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Doc. XXIII n. 56


ALLEGATI

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RICORSO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
CONTRO LE COMPAGNIE MULTINAZIONALI DEL TABACCO


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CORTE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI
DISTRETTO ORIENTALE DI NEW YORK

LA COMUNITÀ EUROPEA,
agendo a proprio favore:
ed a favore degli Stati Membri
che ha il potere di rappresentare,:

Attore,:

- contro -:

JR NABISCO, INC., : Denuncia
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. : Richiesto
NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., processo con
RJR NABISCO HOLDINGS CORP.partecipazione
R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC.,della giuria
JAPAN TOBACCO, INC., individualmente e:
come successore della R.J. Reynolds Tobacco
International, Inc.:
ed i relativi enti affiliati, N. di Registro:

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.,
PHILIP MORRIS COMPANIES, INC.,
PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come
PHILIP MORRIS U.S.A.,
PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e
PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC.

Convenuti.

L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, agendo a proprio favore ed a favore degli Stati Membri che ha il potere di rappresentare (qui di seguito chiamata «COMUNITÀ EUROPEA» o «ATTORE»), tramite ed attraverso i relativi avvocati sottoscritti, per la sua denuncia nei confronti dei Convenuti, RJR NABISCO, INC., R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC., NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., RJR NABISCO HOLDINGS


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CORP., R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., JAPAN TOBACCO, INC., individualmente e come successore della R.J. Reynolds Tobacco International, Inc. ed i relativi enti affiliati (qui di seguito denominati collettivamente «CONVENUTI RJR» o «RJR»), PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC., PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come PHILIP MORRIS U.S.A., PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e PHILIP MORRIS DUTY FREE, inc. (qui di seguito denominati collettivamente «Convenuti PHILIP MORRIS» o «PHILIP MORRIS»), dichiara quanto segue:

I. INTRODUZIONE

1. La presente costituisce un'azione dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, nei confronti dei Convenuti per le violazioni della Legge del 1970 sulle Organizzazioni Corrotte ed Influenzate Illegalmente, Titolo IX della Legge sul Controllo della Criminalità Organizzata del 1970, pubblicazione L. no. 91-452, 84 Stat. 922, codificato nel 18 U.S.C. §§ 1961-68 («RICO»), scaturente dal coinvolgimento dei Convenuti in criminalità organizzata tesa a realizzare un grosso schema di contrabbando, tuttora in corso. I Convenuti hanno posto in essere attività illegali (racketeering), che includono ma non si limitano al riciclaggio, frode via filo, frode postale, nonché atti in violazione della Legge sugli spostamenti e, con tale condotta, sono coinvolti nel tipo di criminalità organizzata che la normativa RICO si prefigge di estirpare. Inoltre, i Convenuti hanno e continuano a commettere atti costituenti negligenza, frode, arricchimento illecito, danno pubblico, dichiarazione falsa negligente e concerto di azione. La denuncia cerca di ottenere i danni in denaro, in qualità di indennizzo ingiuntivo e giusto.
2. I Convenuti hanno, direttamente ed indirettamente, contrabbandato sigarette illegalmente in modo continuativo nella COMUNITÀ EUROPEA in violazione della legge degli Stati Uniti e common law, così come degli accordi doganali fra gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA, allo scopo di danneggiare gli interessi economici della COMUNITÀ EUROPEA, aumentando nel contempo i loro profitti e la quota di mercato nella COMUNITÀ EUROPEA, aumentando il valore delle loro operazioni del tabacco ed espandendo il mercato mondiale per le sigarette di contrabbando.
3. I Trattati e gli accordi fra LA COMUNITÀ EUROPEA e gli Stati Uniti, compreso l'accordo fra gli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea in materia di cooperazione doganale e la mutua assistenza in materia doganale (1997), in modo specifico confermano che ci sarà cooperazione reciproca fra gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA per quanto riguarda gli sforzi governativi per combattere la criminalità transnazionale e la frode doganale. Questi trattati ed accordi inoltre confermano che gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA hanno una comunione di intenti nell'assicurare l'accurata valutazione ed esazione dei dazi doganali ed altre tariffe e tributi relativi. Gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA hanno determinato che le operazioni di contrabbando in violazione degli accordi doganali e della legge esistente


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sono nocive agli interessi economici, fiscali e commerciali sia degli Stati Uniti che della COMUNITÀ EUROPEA e, di conseguenza, eliminare e rimediare gli effetti di tali operazioni è a loro mutuo beneficio.
4. Come risultato diretto degli atti e della condotta illegali dei Convenuti, LA COMUNITÀ EUROPEA ha riportato danni relativi al settore commerciale ed alla proprietà. LA COMUNITÀ EUROPEA ha perso e continua a perdere, miliardi di dollari, compresa la privazione dei dazi doganali, compensi, tasse, denaro e proprietà a causa degli schemi dei Convenuti per contrabbandare ingenti spedizioni di sigarette di contrabbando e di altri prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Questi schemi inoltre danneggiano LA COMUNITÀ EUROPEA soppiantando le vendite delle sigarette vendute legittimamente sulle quali sarebbero stati pagati alla COMUNITÀ EUROPEA i dazi, denaro ed imposte.
5. Con le azioni intraprese negli Stati Uniti ed altrove, i Convenuti hanno concepito, diretto, controllato ed hanno implementato una associazione a delinquere internazionale per defraudare l'Attore e per privarlo del denaro e della proprietà, per aumentare i propri profitti e la propria quota di mercato, aumentare il valore delle loro operazioni del tabacco, ed espandere il mercato mondiale per le sigarette di contrabbando. Per mezzo di azioni in questo distretto ed altrove, i Convenuti hanno generato e sfruttato un'impresa di contrabbando specializzata e clandestina per le loro rispettive marche di tabacco, che opera in tutto il mondo ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Questo schema internazionale ha danneggiato, e continua a danneggiare, gli interessi economici di molti governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA.

II. PARTI

6. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è un organismo di governo creato come risultato della collaborazione fra la maggior parte delle nazioni dell'Europa occidentale, più specificamente, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Conformemente al Trattato di Amsterdam che emenda il Trattato sull'Unione Europea (1999), Articolo 2, LA COMUNITÀ EUROPEA è investita della responsabilità «di promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, l'innalzamento dello standard della vita e di qualità di vita e la coesione e la solidarietà economiche e sociali fra gli Stati Membri.» LA COMUNITÀ EUROPEA ha determinati diritti legali e responsabilità. Conformemente all'articolo 281 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA ha personalità giuridica. Conformemente all'articolo 282 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA possiede la capacità legale più vasta concessa alle persone legali secondo le leggi degli Stati Membri e può, in particolare, acquisire o disporre della proprietà e può costituire una parte nelle azioni giudiziarie. In tali casi, LA COMUNITÀ EUROPEA è rappresentata


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dalla Commissione Europea. Conformemente all'articolo 280 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA ha il dovere di contrastare la frode e tutte le altre attività illegali che colpiscono gli interessi finanziari della COMUNITÀ EUROPEA con misure che fungano da deterrente e siano tali da permettere un'efficace protezione negli Stati Membri. Fra i diritti legali della COMUNITÀ EUROPEA vi è il diritto di detiene un interesse legale o beneficiario nella proprietà e ricevere il denaro in seguito alla vendita dei prodotti del tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Più precisamente, la COMUNITÀ EUROPEA ed i suoi Stati Membri richiedono agli importatori di sigarette di versare diritti doganali nonché l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'ambito delle importazioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Tali diritti doganali, nonché il diritto a riscuotere gli stessi, costituiscono una proprietà della COMUNITÀ EUROPEA. Le imposte sul valore aggiunto (IVA), nonché il diritto a riscuotere le stesse, costituiscono una proprietà della COMUNITÀ EUROPEA e dei suoi Stati Membri. Il contrabbando è uno strumento con cui evitare il versamento di questi pagamenti previsti per legge, così arrecando un danno alla proprietà della COMUNITÀ EUROPEA e dei suoi Stati Membri. LA COMUNITÀ EUROPEA è rappresentata negli Stati Uniti da una delegazione a Washington, DC, con gli uffici al 2300 M Street, NW, Washington, DC 20037. La delegazione ha privilegi ed immunità diplomatici completi ed al capo della delegazione è concesso lo status completo di ambasciatore. LA COMUNITÀ EUROPEA ha inoltre costituito un ufficio a New York, che funge da delegazione presso le Nazioni Unite dal 1974 ed è situata a 3 Dag Hammarsold Plaza, 305 East 47th Street, New York, New York 10017.
7. La RJR NABISCO, INC. era una società del Delaware e, secondo i pubblici registri, ha mantenuto la propria sede commerciale principale al 1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019-6013. Durante i periodi interessati, la RJR NABISCO, INC. era la società madre della R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed ha partecipato alla vendita ed alla fabbricazione delle sigarette e di altri prodotti del tabacco sia individualmente che con i relativi agente ed ente semi-pubblico, il convenuto R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed enti ed imprese relativi. La RJR NABISCO, INC. ha assunto un ruolo attivo nel commercio del tabacco ed ha trattato il commercio del tabacco come un reparto o divisione della RJR NABISCO, Inc. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la RJR NABISCO, INC., individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende affiliate, o imprese, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione di impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Sulla base delle informazioni, si ritiene che, come risulta dalla documentazione pubblica della RJR, la RJR NABISCO, INC., veniva ridenominata R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDING, inc., una società del Delaware ed ora è una filiale diretta ed interamente di proprietà della NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. Durante i periodi interessati qui, la RJR

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NABISCO, inc., ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici dei propri e delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
8. R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY è una società del New Jersey la cui sede commerciale principale è situata al 401 North Main Street, Winston - Salem, Carolina del nord 27102. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione di impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante i periodi interessati qui, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza i propri uffici e quelli delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
9. La R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è Chemin Rieu 14, CH-1211, Ginevra, 17 Svizzera. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC., individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione dell'impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante tutti i periodi interessati, R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantenuto una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, ha utilizzato uffici propri e delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
10. RJR NABISCO HOLDINGS CORP. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è 1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019-6013. Durante tutti i periodi interessati, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. era la società madre della RJR NABISCO, inc. Il 14 giugno 1999, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. ha cambiato il proprio nome in NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è 7 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054-0311.
11. Il 14 giugno 1999, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. ha distribuito tutti i titoli ordinari della propria filiale, R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., agli azionisti della RJR NABISCO HOLDINGS CORP.

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12.a) Durante tutti i periodi interessati, queste società holding hanno partecipato, direttamente ed indirettamente, alla vendita ed alla fabbricazione di sigarette e di altri prodotti del tabacco con il loro agente ed ente semi-pubblico Convenuto, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed enti ed imprese affiliate. Queste società holding hanno assunto un ruolo attivo nel commercio del tabacco ed hanno trattato il commercio del tabacco come un reparto o divisione. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, queste società holding, individualmente ed attraverso i loro agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, hanno partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione dell'impresa di contrabbando della RJR ed hanno materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante i periodi interessati qui, queste società holding hanno condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantenuto una notevole presenza finanziaria propria e delle relative società affiliate a New York e sono altresì soggette alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
b) I Convenuti RJR sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati coinvolti nella direzione, gestione e controllo delle operazioni di contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. In tutti i periodi interessati dalla presente denuncia, i Convenuti RJR, individualmente ed attraverso i loro impiegati, agenti, associati, corresponsabili, filiali, divisioni, o aziende affiliate, hanno attivamente diretto, controllato e gestito l'impresa di contrabbando della RJR ed hanno attivamente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato e continua ad interessare il commercio straniero e da uno stato all'altro negli Stati Uniti.
c) I Convenuti RJR sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati responsabili degli atti e delle omissioni dei loro impiegati, degli atti intrapresi all'interno del settore generale della loro autorità ed a favore dei Convenuti RJR. Come dichiarato qui, i Convenuti RJR erano figure centrali nell'associazione a delinquere generale che ha attivamente intrapreso ed ha estensivamente partecipato allo schema fraudolento. Per mezzo di politiche corporative che hanno messo le risorse e la strategia dei Convenuti RJR al cuore dell'associazione a delinquere, i Convenuti RJR erano enti aggressori che hanno agito per danneggiare gli interessi economici dell'Attore.
d) I Convenuti RJR, durante i periodi interessati, hanno adottato una politica «mondiale» che si prefiggeva di esercitare il controllo delle attività dei relativi impiegati, così come quelli delle relative filiali dirette ed indirette. Nell'ambito di questa politica, che sarebbe controllata e fatta rispettare dal comitato di verifica della RJR, i Convenuti RJR hanno assunto la responsabilità degli atti degli impiegati dei Convenuti RJR, dovunque verificatisi, compresi gli atti relativi alle attività di contrabbando all'interno dell'Europa.

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13. Le precedenti società della RJR, così come i loro enti affiliati, imprese e successori, compresa la JAPAN TOBACCO, INC., sono ed erano, durante tutti i periodi interessati, affiliate, consolidate, unite ed enti unitari allo scopo delle operazioni del tabacco e delle attività relative. Le operazioni del tabacco erano reparti all'interno della famiglia corporativa della RJR. I Convenuti RJR mantengono il controllo delle operazioni del tabacco a livello mondiale con una rete di enti affiliati e delle joint ventures. Questa struttura corporativa era un aspetto essenziale degli sforzi riusciti della RJR a dirigere surrettiziamente il contrabbando di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.
14. La JAPAN TOBACCO, INC. è una società giapponese con la sede commerciale principale a 2-2-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo, Giappone.
15. Intorno al 9 marzo 1999, la JAPAN TOBACCO ha stipulato un accordo di acquisto con le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e RJR NABISCO, INC. e la stessa ha acquistato determinati beni e proprietà dalla RJR, comprese determinate operazioni internazionali. Secondo l'accordo di acquisto, le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e RJR NABISCO, INC. stabilivano, solidalmente ed individualmente, di indennizzare la JAPAN TOBACCO, INC. per la responsabilità scaturente da incidenti o istanze per il recupero di, tra l'altro, diritti doganali o addebiti simili derivanti da procedimenti nei confronti degli enti della RJR. L'accordo è stato negoziato e concluso a New York City e la JAPAN TOBACCO, INC. è soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
16. La PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è situata al 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York 10573. La PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. è una filiale delle PHILIP MORRIS COMPANIES, inc. Il convenuto, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., è un cittadino dello Stato di New York. Durante i periodi interessati, la PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. ha agito con e attraverso il relativo ente ed ente semi-pubblico affiliati, PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC. La PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC. è una società del Delaware con la relativa sede commerciale principale al 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York 10573-1301.
17. La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. è una società della Virginia la cui sede commerciale principale è situata al 120 Park Avenue, New York, New York 10017. Il convenuto, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., è un cittadino dello Stato di New York. La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. è la società madre delle PHILIP MORRIS INC. e PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. Durante tutti i periodi interessati qui, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
18. La PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come «PHILIP MORRIS U.S.A.», una filiale della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., è una società della Virginia con la relativa sede commerciale principale situata al 120 Park Avenue, New York, New York 10017.


