;
c) è ben vero che a tale esigenza di contemperamento viene incontro la possibilità, contemplata dall'articolo 9, quarto comma, della legge n. 801 del 1977, di ritardare l'adempimento dell'obbligo di rapporto penale su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. È tuttavia anche vero che l'obbligo di rapporto ed il ricorso alla facoltà di ritardarne l'adempimento sono assoggettati al controllo giurisdizionale. A titolo meramente esemplificativo - poiché il Comitato non ha notizia che l'ipotesi si sia mai verificata - sarebbe sempre possibile formulare in capo al direttore del servizio l'imputazione di omissione di atti di ufficio nel caso in cui il pubblico ministero ritenga non adempiuto l'obbligo ovvero immotivatamente - perché in carenza di autorizzazione - ritardato l'adempimento;
d) è stato anche osservato come, al fine di evitare tale ultima conseguenza, potrebbe indursi nella prassi operativa del servizio una tendenza a «liberarsi» delle notizie possedute, ponendole nella disponibilità della polizia giudiziaria anche prima che esse conseguano quel grado di sufficiente concretezza di cui si è detto, con ciò anche pregiudicando - in ipotesi - la tutela di entrambi gli interessi ricordati;
e) in definitiva, è emerso che il SISMI ha finora interpretato la disposizione in titolo come attributiva di un compito di valutazione preliminare in via esclusiva dei fatti e delle informazioni ricevute, allo scopo di stabilire se essi possano o meno assumere concreta utilità per una eventuale indagine penale. In tal modo, com'è evidente, la polizia giudiziaria e la magistratura ricevono le notizie di reato per il tramite degli organismi informativi in modi e tempi del tutto incerti. Ciò ha indotto in alcuni casi la magistratura a disporre esibizioni e sequestri
o ad acquisire elementi sia per la prova sia per la stessa costruzione della notitia criminis. Situazione, questa, che ad avviso del Comitato sarebbe evitabile, oltre che con un più intenso e collaborativo scambio informativo tra servizio e polizia giudiziaria, con una direttiva ai servizi che chiarisca come, non appena in relazione al fatto-reato ipotizzabile sulla base della notizia il servizio acquisisca elementi di prova autonomi, spendibili dinanzi all'autorità giudiziaria senza compromissione delle fonti e delle attività di intelligence, lo stesso servizio deve procedere ad informare la polizia giudiziaria ovvero a richiedere all'autorità politica l'autorizzazione a ritardare l'informativa.
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