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Come tale, il convenuto, PHILIP MORRIS INCORPORATED, è un cittadino dello Stato di New York. La PHILIP MORRIS INCORPORATED effettua operazioni commerciali col nome di «PHILIP MORRIS U.S.A.» ed è attiva, con le relative filiali e sussidiarie, nella fabbricazione e nella vendita di sigarette. È la più grande azienda di tabacco negli Stati Uniti e possiede sette impianti di produzione e lavorazione negli Stati Uniti.
19. La PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., una filiale della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., è una società della Virginia con la relativa sede commerciale principale al 2001 East Walmsley Boulevard, Richmond, Virginia 23234. Durante tutti i periodi interessati qui, la PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, ha mantenuto una presenza notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici nello Stato di New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.
20.a) Le precedenti società della PHILIP MORRIS, così come i loro enti affiliati, imprese e successori, sono ed erano, durante tutti i periodi interessati, affiliate, consolidate, unite ed enti unitari allo scopo delle operazioni del tabacco ed attività relative. Le operazioni del tabacco erano reparti all'interno della famiglia corporativa della PHILIP MORRIS. I Convenuti PHILIP MORRIS mantengono il controllo delle operazioni del tabacco a livello mondiale con una rete di enti affiliati e di joint ventures. Questa struttura corporativa era un aspetto essenziale degli sforzi riusciti dei Convenuti PHILIP MORRIS a dirigere surrettiziamente il contrabbando di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Tale consolidamento è stato raggiunto mediante direttive societarie impartite dai massimi livelli della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., che includono, ad esempio, una direttiva a mezzo fax di Geoffrey Bible trasmessa, e fatta trasmettere, a diversi dirigenti della PM negli anni '90 indicante che la «PM USA» e la «PMI» avrebbero operato unitamente quale singolo gruppo in relazione alla vendita di sigarette Marlboro.
b) I Convenuti PHILIP MORRIS sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati coinvolti nella direzione, gestione e controllo delle operazioni di contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. In tutti i periodi interessati dalla presente denuncia, i Convenuti PHILIP MORRIS, individualmente ed attraverso i loro impiegati, agenti, associati, corresponsabili, filiali, divisioni, o aziende affiliate, hanno attivamente diretto, controllato e gestito l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS ed attivamente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato e continua ad interessare il commercio straniero e da uno stato all'altro negli Stati Uniti.
c) I Convenuti PHILIP MORRIS sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati responsabili degli atti e delle omissioni dei loro impiegati, degli atti intrapresi all'interno del settore generale della loro autorità ed a favore dei Convenuti PHILIP MORRIS. Come dichiarato qui, i Convenuti PHILIP MORRIS erano figure centrali nell'associazione

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a delinquere generale che ha attivamente intrapreso ed ha partecipato estensivamente allo schema fraudolento. Per mezzo di politiche corporative che hanno messo le risorse e la strategia dei Convenuti PHILIP MORRIS al cuore dell'associazione a delinquere, i Convenuti PHILIP MORRIS erano enti aggressori che hanno agito per danneggiare gli interessi economici dell'Attore.
d) La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha adottato una politica «mondiale» che si prefigge di esercitare il controllo delle attività dei relativi impiegati, così come quelli delle relative filiali dirette ed indirette. Nell'ambito di questa politica, che sarebbe controllata e fatta rispettare dal relativo comitato di verifica, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha assunto la responsabilità degli atti degli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS, dovunque verificatisi, compresi gli atti relativi alle attività di contrabbando all'interno dell'Europa.

III. GIURISDIZIONE

21. La giurisdizione è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. H 1331, 1337 perché questa questione coinvolge le accuse di comportamento illegale secondo le leggi degli Stati Uniti, comprese le violazioni della RICO. La giurisdizione è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1332 perché la questione in controversia eccede la somma o il valore di $ 75.000 e coinvolge parti di cittadinanza varia. Inoltre, la giurisdizione in questa corte è adeguata conformemente al RICO 18 U.S.C. H 1964 (a), (c). I Convenuti sono «persone» nell'ambito del significato del 18 U.S.C. § 1961 (3). L'Attore è «una persona» nell'ambito del significato del 18 U.S.C. § 1961 (3). Per concludere, questa corte può esercitare la giurisdizione sulle istanze non-federali dell'Attore conformemente al 28 U.S.C. § 1367 poiché questa corte possiede sia competenza federale che non.

IV. SEDE

22. La sede è adeguata in questa corte conformemente al 18 U.S.C. (a) 1965 perché i Convenuti risiedono, si trovano, hanno un agente, o trattano gli affari in questo distretto. La sede è inoltre adeguata in questa corte conformemente al 18 U.S.C. (b) 1965 perché, per quanto qualsiasi convenuto possa risiedere al di fuori di questo distretto, i fini della giustizia richiedono che tali convenuto o Convenuti siano condotti dinanzi alla corte. La sede risiede correttamente in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1391(b)(2). La sede è inoltre adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1391(d) perché una società straniera può essere citata in tutto il distretto. Inoltre, la sede è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. 1391(a)(2).


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V. LO SCHEMA DI CONTRABBANDO INTERNAZIONALE

23. Cominciando verso la fine degli anni 70 e continuando fino ad oggi, le società convenute, nella conduzione di una delle loro principali attività commerciala di vendita dei prodotti del tabacco a livello mondiale, hanno lanciato e condotto una campagna costante e concordata per aumentare la loro quota di mercato nei paesi in cui i loro prodotti sono venduti.
24. Per raggiungere tale obiettivo, i Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS si sono attivamente impegnati nelle attività di contrabbando ed hanno celato tale comportamento con atti illegali, compreso il riciclaggio di denaro, frode via cavo, frode postale ed altre violazioni della legge degli Stati Uniti. I Convenuti hanno controllato, diretto, incoraggiato, sostenuto ed hanno facilitato le attività dei contrabbandieri. I Convenuti hanno collaborato con i contrabbandieri, incoraggiato i contrabbandieri e, direttamente ed indirettamente, venduto sigarette a persone ed enti che sapevano, o avevano motivo di sapere, essere contrabbandieri. Da tali atti, tra l'altro, i Convenuti hanno intrapreso ed hanno perseguito uno schema per contrabbandare le sigarette a livello mondiale, incluso all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, per privare l'Attore del denaro e della proprietà, aumentando nel contempo le vendite dei loro prodotti, profitti e quota di mercato ed aumentando il valore delle loro operazioni del tabacco. I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS si sono impegnati e continuano a impegnarsi negli schemi di contrabbando con cui i contrabbandieri ed i responsabili del riciclaggio di denaro in Europa, Panama, Caraibi, Colombia e Stati Uniti collaborano con i Convenuti allo scopo di contrabbandare le sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
25. Dirigendo, incoraggiando, sostenendo, facilitando e controllando le attività dei contrabbandieri impegnati nella vendita, commercializzazione e distribuzione delle sigarette di contrabbando in tutta LA COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti hanno tratto molteplici benefici, includenti ma non limitati a quanto segue:
a) I Convenuti hanno aumentato le loro vendite di sigarette perché hanno nuovi ed ulteriori clienti, vale a dire, i contrabbandieri e i loro clienti.
b) Aiutando nell'evasione fiscale e dei dazi, i Convenuti hanno aumentato le loro vendite di sigarette ed altresì hanno ottenuto profitti illeciti.
c) I Convenuti hanno aumentato la loro quota di mercato mettendo a disposizione le loro sigarette al grande pubblico all'interno della COMUNITÀ EUROPEA a prezzi inferiori a quelli che potrebbero essere richiesti dai loro concorrenti i cui prodotti sono venduti legittimamente e, pertanto, sono più costosi.
d) I Convenuti hanno utilizzato l'esistenza del contrabbandando in America del Nord, Europa e Sudamerica come un veicolo di pubbliche relazioni ed attrezzo politico con cui esercitare pressioni sulla COMUNITÀ EUROPEA ed i governi degli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA, del congresso degli Stati Uniti e delle legislature di vari


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Stati degli Stati Uniti per ridurre o eliminare le imposte sulle sigarette col pretesto che le elevate imposte sulle sigarette promuovono il contrabbando ed altri crimini. Le PHILIP MORRIS e RJR hanno intrapreso individualmente e di concerto tali azioni sotto gli auspici di gruppi costituiti e gestiti dai maggiori produttori di tabacco, al fine di bloccare le iniziative connesse al tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA comprese quelle che riguardano il cosiddetto mercato «Duty Free». I gruppi industriali includevano, senza limitazione: (a) il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo («ICOSI») (successivamente rinominato INFOTAB); (b) la «Task Force CEE sul consumismo»; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free («IDFC»); (d) la «Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd.» («CECCM»); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR. In conseguenza delle rappresentazioni dirette ed indirette dei Convenuti all'Attore, i governi a livello mondiale, compresi gli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA sono stati fuorviati riguardo alla causa diretta del contrabbando - il comportamento dei Convenuti. I Convenuti hanno impiegato questo schema di pressioni negando e celando la loro complicità nelle attività di contrabbando.
e) I Convenuti hanno aumentato il valore di mercato delle loro operazioni del tabacco, facendo diminuire il valore del mercato dei loro concorrenti.
f) I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS ed altre aziende del tabacco a livello mondiale, condividono un interesse ed un obiettivo comune di implementare uno schema per promuovere le attività dei contrabbandieri in quanto coordinano i loro sforzi di pubbliche relazioni ed insieme finanziano i loro mezzi di pubbliche relazioni come campagna congiunta continua per ottenere una maggiore richiesta per le loro sigarette a livello mondiale. La PHILIP MORRIS e la RJR hanno intrapreso individualmente e di concerto tali azioni sotto gli auspici dei gruppi costituiti dai produttori di tabacco allo scopo di bloccare le iniziative connesse al tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA compresi, ad esempio, la «Task Force CEE sul Consumismo» e la «Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd.» L'esistenza del contrabbando, controllato, diretto, incoraggiato, sostenuto e facilitato dai Convenuti, ha costituito «la profezia a proprio vantaggio» che le elevate imposte sulle sigarette potranno soltanto comportare il contrabbando. I Convenuti, attraverso i suddetti veicoli di pubbliche relazioni, utilizzano i dati relativi al contrabbando, ai rischi del contrabbando ed ai redditi persi connessi al contrabbando, come metodo con cui incoraggiare o esercitare pressione sui governi a livello mondiale, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri, per ridurre o eliminare le loro imposte sulle sigarette. I Convenuti conducono questa campagna di pubbliche relazioni e di pressione senza rivelare al pubblico o all'Attore la loro complicità continua nel contrabbando.

26. Inoltre, i Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS individualmente e/o di concerto operano con diversi distributori, che


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i Convenuti sanno, o hanno motivo di sapere, essere contrabbandieri su grande scala delle sigarette al fine di assicurare che i Convenuti realizzino gli obiettivi suddetti.
27. I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS, insieme o quali società individuali, controllano, dirigono, incoraggiano, sostengono, promuovono e facilitano il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA in diversi modi, includenti ma non limitati a quanto segue:
a) I Convenuti vendono le sigarette direttamente alle persone o agli enti che sanno, o hanno motivo di sapere, essere contrabbandieri, o ai distributori che sanno, o hanno motivo di sapere, vendono le sigarette ai contrabbandieri.
b) I Convenuti vendono grandi quantità di sigarette agli enti e/o alle località anche se i Convenuti sanno, sulla base dei propri studi di mercato, che la richiesta legittima di sigarette da parte di quegli enti e/o località non può possibilmente giustificare le ordinazioni effettuate ed i voluminosi quantitativi consegnati. In queste circostanze, i Convenuti sanno che le loro sigarette vengono vendute per scopi illegali.
c) I Convenuti deliberatamente etichettano, etichettano falsamente, o omettono di etichettare le loro sigarette in modo da facilitare ed accelerare le attività dei contrabbandieri.
d) I Convenuti forniscono le informazioni di vendita ai distributori ed ai contrabbandieri in modo che i contrabbandieri ordinino, comprino, vendano e distribuiscano le sigarette prodotte dai Convenuti che sono oggetto di maggiore richiesta nell'area del consumo finale delle sigarette contrabbandate.
e) I Convenuti emettono fatture, polizze di carico, documenti di spedizione ed altri documenti falsi o ingannevoli che accelerano la procedura di contrabbando.
f) I Convenuti si impegnano in un modello di attività con cui spediscono le sigarette indicate verso un porto sapendo che in effetti le sigarette saranno deviate ad un altro porto in modo da essere contrabbandate.
g) I Convenuti prendono accordi tramite cui le sigarette in questione possono essere pagate in modo da essere virtualmente non rintracciabili.
h) I Convenuti prendono accordi affinché le sigarette contrabbandate siano pagate in conti stranieri comprese società svizzere e/o i conti bancari svizzeri nel tentativo d'utilizzare impropriamente le leggi svizzere sulla privacy e sul segreto bancario come schermo per proteggere i contrabbandieri dalle indagini di governo riguardo alle loro attività.
i) I Convenuti hanno formato, finanziato e diretto le attività dei gruppi industriali, per diffondere informazioni false ed ingannevoli all'Attore ed al pubblico.

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j) Le poste ed i mezzi di comunicazione via cavo sono stati usati, o ne è stato causato l'utilizzo, nella prosecuzione delle suddette azioni e dello schema illegale per defraudare l'Attore.

28. I Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che i contrabbandieri stavano comprando direttamente o indirettamente sigarette in grande quantità, per contrabbandare le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA.
29. I Convenuti dirigevano, incoraggiavano, sostenevano e facilitavano le operazioni di contrabbando, impartendo istruzioni ai distributori, agli spedizionieri marittimi, alle aziende di trasporto, ai rivenditori e/o ai vari mediatori, nonché ai contrabbandieri, in modo da effettuare la vendita di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
30. Se non fosse stato per l'assistenza attiva dei Convenuti, i contrabbandieri non avrebbero potuto ottenere, contrabbandare e vendere grandi quantitativi di sigarette di contrabbando così come hanno fatto con successo per molti anni. Se non fosse stato per l'assistenza attiva dei Convenuti, i proventi dello schema di contrabbando non avrebbero potuto essere riciclati e consegnati ai Convenuti per il loro uso nell'impresa di contrabbando.
31. Questo gruppo piramidale, costituito dai Convenuti, dai distributori, dagli spedizionieri marittimi, dai contrabbandieri, dai mediatori di valuta e dagli agenti e dalle filiali dei Convenuti che hanno ricevuto il pagamento per le sigarette, ha operato insieme per lo scopo comune di privare l'Attore del denaro e della proprietà, ed impegnarsi in una condotta per guadagnare ingenti profitti dalla vendita delle sigarette che sono state vendute illegalmente nella COMUNITÀ EUROPEA mentre danneggiavano gli interessi economici dell'Attore. Le attività di questo gruppo costituiscono una associazione a delinquere di diritto e di fatto.
32. I Convenuti RJR sono stati attivamente coinvolti nel contrabbando di sigarette per molti anni e questo schema è stato perpetrato per mezzo di attività condotte in questo distretto e in questo Stato. Gli esempi dei metodi e dei mezzi con cui i Convenuti RJR hanno controllato, diretto ed hanno facilitato il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA includono quanto segue:
a) I Convenuti RJR, attraverso il loro impiegato, Richard Larocca ed attraverso vari impiegati, hanno contribuito a stabilire una rete di contrabbando con cui le sigarette della RJR e, in particolare, le sigarette Winston, sono state contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA e, più specificamente, in Spagna. I Convenuti RJR, con il loro uso di distributori, fornitori marittimi e contrabbandieri, hanno stabilito gli itinerari ed i meccanismi con cui le sigarette venivano contrabbandate in Europa. Richard Larocca in modo specifico è stato reclutato dalla RJR perché aveva un'ottima conoscenza del mercato in Spagna. Richard Larocca ha ricevuto disposizioni di incrementare la quota di mercato dei Convenuti in Spagna con qualsiasi mezzo necessario, compreso il contrabbando. Richard Larocca forniva informazioni dettagliate alla RJR riguardo al potenziale di vendita in


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Spagna per le sigarette Winston che sarebbero state trasportate sia legalmente che illegalmente in Spagna. Il sig. Larocca ha inoltre fornito informazioni di mercato ed altre informazioni pertinenti ai contrabbandieri in modo che le sigarette potessero essere contrabbandate efficacemente in Spagna. Il suddetto programma è stato avviato da tutti i Convenuti RJR e, in particolare, dalle R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, inc.
b) Nel 1994, i Convenuti RJR hanno avviato una procedura con cui i loro quadri dirigenti avrebbero potuto ottenere ingenti premi se avessero raggiunto specifici obiettivi di prestazioni. Queste indennità potevano raggiungere da due a tre milioni di dollari per un dirigente che avrebbe conseguito determinati obiettivi. Motivati da questo incentivo, questi quadri dirigenti hanno raggiunto gli obiettivi di mercato ed hanno ricevuto questi premi aumentando drasticamente le vendite attraverso il contrabbando. Questa procedura è continuata per parecchi anni e, sulla base delle informazioni, si ritiene che continui ancora tutt'oggi. LA COMUNITÀ EUROPEA ha notato un notevole incremento nel contrabbando dei prodotti della RJR nel 1996, che sulla base delle informazioni, si ritiene fosse direttamente conseguenza di quel programma di premi adottato dalla RJR. Il programma suddetto di premi è stato avviato da tutti i Convenuti RJR e, in modo particolare dalle RJR NABISCO, INC., NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, inc.
c) I Convenuti RJR, attraverso il proprio personale e consulenti esterni, hanno analizzato gli itinerari con cui grandi quantità di sigarette della RJR venivano contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA. Da questa indagine, la RJR è stata resa edotta ed ha sfruttato gli itinerari del contrabbando verso la COMUNITÀ EUROPEA. Per esempio, il Regno di Spagna ha costituito per molti anni una destinazione primaria per le sigarette Winston di contrabbando. I consumatori finali in Spagna richiedevano sigarette della massima qualità e volevano essere sicuri che stavano ricevendo le sigarette americane autentiche. Inoltre, vari quadri dirigenti della RJR ricevevano denaro dai contrabbandieri per assicurare che questi contrabbandieri particolari di sigarette non avrebbero subito interferenze territoriali da parte di altri contrabbandieri. All'aumento della richiesta di sigarette Winston in Spagna durante gli anni 90, vi è stato un incremento di sigarette Winston di qualità inferiore contrabbandate in Spagna provenienti da altre fonti, quindi interferendo con il contrabbandando autorizzato e diretto dai Convenuti RJR. Per sfalsare ed impedire il contrabbando non autorizzato, i Convenuti RJR hanno adottato determinate misure. In primo luogo, hanno sviluppato una presentazione particolare delle sigarette Winston nota al consumatore spagnolo come «patanegra.» Tra l'altro, la presentazione patanegra si distingueva dalle sigarette normali Winston in quanto conteneva determinate marcature distintive e non conteneva un autoadesivo blu che si trovava sulla maggior parte delle sigarette Winston. I Convenuti RJR hanno prodotto la presentazione «patanegra» in modo specifico per i loro migliori clienti contrabbandieri in modo da assicurare che potessero

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mantenere il loro vantaggio competitivo sugli altri contrabbandieri e i Convenuti RJR potessero aumentare la loro quota di mercato. La presentazione «patanegra» è stata elaborata in modo specifico per il mercato spagnolo ed è stata venduta soltanto in Spagna.
d) Uno dei modi con cui le sigarette della presentazione «patanegra» venivano contrabbandate in Spagna è il seguente: grandi quantitativi della presentazione «patanegra» venivano venduti dall'ufficio della RJR situato a Miami, Florida. Un cliente principale per le sigarette Winston patanegra era un'azienda nota come Copaco situata nel Panama. La Copaco ordinava le sigarette dall'ufficio a Miami tramite l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e/o della posta degli Stati Uniti. La Copaco pagava alla RJR le sigarette tramite trasferimenti via filo ed altre comunicazioni che hanno coinvolto l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e della posta degli Stati Uniti. La RJR allora spediva le sigarette dai relativi impianti di produzione in Carolina del Nord alla Copaco. Una volta che le sigarette venivano ricevute dalla Copaco, le stesse venivano quindi rispedite a Rotterdam nei Paesi Bassi. Al fine di spedire legalmente le sigarette da Rotterdam all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, era necessaria l'emissione di un documento di transito. Questo documento era noto come «T1.» Vari spedizionieri marittimi a Rotterdam, per un prezzo adeguato, ottenevano i necessari documenti di transito e spedivano fisicamente le sigarette. Durante i primi anni di questa procedura, non erano necessarie elevate cauzioni per assicurare la consegna del prodotto alla destinazione reale. All'epoca, il documento di transito T1 indicava che la destinazione finale di queste sigarette era nelle Canarie. Le sigarette Winston venivano poi consegnate in camion da Rotterdam a Barcellona e quindi venivano contrabbandate in Spagna. Le sigarette non proseguivano per le Canarie come indicato sui documenti di spedizione. Negli anni successivi, si sono rese necessarie cauzioni più ingenti per assicurare la consegna del prodotto. Quando queste si sono trasformate in un requisito, la procedura di trasporto è stata modificata. Piuttosto che indicare come destinazione le Canarie, i documenti indicavano come destinazione finale la Jugoslavia o un altro paese dell'Est europeo. Le sigarette allora venivano consegnate da Rotterdam a Barcellona in camion dove venivano scaricate e vendute. I container che avevano precedentemente contenuto le sigarette allora venivano caricati con un altro prodotto ed i camion andavano da Barcellona in Europa Orientale trasportando l'altro prodotto. Una volta che il carico arrivava in Europa Orientale, i documenti di trasporto venivano firmati come se il prodotto fosse stato ricevuto in Jugoslavia o in un altro paese dell'Est europeo. In effetti, tuttavia, le sigarette erano state contrabbandate in Spagna.
La suddetta procedura era ben nota ai Convenuti RJR, ed è stata incoraggiata dagli stessi. I singoli quadri dirigenziali della RJR richiedevano una tangente da cinque a quindici dollari per cassa in cambio del servizio di vendere queste molto apprezzate sigarette Winston nella rete di contrabbando. Questi quadri dirigenti incoraggiavano ulteriormente i contrabbandieri e/o i loro soci a comprare più sigarette e praticavano loro «uno sconto» sulla tangente se gli stessi avessero acquistato maggiori quantitativi di sigarette. Con queste procedure, i

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singoli distributori come la Copaco compravano e vendevano fino a diecimila casse di sigarette al mese. La suddetta procedura ha avuto luogo durante gli anni 90 fino almeno al 1999. Verso la fine degli anni 90, sono state implementate variazioni a questo schema di contrabbando, comprese le spedizioni a Madera o nelle Canarie. Il suddetto schema di contrabbando non avrebbe potuto aver luogo senza la complicità dei Convenuti RJR. Se non fosse stato per la creazione della presentazione «patanegra» per la Spagna, questo lucrativo contrabbando non avrebbe potuto aver luogo. Allo stesso modo, a meno che i Convenuti RJR non fornissero grandi quantitativi di sigarette al loro ufficio di Miami per la vendita, i contrabbandieri nel Panama ed altre parti dei Caraibi non avrebbero avuto la disponibilità di queste sigarette per l'acquisto e la distribuzione all'interno della COMUNITÀ EUROPEA.
e) I Convenuti RJR controllavano e verificavano con attenzione tutte le vendite delle loro sigarette in Spagna, sia contrabbandate che vendute legalmente. A causa del modo in cui i Convenuti RJR contrassegnavano ed etichettavano le loro sigarette, i Convenuti RJR identificavano le sigarette della RJR che erano sul mercato e che erano contrabbandate nel paese da persone senza l'autorizzazione dei Convenuti RJR. I Convenuti RJR inoltre identificavano il distributore dal quale erano state comprate quelle sigarette. I Convenuti RJR controllano la distribuzione delle sigarette contrabbandate sul mercato e richiedono ai loro distributori di assicurare che le sigarette contrabbandate siano distribuite soltanto nei mercati designati dalla RJR. Per esempio, qualora i Convenuti RJR avessero rilevato un grande quantitativo di sigarette contrabbandate «non autorizzate» sulle strade in Spagna, i Convenuti RJR avrebbero acquistato l'intero carico di sigarette non autorizzate dalla RJR. Allora avrebbero restituito le sigarette al distributore che le aveva vendute e avrebbero richiesto allo stesso di rimborsare i Convenuti RJR per l'importo che avevano dovuto pagare sulle strade per le sigarette. I distributori allora rivendevano le sigarette ad un acquirente che avrebbe garantito di contrabbandare le sigarette verso una destinazione autorizzata. In alcuni casi, le sigarette contrabbandate venivano sequestrate dalle autorità spagnole. Se queste sigarette contrabbandate «non autorizzate» fossero state sequestrate dalle autorità e fossero state vendute all'asta, i Convenuti RJR avrebbero acquistato le stesse all'asta. I Convenuti RJR allora avrebbero richiesto ai contrabbandieri di rimborsare i Convenuti RJR per il cinquanta per cento del prezzo che i Convenuti RJR avevano pagato per le sigarette all'asta. Questo era uno dei modi in cui i Convenuti RJR punivano i contrabbandieri per le sigarette non autorizzate contrabbandate in Spagna e quindi controllavano il mercato di contrabbando. I Convenuti RJR allora detenevano quelle sigarette che erano state rese legittime dall'acquisto all'asta e le vendevano in Spagna attraverso rivenditori legittimi. I contrassegni dei container hanno permesso che i Convenuti RJR identificassero a quali contrabbandieri il prodotto era stato sequestrato. Se un contrabbandiere si fosse rifiutato di rimborsare i Convenuti RJR del cinquanta per cento richiesto in tali casi, i Convenuti RJR avrebbero tagliato la fornitura di sigarette a quel contrabbandiere. Le comunicazioni riguardo a

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queste questioni venivano effettuate con l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo internazionali e degli Stati Uniti.
f) I Convenuti RJR hanno sollecitato contatti con aziende ed individui in America Centrale e nei Caraibi che i Convenuti sapevano, o avevano motivo di sapere, essere responsabili di riciclaggio di denaro. Sulla base delle informazioni, si ritiene che Richard Larocca, in particolare, instaurava rapporti diretti con individui in America Centrale e nei Caraibi che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, essere attivamente coinvolti nel riciclaggio dei proventi delle vendite illecite di stupefacenti. I quadri dirigenti e gli impiegati dei Convenuti RJR si recavano nei Caraibi ed in America Centrale in numerose occasioni al fine di incontrare e negoziare accordi di affari con individui che i Convenuti RJR sapevano, o avrebbero dovuto sapere, essere coinvolti nel riciclaggio dei proventi degli stupefacenti. Inoltre, nei loro tentativi di sviluppare e costituire un mercato per i loro prodotti del tabacco, i Convenuti RJR, attraverso i loro agenti ed impiegati, hanno sviluppato rapporti di affari con individui in Colombia che i Convenuti RJR sapevano, o avrebbero dovuto sapere, essere direttamente coinvolti nel traffico di stupefacenti. Intorno all'inizio degli anni 90, i conti bancari a Miami, Florida, intestati a vari distributori di sigarette RJR, sono stati congelati da funzionari di Polizia degli Stati Uniti perché i fondi accreditati su quei conti rappresentavano denaro riciclato derivante dal traffico di stupefacenti. Il congelamento di questi conti era ben noto ai Convenuti RJR. In virtù di questo evento, i Convenuti RJR erano coscienti o avrebbero dovuto essere coscienti del fatto che i loro distributori erano stati coinvolti nella gestione dei proventi riciclati degli stupefacenti. Malgrado il fatto che il comportamento di questi individui fosse noto a Richard Larocca ed alla RJR, i Convenuti RJR hanno attivamente sviluppato questi rapporti in modo da vendere grandi quantitativi di sigarette a questi responsabili del riciclaggio di denaro. Una parte notevole delle sigarette comprate dai responsabili del riciclaggio di denaro è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti RJR da molto tempo sanno che le attività di contrabbando di sigarette sono collegate al mercato nero del cambio del peso ed ai trafficanti colombiani di cocaina. Intorno al 1994, la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del Tabacco, finanziata dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Linquist Avey Macdonald Baskerville, Inc. («Linquist») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Linquist osservava che: «vi sono indicazioni che alcuni baroni colombiani della cocaina ancora gestiscono sigarette [ di contrabbando ], ma per uno scopo differente. Si crede, in alcuni casi, che »rimpatriassero« i profitti della cocaina guadagnati negli Stati Uniti attraverso gli acquisti di sigarette. Queste sigarette sono importate in Colombia e sono vendute lì, fornendo ai trafficanti di cocaina un alibi apparentemente legale per la fonte della loro ricchezza».
g) Almeno dal 1991 al 1997, una grande percentuale delle sigarette che dovevano infine essere contrabbandate è stata spedita da New York ai Caraibi per la distribuzione in Europa e Sudamerica. Nel 1991

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circa, i distributori della RJR comunicavano alla stessa che avevano ricevuto reclami dai contrabbandieri poiché le casse di cartone in cui le sigarette erano imballate erano troppo deboli e, pertanto, le sigarette si danneggiavano. Il contrabbando di sigarette è effettuato in modo tale che esiste un maggiore rischio di danneggiamento del prodotto e di conseguenza i contenitori per le sigarette devono essere rinforzati. In risposta a queste informazioni, la RJR ha aumentato la resistenza delle casse di cartone per le sigarette che dovevano essere dirette nei canali di contrabbando. Le casse rinforzate sono state spedite dalla RJR dai porti di New York ai Caraibi almeno dal 1991 al 1997. La conferma che le casse sarebbero state rinforzate è stata inviata tramite i mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti in lettere inviate via fax dagli uffici della RJR a Miami ai quadri dirigenti ed ai clienti della RJR nel 1991 e nel 1992.
h) I Convenuti RJR deliberatamente ed intenzionalmente spedivano grandi quantitativi di sigarette agli individui ed alle società in determinate zone di libero scambio quale la zona di libero scambio di Colon nel Panama. Queste vendite sono state effettuate alle aziende che erano noti contrabbandieri e/o responsabili di riciclaggio di denaro. Sebbene la destinazione finale di queste sigarette fosse tutt'altro che vicina a Panama, la RJR ha spedito queste sigarette direttamente nel Panama in modo che i responsabili del riciclaggio di denaro potessero usare le leggi sulla segretezza della Repubblica di Panama come schermo, tramite cui deviare le sigarette alle loro destinazioni finali senza essere controllate dalle agenzie e dai governi a cui erano dovuti i dazi doganali su queste sigarette. Una notevole percentuale di queste sigarette infine è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti RJR hanno tentato di celare la vendita dei loro prodotti nei canali del contrabbando trasferendo le sigarette a numerose destinazioni prima dell'ultima consegna al cliente finale.
i) Almeno dall'ottobre del 1995 all'aprile del 1997, i Convenuti RJR fornivano deliberatamente grandi quantitativi di sigarette ad un gruppo di contrabbandieri nel Regno Unito che successivamente contrabbandava quelle sigarette in Spagna. Una delle aziende addette all'operazione di contrabbando era la Entire Warehousing. Inoltre, vi erano almeno altre sei aziende collegate che erano impegnate in un'ingente operazione di contrabbando di sigarette - riciclaggio di denaro. Nel periodo dal 1995 al 1997, le suddette aziende hanno contrabbandato migliaia di casse di sigarette prodotte dai Convenuti RJR in Spagna. I Convenuti RJR hanno venduto le sigarette ai «distributori» nel Panama ed altrove con la piena consapevolezza che l'acquirente reale delle sigarette era questo gruppo di contrabbandieri. Le sigarette erano vendute «ai distributori» intermedi nel Panama ed altrove in modo da celare alle autorità di Polizia il fatto che i Convenuti RJR stavano vendendo le sigarette a questo gruppo di contrabbandieri. I contrabbandieri emettevano documenti falsi in modo da defraudare i funzionari doganali europei e generare la falsa apparenza che le sigarette venivano esportate in destinazioni al di fuori della COMUNITÀ EUROPEA come il Marocco. Ai contrabbandieri, per comprare questi grandi quantitativi di sigarette, veniva richiesto dalla

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RJR di informare i Convenuti RJR della località verso cui intendevano esportare le sigarette. I Convenuti RJR, in virtù della loro rete di personale sia in Spagna che in Marocco sapevano che le sigarette non arrivavano né venivano vendute in Marocco, ma piuttosto venivano contrabbandate in Spagna per la vendita. Nonostante la conoscenza dei Convenuti RJR che queste sigarette venivano contrabbandate in Spagna, i Convenuti RJR continuavano a vendere sigarette ai contrabbandieri e, in effetti, incoraggiavano i contrabbandieri a comprare più sigarette. Le sigarette in questione erano prodotte negli Stati Uniti e le ordinazioni per le sigarette venivano inviate ai Convenuti RJR negli Stati Uniti tramite posta e/o mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti. Il pagamento per le sigarette in questione veniva effettuato ai Convenuti RJR tramite i mezzi di comunicazione via cavo e/o la posta.
Le spedizioni che sono state contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA con lo schema suddetto includono, ad esempio, le seguenti:

Data Descrizione Destinazione Dichiarata Destinazione Reale
1.23/11/951.136 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
2.27/11/951.136 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
3.28/11/951.056 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
4.30/11/951.056 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
5.01/12/951.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
6.04/12/951.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
7.05/12/951.136 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
8.06/12/951.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
9.05/1/961.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
10.11/1/961.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
11.19/1/961.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna

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Data Descrizione Destinazione Dichiarata Destinazione Reale
12.26/1/961.100 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
13.02/2/961.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
14.12/2/961.150 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
15.22/2/961.100 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
16.20/3/961.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
17.30/4/961.200 casse
Sigarette Winston
Marocco Spagna
18.16/5/961.200 casse
Sigarette Winton
Marocco Spagna

j) Al fine di condurre efficacemente il contrabbando di sigarette, determinate procedure di etichettatura e stampigliatura devono essere condotte presso la fabbrica in cui le sigarette sono prodotte. Determinate etichette, avvisi sanitari e la lingua in cui l'imballo è stampato hanno un effetto significativo sul valore delle sigarette alla loro ultima destinazione. Inoltre, per contrabbandare le sigarette in determinate nazioni, i contrassegni fiscali sono spesso affissi sulle sigarette presso la fabbrica al momento dell'imballaggio. I Convenuti RJR, periodicamente, imballavano i loro prodotti in modo specifico per soddisfare le esigenze dei loro clienti contrabbandieri. Inoltre, costituiva una prassi fissare i contrassegni fiscali o, in molti casi, contrassegni fiscali falsificati sul prodotto presso la fabbrica. Un'inchiesta ragionevole quanto alla fonte dei contrassegni fiscali, da parte dei Convenuti RJR e/o dai loro concessionari, o un esame ragionevole dei contrassegni fiscali falsificati avrebbe rivelato facilmente che le sigarette in questione venivano comprate per scopi di contrabbando. Tuttavia, i Convenuti e/o i loro concessionari appongo deliberatamente contrassegni impropri alle loro sigarette o chiudono un occhio sulla questione dei bolli falsificati in modo da massimizzare la vendita dei loro prodotti, consapevoli del fatto che un utilizzo indebito di contrassegni fiscali facilitava l'attività di contrabbando a pregiudizio dell'Attore.
k) Durante gli anni 90, i Convenuti RJR sapevano che le loro sigarette venivano contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA. Uno degli agenti principali dei Convenuti RJR per lo stoccaggio e la gestione delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA era un'azienda denominata Belgium Pakhoed N.V. Il 26 maggio 1997, la Belgium Pakhoed N.V. ha inviato una lettera ai Convenuti RJR informando gli stessi che un numero notevole di clienti dei Convenuti RJR stava contrabbandando le sigarette ed «erano coinvolti in una grossa frode comunitaria.» La


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Belgium Pakhoed N.V. inoltre riferiva ai Convenuti RJR che alla luce di questa frode condotta dai clienti della RJR, la Belgium Pakhoed N.V. non avrebbe più caricato sigarette sulle navi operate da questi clienti. La risposta dei Convenuti RJR non è stata quella di interrompere la fornitura di sigarette a questi clienti, ma piuttosto reindirizzare la loro fornitura di sigarette a questi clienti attraverso Cipro, che non è membro della COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti RJR continuano a fornire le sigarette a questi clienti tre anni dopo che alla RJR veniva comunicato che questi clienti erano coinvolti in una frode comunitaria.
l) Approssimativamente nel mese di novembre 1997, i Convenuti RJR hanno prodotto, imballato e venduto una spedizione di ottanta milioni di sigarette che sono state spedite dagli impianti della RJR negli Stati Uniti in Europa dopo essere state caricate su navi a Charleston, Carolina del Sud e Savannah, Georgia. I Convenuti RJR avevano redatto i documenti di spedizione indicanti che le sigarette erano destinate ad un cliente in Grecia. In effetti, tuttavia, il cliente dichiarato in Grecia era niente più che un negozio di facciata che i Convenuti RJR sapevano o avrebbero dovuto sapere non avere né l'intenzione né la capacità di vendere le suddette sigarette in Grecia. Piuttosto che essere consegnate in Grecia, le sigarette sono state scaricate su un'altra nave in mare e sono state contrabbandate a Barcellona, Spagna. Le ordinazioni per le sigarette in questione sono state inviate ai Convenuti RJR nei loro uffici negli Stati Uniti tramite mezzi di comunicazione via cavo e/o della posta degli Stati Uniti. I documenti di trasporto e l'altra documentazione necessaria per completare la transazione sono stati trasmessi dai Convenuti RJR per mezzo dei mezzi di comunicazione via cavo e/o della posta degli Stati Uniti. Veniva ordinato in modo specifico che sulle polizze di carico emesse dai Convenuti RJR o dai loro agenti per loro conto non venisse fatto riferimento ai contrassegni o ai numeri delle sigarette né alcuna menzione della marca delle sigarette spedite. I documenti preparati dai Convenuti RJR o dai loro agenti per loro conto, registrati presso l'ufficio degli Stati Uniti per l'alcool, il tabacco e le armi da fuoco, intenzionalmente dichiaravano falsamente la destinazione prevista delle sigarette in modo da fuorviare lo stesso ufficio.
m) In un altro episodio nel mese di aprile 1997, i Convenuti RJR hanno prodotto, imballato, venduto e spedito centoventi milioni di sigarette Winston. Queste sigarette sono state imballate ed apparentemente spedite in località fuori dalla COMUNITÀ EUROPEA. In effetti, tuttavia, le sigarette dovevano essere contrabbandate in Spagna. Circa ventidue milioni di sigarette sono state sequestrate dalle autorità doganali spagnole. Circa novantotto milioni di sigarette sono state contrabbandate in Spagna. I Convenuti RJR, in virtù del metodo con cui giustificano le vendite delle loro sigarette, sapevano o avevano ogni motivo di sospettare che le sigarette in questione, in effetti, venivano vendute ai contrabbandieri. Le ordinazioni per le sigarette in questione sono state inviate ai Convenuti RJR nei loro uffici negli Stati Uniti coi mezzi di comunicazione via cavo e/o dalla posta degli Stati Uniti. I documenti di trasporto, i documenti di fatturazione e l'altra documentazione necessaria per completare la transazione sono stati inviati

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dai Convenuti RJR ai destinatari tramite i mezzi di comunicazione via cavo e/o la posta degli Stati Uniti. Quando i funzionari della COMUNITÀ EUROPEA hanno tentato di ottenere le informazioni dai Convenuti RJR riguardo a questa spedizione di sigarette, i Convenuti RJR hanno inviato una lettera alla COMUNITÀ EUROPEA rifiutando di aderire alla richiesta con l'argomentazione che cooperare con LA COMUNITÀ EUROPEA avrebbe costituito una violazione della legge svizzera.
n) Per mantenere ed esercitare il controllo dell'impresa di contrabbando, i Convenuti RJR, così come Richard Larocca ed altri, richiedevano ai contrabbandieri di mantenere nota dei loro carichi, per rimanere informati su dove i carichi venivano consegnati e per registrare il prezzo al quale le sigarette venivano vendute. Ciò ha permesso ai Convenuti RJR di mantenere un controllo diretto sull'intera procedura di contrabbando. I Convenuti RJR hanno persino minacciato i contrabbandieri che, se non avessero tenuto adeguati registri della loro attività di contrabbando, i Convenuti RJR avrebbero trattato con altri clienti contrabbandieri.
o) Dalla metà alla fine degli anni 90, i Convenuti RJR hanno implementato una politica secondo la quale non avrebbero venduto sigarette ad alcun distributore a meno che il distributore non avesse comunicato esattamente ai Convenuti RJR chi fosse il cliente finale. Se il distributore avesse omesso di informare esattamente i Convenuti RJR su chi doveva essere l'ultimo acquirente delle sigarette, i Convenuti RJR non avrebbero fornito sigarette al distributore o gli avrebbero soltanto fornito una frazione del quantitativo richiesto dallo stesso. La destinazione finale di tutte le sigarette della RJR vendute a livello mondiale era nota ai Convenuti RJR.
p) Per molti anni, la RJR ed altri produttori di tabacco hanno cospirato, con concerto di azione, al fine di fuorviare ed ostruire gli sforzi all'interno della COMUNITÀ EUROPEA tesi ad affrontare il fenomeno del contrabbando e problemi connessi. (i) Sulla base delle informazioni, si ritiene che il 19 e 20 gennaio 1978, la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri produttori costituivano la «Task Force CEE sul consumismo.» Lo scopo dell'organizzazione era, nelle parole delle relative minute «riservate» «inibire completamente o parzialmente le attività della burocrazia di Bruxelles in tutte le questioni riguardanti la pubblicità e la distribuzione del tabacco e questioni sanitarie e connesse al fumo.» L'organizzazione ha stabilito di considerare la proposta di mettere «i bastoni tra le ruote di Bruxelles sfruttando le divergenze di opinioni e di competenze (sic) nei diversi servizi.» (ii) la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri hanno costituito e finanziato la Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. (CECCM) per lo scopo, tra l'altro, di rappresentare gli interessi pubblici commerciali dei propri membri all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Nel marzo del 1995 nella pubblicazione «Equilibrium» della CECCM, che agiva a nome dei relativi membri comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, si asseriva che le elevate imposte generavano un enorme mercato nero ma si ometteva di rivelare la responsabilità delle

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aziende del tabacco per il problema del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA (iii) I Convenuti RJR, con le parole e le azioni dei loro agenti ed impiegati, hanno falsamente rappresentato alle agenzie preposte all'applicazione della legge di vari governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA, che stavano tentando di combattere il contrabbando quando, in effetti, controllavano, dirigevano, incoraggiavano, sostenevano e facilitavano il contrabbando. Mentre celavano la loro complicità nel contrabbando, i Convenuti RJR si impegnavano in una diffusa campagna di pubbliche relazioni tesa a condannare le «elevate imposte» quale la causa del contrabbando.
q) Per dirigere, controllare e facilitare il contrabbando, gli agenti ed impiegati dei Convenuti RJR fornivano informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, inclusi i dettagli di quali prodotti venivano richiesti ed i quantitativi di sigarette necessari per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. I contrabbandieri inoltre ricevevano da parte della RJR informazioni sui prezzi in modo da poter avere una base certa su cui fissare il prezzo delle loro sigarette contrabbandate.
r) I Convenuti RJR in modo specifico disegnavano e/o ridisegnavano gli imballaggi delle loro sigarette in modo da rendere difficile per i funzionari doganali in diversi paesi identificare le sigarette contrabbandate.
s) I Convenuti RJR hanno organizzato una procedura con cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere pagate con pagamenti effettuati a favore di società svizzere e/o conti bancari svizzeri in modo da rendere difficile o impossibile alla COMUNITÀ EUROPEA rintracciare le sigarette contrabbandate o ricostruirne il pagamento. La decisione di provvedere al pagamento da parte dei contrabbandieri nei conti svizzeri era una decisione presa a livello esecutivo dai Convenuti RJR. Infatti, la RJR ha spostato i registri relativi a quasi tutte le loro attività illegali a livello mondiale a Ginevra, Svizzera, in modo da eludere la sorveglianza dei governi colpiti dalle attività illegali della RJR.
t) I Convenuti RJR hanno, per gli ultimi quindici anni, avuto un cliente di nome Michael Haenggi. Il Sig. Haenggi ha ammesso pubblicamente alla stampa di aver fornito frequentemente sigarette Winston ai contrabbandieri che a loro volta le contrabbandavano in Spagna. Il sig. Haenggi ha ammesso pubblicamente che in un'occasione ha venduto centosessanta milioni di sigarette ad un'azienda nel Panama che a sua volta ha contrabbandato quelle sigarette in Spagna. Inoltre ha ammesso che in un'altra occasione ha fornito duecentoventi milioni di sigarette ad un'azienda registrata nei Caraibi che ha anche contrabbandato quelle sigarette in Spagna. La maggior parte delle sigarette in entrambi tali casi è stata prodotta dai Convenuti RJR. I Convenuti RJR, ad oggi, continuano a fornire le sigarette al sig. Haenggi, anche se lo stesso ha ammesso apertamente che almeno una parte dei suoi acquisti dai Convenuti RJR è a scopo di vendita ai contrabbandieri. Nelle transazioni fra i Convenuti RJR ed il sig. Haenggi, i Convenuti RJR hanno sistematicamente utilizzato la posta

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ed i mezzi di comunicazione di via cavo allo scopo di accelerare le ordinazioni, la spedizione e la consegna delle sigarette, la verifica della consegna, il pagamento e la verifica del pagamento per le sigarette vendute come parte dell'impresa.
u) I Convenuti RJR hanno avuto rapporti d'affari con individui in Spagna che sapevano o avrebbero dovuto sapere essere stati identificati dalle autorità legali spagnole poiché coinvolti nel traffico di stupefacenti. Per parecchi anni, un determinato individuo era un cliente importante dei Convenuti RJR in quanto comprava grandi quantitativi di sigarette RJR e le contrabbandava in tutta la Spagna. Durante tutto o parte del tempo che l'individuo contrabbandava le sigarette, lo stesso era anche sospettato di traffico di stupefacenti da parte dei funzionari di Polizia spagnoli. La partecipazione presunta di questo individuo nel traffico di stupefacenti era nota ai Convenuti RJR o avrebbe dovuto essere loro nota se non fosse stato per la loro cieca indifferenza in quanto questo individuo aveva avuto parecchi scontri pubblicizzati con le agenzie preposte all'applicazione della legge in Spagna relativamente ai suoi presunti traffici di stupefacenti. Nell'episodio più recente nel mese di ottobre del 1999, lo stesso è sfuggito alle autorità di Polizia mentre queste erano in procinto di arrestarlo sulla base di un'accusa di traffico di hashish.
v) I Convenuti RJR hanno stipulato un'intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, la RJR e la PHILIP MORRIS hanno costituito, gestito e diretto gli affari di diversi gruppi, senza limiti: (a) il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo («ICOSI»);(b) la «Task Force CEE sul consumismo»; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free («IDFC»); (d) la «Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd.» («CECCM»); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR.
La RJR e la PHILIP MORRIS, agendo per il tramite dei suddetti gruppi, hanno ostruito la panoramica dei Governi riguardo al settore, ed hanno rappresentato sia all'Attore sia al pubblico che la causa del «mercato nero» era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre - di fatto - la condotta delle società di tabacco, comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, era la causa diretta del «mercato nero», nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte della PHILIP MORRIS e della RJR nella prosecuzione della loro associazione a delinquere celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, oltre ad aver ingannato l'Attore. Tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Inoltre, nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode,

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negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per tali azioni, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per gli atti illeciti e condotta illegale esposta nel presente documento. I Convenuti RJR erano cospiratori e partecipanti diretti agli affari dell'impresa di contrabbando ed ogni partecipante all'associazione a delinquere è responsabile delle azioni degli altri nel perseguimento dello schema di contrabbando. Agendo a favore dei Convenuti RJR e con la conoscenza e l'autorizzazione dei quadri corporativi di grado elevato dei Convenuti RJR, i Convenuti RJR, agendo di concerto con, e attraverso i loro cospiratori, agenti ed impiegati, hanno posto in essere le predette attività per facilitare lo schema di contrabbando.
w) Gli atti e le omissioni degli individui impiegati dai Convenuti RJR sono addebitati ai Convenuti RJR secondo le dottrine della responsabilità delegata e del «respondeat superior». I Convenuti RJR hanno realmente tratto giovamento dalle prestazioni degli atti prodromici con l'aumento delle vendite, dei profitti, il riconoscimento del nome-marca e della quota di mercato. I Convenuti RJR ed i loro impiegati erano figure centrali ed aggressori nello schema fraudolento ed il personale della RJR, compreso Richard Larocca ed altri quadri dirigenti della RJR, hanno posto in essere i loro atti fraudolenti a nome dei Convenuti RJR nell'ambito e nel corso del loro rapporto di impiego con la RJR. I funzionari e gli amministratori dei Convenuti RJR, compreso il presidente Steven F. Goldstone della RJR, sapevano, o erano irresponsabilmente indifferenti verso, l'attività illegale. Per esempio, nel 1998 e nel 1999, gli azionisti della RJR hanno proposto di prendere in considerazione delle soluzioni in occasione dell'incontro annuale della RJR, mettendo il consiglio d'amministrazione della RJR a conoscenza del fatto che la RJR stava facilitando il contrabbando di sigarette e stava intrattenendo rapporti commerciali con noti contrabbandieri; tuttavia, i Convenuti RJR non hanno fatto nulla per porre fine alla partecipazione della RJR con i contrabbandieri.
x) Lo schema per contrabbandare le sigarette dei Convenuti RJR nella COMUNITÀ EUROPEA è stato concepito ed eseguito da ciascuno dei detti CONVENUTI RJR. Quando il convenuto, JAPAN TOBACCO, INC., ha acquistato la R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., il convenuto, JAPAN TOBACCO, INC. ha continuato con la politica del contrabbando in atto prima dell'acquisto. Anche dopo l'acquisto della R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., i metodi, mezzi e procedure del contrabbando hanno continuato ad esistere sotto la proprietà del JAPAN TOBACCO, INC. almeno sino al 1999. Richard Larocca è attualmente impiegato della JAPAN TOBACCO, INC. ed attualmente riveste praticamente lo stesso ruolo per la JAPAN TOBACCO, INC. che rivestiva per i Convenuti RJR prima del 1999.
y) I Convenuti RJR sono responsabili sotto i princìpi dell'agenzia. Ciascuno dei Convenuti RJR è responsabile del comportamento dei

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relativi impiegati dipendenti, compreso Richard Larocca, che ha intenzionalmente ignorato la legge o ha agito con completa indifferenza o cecità ostinata alle disposizioni di legge.

z) Durante tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR comunicavano a vicenda e con i loro corresponsabili pressoché quotidianamente, con i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali, per ricevere le ordinazioni delle sigarette, organizzare la vendita e la spedizione delle sigarette di contrabbando ed organizzazione e ricevere il pagamento per le sigarette in questione. Secondo i princìpi dell'associazione a delinquere e del concerto di azione, i Convenuti RJR sono solidalmente ed individualmente responsabili per le azioni dei loro corresponsabili nella prosecuzione dello schema di contrabbando.
aa) I Convenuti RJR ed i loro corresponsabili hanno utilizzato la posta ed i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali e gli altri mezzi di comunicazioni, per redigere e trasmettere i documenti che intenzionalmente dichiaravano falsamente la destinazione finale delle sigarette in questione in modo da fuorviare le autorità all'interno degli Stati Uniti e della COMUNITÀ EUROPEA in merito alla destinazione reale delle sigarette trasportate nella COMUNITÀ EUROPEA. LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri hanno ragionevolmente fatto affidamento su tali dichiarazioni false nella contabilizzazione delle sigarette in questione e nella valutazione dei dazi doganali sulle sigarette che entravano nella COMUNITÀ EUROPEA, subendo e continuando a subire un danno da tale fiducia.
bb) I Convenuti, le loro società sussidiarie ed i loro corresponsabili usano, su base quotidiana, la posta e forme telefoniche ed altri mezzi di comunicazione via cavo per fatturare e pagare le sigarette contrabbandate, nonché confermare la fatturazione ed il pagamento per le sigarette contrabbandate, per contabilizzare il pagamento delle sigarette contrabbandate ai Convenuti ed alle loro filiali, e per tenere una contabilità dei proventi ricevuti dai Convenuti dalla vendita delle sigarette illegali, con tali proventi che vengono infine rinviati ai Convenuti stessi negli Stati Uniti.
cc) I corresponsabili dei Convenuti, i distributori e contrabbandieri, utilizzano - su base continua - la posta e le comunicazioni a mezzo cavo per determinare le strategie di mercato, ordinare le sigarette, organizzare la vendita e distribuzione delle sigarette, nonché il pagamento delle stesse sigarette e sostenere altri aspetti dello schema di contrabbando.
dd) Dato che la vendita illegale delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA è un'attività quotidiana che ogni anno frutta diversi miliardi di dollari, è poco pratico ed impossibile, precedentemente alla scoperta, delineare ogni comunicazione fraudolenta nell'ambito di un uso continuo della corrispondenza e dei mezzi di comunicazione via cavo nella prosecuzione delle attività di contrabbando. Conducendo alcune delle loro attività in paesi noti per il segreto bancario, i Convenuti RJR

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hanno adottato misure propositive per impedire alle vittime della loro frode e comportamento illecito di scoprire gli esatti particolari dell'elevato numero di comunicazioni postali e via cavo che sono state strumentali agli aspetti centrali dello schema, comprese le ordinazioni per i prodotti del tabacco di contrabbando e il «rimpatrio» dei proventi dello schema di contrabbando negli Stati Uniti.
ee) I Convenuti RJR, oltre che usando essi stessi le comunicazioni via cavo e postali, hanno generato l'uso delle comunicazioni via cavo in quanto hanno agito con la consapevolezza che l'uso delle comunicazioni via cavo e/o postali avrebbe avuto luogo nel corso normale del commercio e/o poteva ragionevolmente essere previsto come conseguenza delle loro attività; e la spedizione o l'uso delle comunicazioni via cavo aveva lo scopo di perpetrare lo schema, ovvero, le attività di contrabbando. Le suddette trasmissioni via cavo e postali hanno sviluppato lo schema ed erano essenziali allo schema in quanto le comunicazioni suddette erano necessarie per i corresponsabili, che erano separati da grandi distanze e frontiere nazionali, per raggiungere i loro comuni obiettivi in seno all'impresa di contrabbando.

IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DELLA PHILIP MORRIS NEL CONTRABBANDO

33. I Convenuti PHILIP MORRIS sono stati attivamente coinvolti nel contrabbando di sigarette per molti anni e questo schema è stato perpetrato per mezzo di attività condotte in questo distretto e in questo Stato. Gli esempi dei metodi e dei mezzi con cui i Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA includono quanto segue:
a) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno, per parecchi anni, venduto sigarette Marlboro ad un individuo noto come Corado Baianchi. Il sig. Baianchi ha ammesso apertamente alla stampa di aver venduto le sigarette PHILIP MORRIS ai contrabbandieri in modo che quelle sigarette potessero essere contrabbandate in Italia. Nonostante l'ammissione pubblica del sig. Baianchi, che è stato un intermediario fra i Convenuti PHILIP MORRIS ed i contrabbandieri per la distribuzione e la vendita delle sigarette di contrabbando in Europa occidentale, sulla base delle informazioni, si ritiene che i Convenuti PHILIP MORRIS continuino a vendere le sigarette allo stesso, anche se lui ha ammesso che almeno una parte dei suoi acquisti dai Convenuti PHILIP MORRIS è a scopo della vendita ai contrabbandieri. Andrew Reitman, il vice presidente superiore per la filiale PHILIP MORRIS in Europa, ha riconosciuto che la PHILIP MORRIS, in effetti, sa che le proprie sigarette vengono vendute come prodotto di contrabbando dai contrabbandieri nella COMUNITÀ EUROPEA. Nelle loro transazioni fra i Convenuti ed il sig. Baianchi, i Convenuti hanno continuativamente utilizzato la posta ed i mezzi di comunicazione via cavo allo scopo di accelerare le ordinazioni delle sigarette, la spedizione e la consegna delle sigarette, la verifica della consegna, il pagamento e la verifica del pagamento per le sigarette vendute quale parte dell'impresa.


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b) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno creato una catena di distribuzione complessa e clandestina per la vendita delle sigarette al fine di facilitarne il contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS possiedono, interamente o parzialmente e/o operano e/o autorizzano gli impianti negli Stati Uniti che producono le sigarette Marlboro ed altre marche possedute dai Convenuti PHILIP MORRIS. Queste sigarette sono prodotte sia per il consumo nazionale che per l'esportazione. Le sigarette prodotte per l'esportazione recano contrassegni distintivi in quanto negli Stati Uniti sono esenti da tasse e sono specificamente prodotte per l'esportazione. Queste sigarette Marlboro vengono poi vendute ai distributori affiliati o interamente posseduti nel Belgio ed in altri paesi che, a loro volta, vendono le sigarette ai distributori in Europa ed anche ai distributori nei Caraibi ed in America Centrale che allora restituiscono le sigarette in Europa. Lo scopo di questa struttura di distribuzione a labirinto è vendere, o causare la vendita, ai distributori che sono noti contrabbandieri o soci in affari dei contrabbandieri all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, celando nel contempo tali vendite dalle autorità di governo. La decisione di instaurare e mantenere questa catena di distribuzione è stata presa ai massimi livelli esecutivi dei Convenuti PHILIP MORRIS.
c) Intorno al 1997, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno riorganizzato le operazioni internazionali di vendita in modo tale che la maggior parte di tutte le sigarette, sia legali che contrabbandate, vendute in Europa, America Centrale e Sudamerica veniva indirizzata attraverso il Belgio. Venivano scelti i distretti portuali ed i magazzini del Belgio perché erano difficili da controllare da parte dei funzionari doganali. Indirizzando miliardi di dollari di sigarette attraverso i porti nel Belgio, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno incoraggiato lo sviluppo di un sistema tramite cui quei porti si sono trasformati in un centro di attività di contrabbando. Gli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS visitavano i moli ed i magazzini nel Belgio regolarmente allo scopo di incontrare i clienti, mantenere i rapporti con i clienti e promuovere la vendita di nuovi prodotti. In virtù della loro presenza in questi impianti ed in virtù delle discussioni che intrattenevano sistematicamente, gli impiegati e i quadri dirigenziali dei Convenuti PHILIP MORRIS erano ben consapevoli dell'elevato livello di attività di contrabbando che circondava la distribuzione e la vendita del loro prodotto.
d) La vendita illegale delle sigarette è diventata uno dei veicoli primari con cui i contrabbandieri di stupefacenti riciclano i loro profitti illeciti. La PHILIP MORRIS è diventata un principale destinatario di questa attività. I mediatori di denaro acquistano di routine grandi quantitativi di sigarette PHILIP MORRIS con il denaro che rappresenta i proventi delle vendite illecite di stupefacenti. I rappresentanti della PHILIP MORRIS conoscono o dovrebbero conoscere la fonte di questi fondi ma continuano a ricevere questi fondi ed a vendere le sigarette a queste persone.
e) Le attività di contrabbando dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno permesso ai signori della droga di riciclare i loro profitti illeciti.

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Proventi derivanti dal traffico di narcotici alimentano i fondi per la movimentazione di merce di contrabbando statunitense ed estera, comprese le sigarette, in tutto il mondo, la COMUNITÀ EUROPEA compresa, per un valore di diversi miliardi di dollari. In breve, ciò che nasce come valuta della droga sulle strade delle città degli Stati Uniti finisce per diventare merce di contrabbando, comprese le sigarette, sulle strade dell'Europa occidentale. I rappresentanti dei Convenuti PHILIP MORRIS sanno realmente che la fonte dei fondi usati per comprare le loro sigarette è il traffico di stupefacenti, tuttavia continuano a ricevere questi fondi ed a vendere le sigarette a queste persone. A causa di questo comportamento, i Convenuti PHILIP MORRIS aiutano, incoraggiano e agiscono di concerto con i signori della droga per riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti hanno saputo per lungo tempo che le attività di contrabbando di sigarette sono collegate al riciclaggio di denaro. All'incirca nel 1994, la Coalizione Nazionale Contro il Crimine ed il Contrabbando di Tabacco, che era finanziata dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Lindquist Avey Macdonald Baskerville Inc. («Lindquist») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Lindquist osservava che: «vi sono indicazioni che alcuni baroni colombiani della cocaina ancora gestiscono sigarette [di contrabbando], ma per uno scopo differente. Si crede, in alcuni casi, che »rimpatriassero« i profitti della cocaina guadagnati negli Stati Uniti attraverso gli acquisti di sigarette. Queste sigarette sono importate in Colombia e sono vendute lì, fornendo ai trafficanti di cocaina un alibi apparentemente legale per la fonte della loro ricchezza».
f) Intorno all'inizio degli anni 90, i conti bancari a Miami, intestati a vari distributori di sigarette dei Convenuti PHILIP MORRIS, sono stati congelati dai funzionari di Polizia degli Stati Uniti perché i fondi accreditati su quei conti rappresentavano denaro riciclato derivante dal traffico di stupefacenti. Il congelamento di questi conti era ben noto ai Convenuti PHILIP MORRIS. In virtù di questo evento, i Convenuti PHILIP MORRIS erano coscienti o avrebbero dovuto essere coscienti del fatto che i loro distributori erano coinvolti nella gestione dei proventi derivanti da attività illecite.
g) Almeno a partire dal 1991, i Convenuti PHILIP MORRIS vendevano sigarette agli individui che sapevano essere noti contrabbandieri di stupefacenti. A partire dal 1994, gli atti giudiziari che erano disponibili ai Convenuti PHILIP MORRIS dimostrano che uno di quegli individui aveva in effetti dichiarato ad informatori del governo degli Stati Uniti di essere coinvolto nel traffico di stupefacenti. In modo specifico, dichiarava ad agenti di Polizia degli Stati Uniti di essere coinvolto nel «sistema calderone» del traffico di stupefacenti secondo il quale lo stesso avrebbe unito il suo carico di stupefacenti con quelli di altri commercianti di stupefacenti in una singola grande spedizione destinata agli Stati Uniti. Ha continuato a spiegare che i singoli trafficanti negli Stati Uniti ricevevano gli stupefacenti e li vendevano per valuta statunitense. I trafficanti quindi consegnavano i contanti ai corrieri approvati dai signori della droga che avrebbero convertito i

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contanti in assegni circolari resi pagabili alle specifiche imprese di proprietà di questo individuo. Le società a cui questi fondi della droga venivano consegnati sono identificate per nome nei documenti della corte. Di conseguenza, il fatto che questo individuo fosse un trafficante di stupefacenti e l'identità delle aziende che utilizzava per riciclare il denaro erano note o avrebbero dovuto essere note ai Convenuti PHILIP MORRIS. Nonostante ciò, i Convenuti PHILIP MORRIS continuavano a vendere grandi quantitativi di sigarette a questo individuo in modo che potesse contrabbandarle ed usare quelle vendite per riciclare il denaro della droga.
h) Gli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno personalmente effettuato viaggi internazionali per riscuotere i proventi derivanti dallo schema di contrabbando, che facilitava il riciclaggio dei proventi delle vendite illecite di stupefacenti.
i) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno avuto rapporti di lunga data con vari agenti e distributori in America Centrale e nei Caraibi. È pubblicamente noto che alcuni di questi agenti e distributori sono stati oggetto di indagini e/o sono stati accusati negli Stati Uniti di riciclaggio di denaro. Quando i Convenuti PHILIP MORRIS hanno saputo che i loro agenti o distributori erano stati accusati di attività illegali, i Convenuti PHILIP MORRIS non hanno concluso i loro rapporti con gli agenti o i distributori. Invece, gli stessi hanno stabilito un itinerario segreto e complesso con cui avrebbero potuto vendere sigarette a tali enti senza essere scoperti dalle autorità preposte all'applicazione della legge. Negli ultimi anni e fino ad oggi, sulla base delle informazioni, si ritiene che i Convenuti PHILIP MORRIS hanno implementato una politica e una procedura con cui determinati clienti erano tenuti ad acquistare sigarette soltanto attraverso ordinazioni inviate in uffici isolati come uno nell'Uruguay. Solitamente, le ordinazioni inviate ad un tale ufficio potevano essere disposte soltanto verbalmente o telefonicamente. Spesso, qualsiasi comunicazione scritta con un tale ufficio era proibita. Quando le ordinazioni di sigarette sono inviate attraverso un tale ufficio, passano alla Maraval, un'azienda con sede a Basilea, Svizzera. Gli agenti ed i distributori devono pagare alla Maraval le sigarette. La consegna delle sigarette è organizzata da un'altra azienda denominata Weitnauer, anch'essa con sede in Svizzera. Il solo scopo di questa complessa procedura relativamente alle ordinazioni, pagamenti e la consegna segreta delle sigarette era di celare alle autorità preposte all'applicazione della legge il fatto che i Convenuti PHILIP MORRIS stavano vendendo consapevolmente le loro sigarette ai distributori che vendevano le stesse ai canali del contrabbando che raggiungevano, tra l'altro, LA COMUNITÀ EUROPEA. Tuttavia, nonostante sembrassero apparentemente estranei a questa transazione, i Convenuti PHILIP MORRIS realmente controllavano la vendita di tutte le sigarette vendute da questi agenti e distributori, comprese quelle vendute per il contrabbando. Anche per quanto riguardava le sigarette di contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS stabilivano un prezzo al quale le sigarette dovevano essere vendute. Se gli agenti, distributori, o contrabbandieri non avessero venduto le sigarette ai prezzi stabiliti dai Convenuti PHILIP MORRIS, questi

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ultimi avrebbero intrapreso un'azione punitiva contro gli agenti, distributori e/o contrabbandieri. La richiesta dei Convenuti PHILIP MORRIS di non far comparire nella contabilità degli uffici remoti le ordinazioni è un ulteriore tentativo da parte della PHILIP MORRIS di celare la propria partecipazione alle attività illegali. Una notevole quantità di sigarette comprate con la procedura suddetta è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA.
j) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno avuto rapporti di vecchia data con diversi dei loro distributori. I Convenuti PHILIP MORRIS promuovevano il contrabbando delle sigarette attraverso questi distributori in due modi. In primo luogo, quando era imminente un aumento dei prezzi del prodotto, i Convenuti PHILIP MORRIS ordinavano in anticipo ingenti quantitativi di sigarette al vecchio prezzo, più basso, in modo tale che i distributori preferenziali avrebbero tratto beneficio dai vecchi prezzi, quindi aumentando i loro profitti. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS concedevano condizioni particolarmente favorevoli di finanziamento a questi distributori. Per esempio, mentre la maggior parte degli acquirenti era tenuta a pagare le loro sigarette in contanti alla consegna, ad alcuni distributori veniva permesso un programma di finanziamento che consentiva loro un periodo da sessanta a settantacinque giorni per pagare le sigarette. Se consideriamo i tempi complessivi di consegna per le sigarette, questi periodi di rinvio da sessanta a settantacinque giorni permettevano che questi distributori mantenessero da due a tre volte più sigarette «in ballo» rispetto alla quantità possibile se i pagamenti fossero stati effettuati in contanti all'atto della consegna delle sigarette. I Convenuti PHILIP MORRIS concedevano queste condizioni favorevoli di finanziamento a questi distributori in modo da massimizzare la quantità di sigarette che era disponibile per la vendita e l'immissione nei canali del contrabbando.
k) La PHILIP MORRIS contattava, dirigeva ed ospitava i loro cosiddetti «clienti esentasse» negli Stati Uniti. Per esempio, nel mese di ottobre del 1990, la PHILIP MORRIS invitava i loro clienti importanti, compresi quelli implicati nel contrabbando, ad una Conferenza a Scottsdale, Arizona chiamata «Arizona 90.» I membri superiori dell'amministrazione della PHILIP MORRIS hanno coordinato e partecipato alla Conferenza, inclusi: Marc S. Goldberg, vice presidente superiore della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. e Hal Quick, direttore, vendite duty free, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL. L'incontro è stato coordinato con l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e/o delle poste da uno stato all'altro ed esteri. Alla Conferenza ed in altre occasioni, la PHILIP MORRIS ha aiutato ed attivamente promosso le azioni dei contrabbandieri fornendo informazioni dettagliate riguardo la Task Force di Marketing per l'America Latina della PHILIP MORRIS; Iniziative Del Nuovi Prodotti U.S.A. Della PM; Obiettivi Strategici Regionali; e Panoramica internazionale di Marketing della PM.
l) I quadri dirigenti dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno intenzionalmente creato un itinerario complesso con cui la maggior parte

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delle sigarette acquistate per la vendita in Europa o in Sudamerica deve essere pagata in Svizzera e viene spedita da grandi magazzini usati dalla PHILIP MORRIS nel Belgio o in altri paesi europei. Lo scopo primario della PHILIP MORRIS relativamente a questo complesso sistema di distribuzione era di rendere più difficile agli investigatori distinguere le sigarette legittimamente vendute da quelle vendute illecitamente, e rendere difficile o impossibile alle competenti autorità ricostruire il pagamento per le sigarette e la destinazione finale delle sigarette. I Convenuti PHILIP MORRIS intraprendevano deliberatamente questa procedura perché ottenevano enormi benefici finanziari dalle loro vendite delle sigarette ai contrabbandieri. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS conseguono la massima penetrazione del mercato e la massima quota di mercato immettendo miliardi di sigarette di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA ed altri mercati a prezzi significativamente inferiori al prezzo al quale possono essere vendute le sigarette vendute legittimamente. All'inizio degli anni 90, i distributori nei Caraibi ed in America Centrale che desideravano vendere sigarette Marlboro ai contrabbandieri potevano ordinare le sigarette e farle spedire direttamente da Richmond, Virginia, a Miami, Florida, al distributore. Tuttavia, all'inizio del 1997 circa, i Convenuti PHILIP MORRIS, nel tentativo di celare i loro rapporti con i distributori ed i contrabbandieri, mettevano in atto un itinerario più complesso con cui le sigarette sarebbero state spedite ad Anversa e consegnate alla Weitnauer. Le sigarette allora sarebbero state trasportate a mezzo camion da Anversa a Rotterdam. Le sigarette allora venivano spedite da Rotterdam al distributore nei Caraibi o in America Centrale da dove sarebbero state sovente spedite di nuovo nella COMUNITÀ EUROPEA. Il pagamento per le sigarette quindi veniva effettuato alla Maraval. Malgrado il fatto che il percorso delle sigarette ora includeva la partecipazione di altre due aziende e malgrado il fatto che la distanza percorsa dalle sigarette veniva drasticamente aumentata, i distributori nei Caraibi ed in America Centrale non subivano nessun aumento di prezzi. I margini di profitto, le spese di gestione e le spese supplementari di trasporto sono stati assorbiti dai Convenuti PHILIP MORRIS in modo da poter assicurare che il flusso delle loro sigarette nei paesi obiettivo continuasse come previsto e che non ci sarebbe stata riduzione della quota di mercato associata ad un aumento dei prezzi. Il programma strategico per lo schema sopra descritto è stato elaborato da tutti i Convenuti della PHILIP MORRIS nominati ed, in particolare, dai Convenuti PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come PHILIP MORRIS U.S.A.
m) I Convenuti PHILIP MORRIS consapevolmente ed intenzionalmente spedivano ingenti quantitativi di sigarette agli individui ed alle società in determinate zone di libero scambio quale la zona di libero scambio di Colon nel Panama. Queste vendite sono state effettuate alle aziende che erano noti contrabbandieri e/o responsabili del riciclaggio di denaro. Anche se la destinazione finale di queste sigarette non era il Panama, i Convenuti PHILIP MORRIS spedivano queste sigarette nel Panama in modo che i responsabili del riciclaggio di denaro potessero usare le leggi di segretezza della Repubblica di

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Panama come schermo da cui deviare le sigarette alle loro ultime destinazioni senza essere controllate dalle agenzie e dai governi ai quali erano dovuti i dazi doganali sulle stesse. Una percentuale notevole di queste sigarette infine è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA. Le spedizioni di questo tipo hanno avuto luogo durante gli anni 90. Le spedizioni di questo tipo continuano fino ad oggi. Al fine di attuare lo schema di contrabbando, le sigarette devono essere appositamente imballate ed etichettate ed i documenti di spedizione redatti per la presentazione alle autorità governative dei paesi in cui le sigarette sono inviate. L'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti in questione e la preparazione dei documenti suddetti è organizzata dal convenuto, PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., presso i suoi uffici a Richmond, Virginia.
n) Durante gli anni 90 e fino ad oggi 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno continuato a vendere deliberatamente le sigarette ai contrabbandieri, o ai distributori che vendono ai contrabbandieri e si sono oltremodo impegnati a celare questo fatto alle varie agenzie preposte all'applicazione della legge ed alle agenzie doganali in tutto il mondo incaricate del monitoraggio delle vendite delle sigarette. Per esempio, durante il 1999 e fino al 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS in diverse occasioni hanno informato i magistrati ed i funzionari doganali all'interno del governo del Panama che non vi è attualmente un rivenditore autorizzato nella zona di libero scambio di Colon nel Panama per i prodotti del tabacco dei Convenuti PHILIP MORRIS. Tuttavia, i Convenuti PHILIP MORRIS continuano a vendere i loro prodotti a persone nella zona di libero scambio di Colon ed a celare queste attività. Per esempio, il 17 gennaio 2000, la PHILIP MORRIS WORLD TRADE S.A., un ente semi-pubblico dei Convenuti PHILIP MORRIS, ha venduto 440 casse di sigarette Marlboro Lights e Marlboro alla Weitnauer Services Ltd. di Basilea, Svizzera. I Convenuti PHILIP MORRIS sostengono di non sapere che fine abbiano fatto le sigarette dopo la vendita alla Weitnauer. Tuttavia, in effetti, la nota di consegna relativa alla spedizione di tali sigarette è stata inviata via fax tramite i mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti ad un tale Marco Shrem, nella zona di libero scambio di Colon. Marco Shrem è proprietario d'un'azienda denominata Marksman Latin America S.A nella zona di libero scambio. Malgrado il fatto che la conferma della vendita sia stata inviata al Sig. Shrem, la Weitnauer non ha venduto apparentemente le sigarette al Sig. Shrem o ad alcuna azienda di cui lui è un funzionario. Piuttosto, la Weitnauer ha venduto apparentemente le sigarette ad un'azienda denominata Interduty Free Tulcan per la consegna ad un magazzino ad Anversa, Belgio. La Interduty Free Tulcan ha spedito apparentemente le sigarette alla Interduty Free Panama Inc., situata nel Panama. Tuttavia, l'avviso di spedizione includeva la notifica ad un'azienda nota come J. F. Hillebrand, U.S.A., Inc., situata a Hollywood, Florida. Le polizze di carico ed altri documenti pertinenti riguardanti questa spedizione sono stati consegnati alla Hillebrand U.S.A., Inc. tramite i mezzi di comunicazione via cavo e/o poste degli Stati Uniti intorno al 17 febbraio 2000. Le sigarette in questione erano apparentemente destinate all'Ecuador e le dichiarazioni di movimento commerciale indicavano che le sigarette dovevano

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essere spedite attraverso il canale di Panama senza essere scaricate e consegnate direttamente nell'Ecuador. Tuttavia, quando le sigarette sono arrivate nel Panama, sono state scaricate e disposte in un magazzino senza che venissero redatte le dovute dichiarazioni. Come conseguenza dello scarico illegale delle sigarette, le stesse sono state sequestrate dalle autorità doganali del Panama. All'atto del sequestro delle sigarette, le autorità doganali panamensi hanno scoperto che gli impiegati di Marco Shrem stavano rimuovendo i numeri e contrassegni dalle casse di sigarette Marlboro. Anche se tutti i documenti indicano che le sigarette sono di proprietà della Interduty Free Panama Inc., Marco Shrem si è presentato alle autorità doganali panamensi con prove documentali dei Convenuti PHILIP MORRIS attestanti che le sigarette appartenevano a lui ed alla Marksman Latin America S.A. Poiché i Convenuti PHILIP MORRIS hanno fornito la prova che le sigarette appartenevano alla Marksman Latin America S.A., le sigarette infine sono state restituite a quell'azienda. Allora le stesse, sotto l'occhio vigile delle autorità doganali panamensi, sono state vendute ad individui che si ritiene le abbiano trasferite in Colombia. Poiché le sigarette in questione sono state sequestrate, non è possibile conoscere quale sarebbe stata la loro reale destinazione nel caso in cui non fossero state sequestrate. Tuttavia, le annotazioni di spedizione relative alla Marksman Latin America S.A. dimostrano che una grande parte dei prodotti comprati e venduti da questa azienda è contrabbandata illegalmente nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno senza dubbio conoscenza circa il reale acquirente delle sigarette in virtù del fatto che i Convenuti PHILIP MORRIS hanno inviato i documenti relativi alla consegna a Marco Shrem. La conoscenza che le sigarette venivano vendute nei canali del contrabbando è dimostrata dalla complessa procedura con cui i Convenuti PHILIP MORRIS vendevano le sigarette in modo da celare l'identità dell'acquirente finale alle agenzie preposte all'applicazione della legge.
o) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno preso accordi tramite cui i contrabbandieri e coloro che distribuivano ai contrabbandieri potevano pagare le loro sigarette in Svizzera in modo da evitare la rilevazione di questi pagamenti. Infatti, la PHILIP MORRIS ha spostato i registri riguardo alla maggior parte delle proprie attività illegali a livello mondiale in Svizzera al fine di eludere la sorveglianza dei governi che sono colpiti dalle attività illegali della PHILIP MORRIS.
p) Per molti anni, la PHILIP MORRIS ed altri produttori di tabacco hanno cospirato, con concerto di azione, al fine di fuorviare ed ostruire gli sforzi all'interno della COMUNITÀ EUROPEA tesi ad affrontare il fenomeno del contrabbando e problemi connessi. (i) Sulla base delle informazioni, si ritiene che il 19 e 20 gennaio 1978, la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri produttori costituivano la «Task Force CEE sul consumismo.» Lo scopo dell'organizzazione era, nelle parole delle relative minute «riservate» «inibire completamente o parzialmente le attività della burocrazia di Bruxelles in tutte le questioni riguardanti la pubblicità e la distribuzione del tabacco e questioni sanitarie e connesse al fumo.» L'organizzazione ha stabilito di considerare la

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proposta di mettere i bastoni tra le ruote di Bruxelles sfruttando le divergenze di opinioni e di competenze (sic) nei diversi servizi.« (ii) la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri hanno costituito e finanziato la Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. (CECCM) per lo scopo, tra l'altro, di rappresentare gli interessi pubblici commerciali dei propri membri all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Nel marzo del 1995 nella pubblicazione »Equilibrium« della CECCM, che agiva a nome dei relativi membri comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, si asseriva che le elevate imposte generavano un enorme mercato nero ma si ometteva di rivelare la responsabilità delle aziende del tabacco per il problema del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA (iii) I Convenuti PHILIP MORRIS, con le parole e le azioni dei loro agenti ed impiegati, hanno falsamente rappresentato alle agenzie preposte all'applicazione della legge di vari governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA, che stavano tentando di combattere il contrabbando quando, in effetti, controllavano, dirigevano, incoraggiavano, sostenevano e facilitavano il contrabbando. Mentre celavano la loro complicità nel contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS si impegnavano in una diffusa campagna di pubbliche relazioni tesa a condannare le «elevate imposte» quale la causa del contrabbando. Questa campagna era e continua a formare parte di una politica aziendale a lungo termine attuata da, tra gli altri, il Gruppo per gli Affari Esterni della PHILIP MORRIS, che ha cercato di «minimizzare le imposte e l'interferenza governativa nella produzione e commercializzazione di sigarette». Intorno al 1992, la PHILIP MORRIS ha utilizzato i mezzi via filo inter-statali ed internazionali per far circolare una politica aziendale intitolata: »Affari Esterni, la Tutela dei Capitali del Marchio, 1993-1997«. Al fine di minimizare le imposte ed ostruire la panoramica governativa del settore, la PHILIP MORRIS ha dato attuazione al proprio piano allo scopo di »aggiornare e sviluppare gli studi che illustrano le problematiche connesse alle vendite transfrontaliere/contrabbando«. (iv) Nel 1999 circa, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno stipulato accordi scritti con uno o più Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA in cui i Convenuti PHILIP MORRIS promettevano di adottare una serie di misure per combattere il contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno eseguito questi accordi in modo da ingannare LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri per far loro credere che i Convenuti PHILIP MORRIS non erano coinvolti nel contrabbando e che i Convenuti PHILIP MORRIS, in effetti, avrebbero contribuito a combattere il contrabbando. LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri hanno comprensibilmente fatto affidamento sulle rappresentazioni scritte dei Convenuti PHILIP MORRIS, secondo cui questi ultimi avrebbero aiutato a combattere il contrabbando, e quindi hanno subito il danno economico.
q) I Convenuti PHILIP MORRIS in modo specifico disegnavano e/o ridisegnavano gli imballaggi delle loro sigarette in modo da rendere difficile per i funzionari doganali in diversi paesi identificare le sigarette contrabbandate.

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r) Al fine di condurre efficacemente il contrabbando di sigarette, determinate procedure di etichettatura e stampigliatura devono essere condotte presso la fabbrica in cui le sigarette sono prodotte. Determinate etichette, avvisi sanitari e la lingua in cui l'imballo è stampato hanno un effetto significativo sul valore delle sigarette alla loro ultima destinazione. Inoltre, per contrabbandare le sigarette in determinate nazioni, i contrassegni fiscali sono spesso affissi sulle sigarette presso la fabbrica al momento dell'imballaggio. I Convenuti PHILIP MORRIS, periodicamente, imballavano i loro prodotti in modo specifico per soddisfare le esigenze dei loro clienti contrabbandieri. Inoltre, costituiva una prassi fissare i contrassegni fiscali o, in molti casi, contrassegni fiscali falsificati sul prodotto presso la fabbrica. Un'inchiesta ragionevole quanto alla fonte dei contrassegni fiscali, da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS e/o dai loro concessionari, o un esame ragionevole dei contrassegni fiscali falsificati avrebbe rivelato facilmente che le sigarette in questione venivano comprate per scopi di contrabbando. Tuttavia, i Convenuti e/o i loro concessionari appongono deliberatamente contrassegni impropri alle loro sigarette o chiudono un occhio sulla questione dei bolli falsificati in modo da massimizzare la vendita dei loro prodotti.
s) Durante gli anni 90, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato e controllato le attività di contrabbando fissando i prezzi sulle sigarette contrabbandate in tutto il mondo. Il fissaggio dei prezzi è essenziale per mantenere il controllo dei Convenuti sull'operazione di contrabbando, in quanto una distribuzione illimitata di sigarette di contrabbando a basso prezzo potrebbe comportare una riduzione nelle vendite dei modesti quantitativi di sigarette PHILIP MORRIS importati legalmente. Una associazione a delinquere fra i Convenuti PHILIP MORRIS e un altro produttore di tabacco per fissare i prezzi sulle sigarette contrabbandate ebbe inizio in occasione di un incontro all'aeroporto John F. Kennedy International nel Queens, New York, il 14 febbraio 1992. A quell'incontro parteciparono Peter Schreer e Fred Hauser, in rappresentanza dei Convenuti PHILIP MORRIS. A quell'incontro, per quanto a conoscenza dell'Attore, i Convenuti PHILIP MORRIS e l'altro produttore si incontravano per la prima volta per elaborare una strategia per coordinare il fissaggio dei prezzi nonché il coordinamento del contrabbando delle rispettive marche. A quell'incontro, è stato stabilito che ci sarebbero stati incontri futuri. Questo incontro, così come altri tra le stesse parti, fu organizzato e condotto dai Convenuti, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro e/o stranieri e le poste, poiché era abitudine e prassi dei Convenuti coordinare, organizzare e prenotare tali incontri con l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e le poste poco prima dell'incontro e distribuire le minute degli incontri attraverso le poste e/o le trasmissioni a mezzo di comunicazioni via cavo di messaggi fax subito dopo l'incontro.
t) In conseguenza dell'incontro all'aeroporto John F. Kennedy International nel mese di febbraio del 1992, un incontro di aggiornamento si è svolto il 5 agosto 1992, fra i rappresentanti dei Convenuti PHILIP MORRIS ed i rappresentanti d'un altro produttore di sigarette.

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In occasione di tale incontro, i rappresentanti della PHILIP MORRIS hanno discusso non soltanto di uno schema di fissaggio del prezzo per le sigarette vendute legalmente, ma anche uno schema di fissaggio del prezzo per le sigarette contrabbandate. Le minute di quell'incontro in modo specifico si riferiscono al fissaggio di un prezzo sulle sigarette «DNP». «DNP»corrisponde a «dazio non pagato» ed è l'eufemismo industriale per le sigarette contrabbandate. I rappresentanti dei Convenuti PHILIP MORRIS che hanno assistito ed hanno diretto questo incontro erano Peter Schreer, presidente della regione Latino-Americana per la PHILIP MORRIS, Rafael Arguelles, vice presidente per la regione Latino-Americana per la PHILIP MORRIS e Fred Hauser, vice presidente per l'America Centrale, il Porto Rico e la Repubblica Domenicana per la PHILIP MORRIS. Questo incontro è stato organizzato dai partecipanti con l'uso di mezzi di comunicazione via cavo e/o poste degli Stati Uniti, comprese le comunicazioni fra Peter Schreer a New York ed altri individui il 18 giugno 1992. Infatti, gli accordi fra i Convenuti PHILIP MORRIS ed altri produttori sul fissaggio del prezzo delle sigarette proseguivano durante gli anni 90 malgrado il fatto che fosse noto a questi Convenuti che il fissaggio dei prezzi era illegale. In quanto una percentuale notevole di sigarette vendute ai distributori ed ai contrabbandieri nell'America Centrale e nel Sudamerica viene infine contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA, il predetto accordo di fissaggio dei prezzi ha avuto l'effetto di fissare i prezzi per le sigarette che infine venivano contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA. Esistono accordi di coordinamento simili fra i Convenuti PHILIP MORRIS ed altre aziende di sigarette per controllare i prezzi delle sigarette contrabbandate in tutto il mondo, inclusa la COMUNITÀ EUROPEA.
u) Almeno dall'ottobre del 1995 all'aprile del 1997, i Convenuti PHILIP MORRIS fornivano deliberatamente grandi quantitativi di sigarette ad un gruppo di contrabbandieri nel Regno Unito che successivamente contrabbandava quelle sigarette negli Stati membri della Comunità Europea, compreso il Portogallo. Una delle aziende addette all'operazione di contrabbando era la Entire Warehousing. Inoltre, vi erano almeno altre sei aziende collegate che erano impegnate in un'ingente operazione di contrabbando di sigarette - riciclaggio di denaro. Nel periodo dal 1995 al 1997, le suddette aziende hanno contrabbandato migliaia di casse di sigarette prodotte dai Convenuti PHILIP MORRIS nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno venduto le sigarette ai «distributori» con la piena consapevolezza che l'acquirente reale delle sigarette era questo gruppo di contrabbandieri. I contrabbandieri emettevano documenti falsi in modo da defraudare i funzionari doganali europei e generare la falsa apparenza che le sigarette venivano esportate in destinazioni al di fuori della COMUNITÀ EUROPEA come il Marocco, Mozambico ed Angola. Tuttavia, in effetti, le sigarette venivano contrabbandate negli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA, compreso il Portogallo. Ai contrabbandieri, per comprare questi grandi quantitativi di sigarette, veniva richiesto dalla PHILIP MORRIS di informare i Convenuti PHILIP MORRIS della località verso cui intendevano esportare le sigarette. I Convenuti PHILIP MORRIS, in virtù della loro rete di

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personale sia in Europa che in Africa sapevano che le sigarette non arrivavano in Africa, ma piuttosto venivano contrabbandate negli Stati membri della Comunità Europea. Nonostante la conoscenza dei Convenuti PHILIP MORRIS che queste sigarette venivano contrabbandate nella Comunità Europea, i Convenuti PHILIP MORRIS continuavano a vendere sigarette ai contrabbandieri e, in effetti, incoraggiavano i contrabbandieri a comprare più sigarette. Una notevole percentuale delle sigarette in questione veniva prodotta negli Stati Uniti e le ordinazioni per le sigarette venivano inviate ai Convenuti PHILIP MORRIS negli Stati Uniti tramite la posta e/o mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti.
Le spedizioni che sono state contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA con lo schema suddetto includono, ad esempio, le seguenti:

Data Descrizione Destinazione Dichiarata Destinazione Reale
1.10/1/96300 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
2.12/1/96200 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
3.17/1/9650 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
4.16/2/96300 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
5.18/4/96600 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
6.25/4/96500 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
7.29/5/96425 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
225 casse
Sigarette Merit
Marocco Spagna
8.30/5/96425 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
225 casse
Sigarette Merit
Marocco Spagna
9.15/7/96425 casse
Sigarette Marlboro
Marocco Spagna
200 casse
Sigarette Merit
Marocco Spagna
100 casse
Sigarette PHILIP Morris
Marocco Spagna

34. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno stipulato un'intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti,


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agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, la PHILIP MORRIS e la RJR hanno costituito, gestito e diretto gli affari di diversi gruppi, senza limiti: (a)il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo («ICOSI») (successivamente rinominato INFOTAB); (b) la «Task Force CEE sul consumismo»; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free («IDFC»); (d) la «Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd.» («CECCM»); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR.
La PHILIP MORRIS e la RJR, agendo per il tramite dei suddetti gruppi, hanno ostruito la panoramica dei Governi riguardo al settore, ed hanno rappresentato sia all'Attore sia al pubblico che la causa del «mercato nero» era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre - di fatto - la condotta delle società di tabacco, comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, era la causa diretta del «mercato nero», nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte della PHILIP MORRIS e della RJR nella prosecuzione della loro associazione a delinquere celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, oltre ad aver ingannato l'Attore. Tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illegali esposte nel presente documento.
a) I Convenuti PHILIP MORRIS erano cospiratori e partecipanti diretti agli affari dell'impresa di contrabbando ed ogni partecipante all'associazione a delinquere è responsabile delle azioni degli altri nel perseguimento dello schema di contrabbando. Agendo a favore dei Convenuti PHILIP MORRIS e con la conoscenza e l'autorizzazione dei quadri corporativi di grado elevato dei Convenuti PHILIP MORRIS, i Convenuti PHILIP MORRIS, agendo di concerto con e attraverso i loro cospiratori, agenti ed impiegati, hanno posto in essere le predette attività per facilitare lo schema di contrabbando.
b) Gli atti e le omissioni degli individui impiegati dai Convenuti PHILIP MORRIS sono addebitati ai Convenuti PHILIP MORRIS secondo le dottrine della responsabilità delegata e del «respondeat superior». I Convenuti PHILIP MORRIS hanno realmente tratto giovamento dalle prestazioni degli atti prodromici con l'aumento delle vendite, dei profitti, il riconoscimento del nome-marca e della quota di mercato. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro impiegati erano

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figure centrali ed aggressori nello schema fraudolento ed il personale della PHILIP MORRIS, ed altri quadri dirigenti della PHILIP MORRIS, hanno posto in essere i loro atti fraudolenti ed altri atti illegali per conto dei Convenuti PHILIP MORRIS nell'ambito e nel corso del loro rapporto di impiego con i Convenuti PHILIP MORRIS.
c) I Convenuti PHILIP MORRIS sono responsabili sotto i princìpi dell'agenzia. Ciascuno dei Convenuti PHILIP MORRIS è responsabile del comportamento dei relativi impiegati che hanno intenzionalmente ignorato la legge o agito con completa indifferenza o cecità ostinata alle disposizioni di legge.
d) Durante tutti i periodi interessati, i Convenuti PHILIP MORRIS comunicavano a vicenda e con i loro corresponsabili pressoché quotidianamente, con i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali, per ricevere le ordinazioni delle sigarette, organizzare la vendita e la spedizione delle sigarette di contrabbando ed organizzazione e ricevere il pagamento per le sigarette in questione. Secondo i princìpi dell'associazione a delinquere e del concerto di azione, i Convenuti PHILIP MORRIS sono solidalmente ed individualmente responsabili per le azioni dei loro corresponsabili nella prosecuzione dello schema di contrabbando.
e) I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno utilizzato la posta ed i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali e gli altri mezzi di comunicazione, per redigere e trasmettere i documenti che intenzionalmente dichiaravano falsamente la destinazione finale delle sigarette in questione in modo da fuorviare le autorità all'interno degli Stati Uniti e della COMUNITÀ EUROPEA in merito alla destinazione reale delle sigarette trasportate nella COMUNITÀ EUROPEA. LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri hanno ragionevolmente fatto affidamento su tali dichiarazioni false nella contabilizzazione delle sigarette in questione e nella valutazione dei dazi doganali sulle sigarette che entravano nella COMUNITÀ EUROPEA, subendo e continuando a subire un danno da tale fiducia.
f) I Convenuti, le loro società sussidiarie ed i loro corresponsabili usano, su base quotidiana, la posta e forme telefoniche ed altri mezzi di comunicazione via cavo per fatturare e pagare le sigarette contrabbandate, nonché confermare la fatturazione ed il pagamento per le sigarette contrabbandate, per contabilizzare il pagamento delle sigarette contrabbandate ai Convenuti ed alle loro filiali, e per tenere una contabilità dei proventi ricevuti dai Convenuti dalla vendita delle sigarette illegali, con tali proventi che vengono infine rinviati ai Convenuti stessi negli Stati Uniti.
g) I corresponsabili dei Convenuti, i distributori e contrabbandieri, utilizzano - su base continua - la posta e le comunicazioni a mezzo cavo per determinare le strategie di mercato, ordinare le sigarette, organizzare la vendita e la distribuzione delle sigarette, nonché il pagamento delle stesse sigarette e sostenere altri aspetti dello schema di contrabbando.

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h) Dato che la vendita illegale delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA è un'attività quotidiana che ogni anno frutta diversi miliardi di dollari, è poco pratico ed impossibile, precedentemente alla scoperta, delineare ogni comunicazione fraudolenta nell'ambito di un uso continuo della corrispondenza e dei mezzi di comunicazione via cavo nella prosecuzione delle attività di contrabbando.
i) I Convenuti PHILIP MORRIS, oltre che usando essi stessi le comunicazioni via cavo e postali, hanno generato l'uso delle comunicazioni via cavo in quanto hanno agito con la consapevolezza che l'uso delle comunicazioni via cavo e/o postali avrebbero avuto luogo nel corso normale del commercio e/o poteva ragionevolmente essere previsto come conseguenza delle loro attività; e la spedizione o l'uso delle comunicazioni via cavo aveva lo scopo di perpetrare lo schema, ovvero, le attività di contrabbando. Le suddette trasmissioni via cavo e postali hanno sviluppato lo schema ed erano essenziali allo schema in quanto le comunicazioni suddette erano necessarie per i corresponsabili, che erano separati da grandi distanze e frontiere nazionali, per raggiungere i loro comuni obiettivi in seno all'impresa di contrabbando.
j) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno usato e continuano ad usare, i mezzi di comunicazione via cavo, postali ed internet per proseguire il loro schema per defraudare l'Attore e privarlo del denaro e della proprietà, tentando nel contempo di celare la loro complicità nello schema di contrabbando.
I Convenuti PHILIP MORRIS hanno falsamente negato la loro complicità nelle attività di contrabbando. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno falsamente negato la partecipazione al contrabbando ed hanno sostenuto che il contrabbando veniva «ingiustamente» condotto da «qualcuno che tratta i prodotti [Philip Morris].» Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000; (ii) I Convenuti PHILIP MORRIS dichiaravano falsamente: «non perdoneremo, non faciliteremo o non sosterremo il contrabbando o il riciclaggio di denaro,» ma omettevano di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS hanno controllato, diretto e tratto profitto dalle attività di contrabbando per molti anni. Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.
k) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno falsamente dichiarato che il contrabbando era ed è al di fuori del loro controllo. In modo specifico, all'incirca nel gennaio o febbraio 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS asserivano che gli sforzi «anti-contrabbando» erano di competenza «dell'amministrazione doganale, forze di sicurezza della frontiera o dei reparti preposti all'applicazione della legge» di altri paesi, ma omettevano di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS sono e sono stati coinvolti nella distribuzione al mercato nero e che i Convenuti controllano tale distribuzione. Lettera di Elizabeth Cho,

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portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.
I Convenuti PHILIP MORRIS asserivano falsamente di aver cooperato con gli sforzi governativi per porre fine al contrabbando. All'incirca nel gennaio 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS asserivano falsamente di «essere stati attivamente impegnati a sostenere i programmi anti-contrabbando dei governi in molti paesi di tutto il mondo.» I Convenuti omettevano di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS sono e sono stati coinvolti nella distribuzione al mercato nero nella COMUNITÀ EUROPEA ed altrove, e che i Convenuti hanno fatto tutto il possibile per ostacolare gli sforzi governativi tesi a porre fine al contrabbando. Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.
l) I Convenuti PHILIP MORRIS dichiaravano falsamente che il contrabbando è causato dalle elevate imposte. All'incirca nel gennaio o febbraio 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS asserivano falsamente che il contrabbando derivava «dai livelli estremamente elevati dell'imposizione fiscale» e, in alcuni casi, dalle «limitazioni commerciali.» I Convenuti omettevano di rivelare che il contrabbando era causato dalle procedure e dalle politiche dei Convenuti PHILIP MORRIS. I Convenuti omettevano inoltre di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS sono e sono stati impegnati nella distribuzione «al mercato nero.» Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.
m) La PHILIP MORRIS adottava un piano aziendale per usare «il problema del contrabbando» quale strumento per ridurre o neutralizzare le imposte e quindi per incrementare il reddito. L'8 giugno 1994, la PHILIP MORRIS annunciava che la sua strategia principale, per la sua cosiddetta «regione CEE» per i periodi dal 1995 al 1997 era «ridurre/neutralizzare le minacce delle accise alla crescita/IFO.» Si ritiene che «IFO» sia un acronimo per «reddito da operazioni.» Inoltre, la PHILIP MORRIS adottava, come componente del suo piano quinquennale (1994-1998) per la sua regione CEE, l'obiettivo di minimizzazione «dell'incidenza» dell'imposizione fiscale. In tale programma, la PHILIP MORRIS dichiarava che «nel lungo termine, i nostri sforzi si incentreranno ad esercitare pressioni al fine di ottenere una specifica ristrutturazione dell'imposizione, evidenziando i problemi sociali e fiscali connessi al contrabbando.» Tramite «l'esercizio di pressioni» all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, la PHILIP MORRIS usava «un problema» dalla stessa creato - il contrabbando - per aumentare il reddito, celando nel contempo di essere la causa scatenante «del problema» e rappresentando falsamente che «il problema» non era di sua responsabilità.
n) Negli anni '90, la PHILIP MORRIS ha distrutto documenti relativi ai suoi cosiddetti «clienti esentasse», quindi celando la sua

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partecipazione e promozione delle attività di contrabbando. Dal 29 novembre 1988 al 3 dicembre 1988, Geoffrey Bible della Philip Morris ha convocato una serie di incontri a Boca Raton, Florida, al fine di dare attuazione ad un'azione aggressiva contro le minacce che si percepivano nei confronti degli affari mondiali della PHILIP MORRIS nel settore dei tabacchi. Detti incontri si sono conclusi con la creazione del cosiddetto «Piano di Azione Boca Raton». Una componente chiave del predetto piano era il «Piano di Ritenzione Documenti» che, come dimostrato da documenti della stessa PHILIP MORRIS, era un piano teso a «mandare in quiescenza» dei documenti con spedizione. Il programma è stato attuato attraverso una serie di azioni della PHILIP MORRIS svoltesi presso i propri uffici siti in 120 Park Avenue, New York City. Il personale legale internazionale della PHILIP MORRIS, compreso Bradley Brooks a New York e Steve Parrish in Svizzera, era incaricato dell'implementazione del programma che prevedeva programmi di formazione a livello regionale curati dalla PM International, nonché la creazione di una Task force capeggiata dal più importante legale della PHILIP MORRIS, Murray Bring, al fine di elaborare una politica per tutte le società operative. Nello strascico del periodo che ha seguito l'implementazione del programma, e in conformità con la politica societaria, la PHILIP MORRIS ha distrutto numerosi scatoloni contenenti documenti relativi all'azione in argomento. Gli atti della stessa PHILIP MORRIS dimostrano che negli anni '90 i Convenuti PHILIP MORRIS hanno distrutto diversi registri, compresi corrispondenza e fascicoli di ordinazioni relativi alla «Zeinal», «Mansur Trading» ed altri soggetti - tutti enti apertamente descritti dalla PHILIP MORRIS come suoi clienti «tax-free» (esentasse, n.d.t.). Quale ulteriore esempio, in un solo giorno (8 gennaio 1991), la PHILIP MORRIS, sulla base di un ordine trasmesso alla Gestione per la Supervisione degli Atti della PM, ha distrutto almeno 43 scatoloni di documenti relativi a vendite all'esportazione, che includevano alcuni documenti descritti quali: (a) «Vendite Duty-Free», (b) «Spedizioni Zona franca Mansur Trading/Corr, Misc (varia documentazione, n.d.t.), (c) »Spedizioni Zona franca Mansur Trading (sic) & Misc.«, e (d) «Salas Int'l». Tale distruzione ad opera della PHILIP MORRIS è stata autorizzata ai massimi livelli societari, compresi ordini multipli impartiti da Fred Hauser, presso il Quartier-Generale della PHILIP MORRIS di New York, al magazzino per il deposito dei documenti sito a Carlstadt, New Jersey. Oltre alla predetta distruzione di atti, secondo quanto riportato su appunti manoscritti di alcuni dipendenti PHILIP MORRIS, diversi fascicoli PHILIP MORRIS »sono stati spediti in Ecuador«, quale ad esempio la consegna di 11 fascicoli in Ecuador in base ad un'autorizzazione di Fred Hauser, la cui disposizione è stata confermata a mezzo trasmissione fax da Carlstadt, New Jersey alla PHILIP MORRIS-New York in data 27 marzo 1991. Il programma »mandare in quiescenza« la documentazione è proseguito nel corso degli anni '90 in quanto la PHILIP MORRIS comunicava ai «coordinatori di registri» nonché ai «dipartimenti per i sistemi informativi» in tutta la società che non c'era motivo per sospendere l'eliminazione dei documenti relativi alle vendite di tabacchi al di fuori degli Stati Uniti. Sulla scorta di informazioni e pareri, basati su rapporti pubblicati

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inerenti la PHILIP MORRIS, la società ha agito sin dagli anni '70 in modo tale da «distruggere» e «seppellire» i documenti PM. L'epurazione dei documenti presso la PHILIP MORRIS, nonché l'invio di documenti in Ecuador, sono stati eseguiti con l'utilizzo di sistemi via filo internazionali ed inter-statali, e costituiscono prova del diretto coinvolgimento della PHILIP MORRIS con i contrabbandieri nel tentativo di celare tale coinvolgimento. Le azioni e politiche della PHILIP MORRIS hanno impedito all'Attore di rappresentare le totali dimensioni dello schema fraudolento.

35.a) L'impresa di contrabbando della RJR, che è un'associazione di fatto, ha prodotto centinaia di milioni di dollari in profitti illegali per i Convenuti RJR. Una grande parte di questi profitti illegali è stata restituita ai Convenuti nei loro uffici ed impianti negli Stati Uniti. I Convenuti RJR hanno ricevuto il reddito ed i proventi dello schema di contrabbando ed usato ed investito tali reddito e proventi, o una parte di essi, per acquisire un interesse in, per costituire e gestire l'operazione di contrabbando.
b) L'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che è un'associazione di fatto, ha prodotto centinaia di milioni di dollari in profitti illegali per i Convenuti PHILIP MORRIS. Una gran parte di questi profitti illegali è stata restituita ai Convenuti nei loro uffici ed impianti negli Stati Uniti. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno ricevuto il reddito ed i proventi dello schema di contrabbando ed usato ed investito tali reddito e proventi, o una parte di essi, per acquisire un interesse in, per costituire e gestire l'operazione di contrabbando.

36. Il contrabbando di sigarette si è così trasformato in una così importante attività che i criminali sia negli Stati Uniti che nella COMUNITÀ EUROPEA sono stati attivamente coinvolti in queste attività. I Convenuti sapevano o hanno coscientemente evitato la conoscenza e/o avrebbero dovuto sapere che le attività illegali di contrabbando che i Convenuti stanno sostenendo sono condotte da e/o sono a beneficio dei suddetti criminali. Per esempio, (a) il presidente della RJR, Steven Goldstone, ha riconosciuto che «la criminalità organizzata ha già profonde radici nel commercio di contrabbando di sigarette e che i sodalizi criminali russi, mediorientali e dell'Asia centrale sono anch'essi coinvolti» e «sono coinvolti nel traffico di armi da fuoco e stupefacenti, immigrazione clandestina ed altre attività illegali.» (b) Il Sig. Goldstone ha inoltre riconosciuto i metodi pericolosi con cui opera «il mercato nero» del tabacco: «Le imprese criminali organizzate investono immediatamente in un'infrastruttura completa e specializzata per la distribuzione illegale. Le navi sono noleggiate; gli autoarticolati sono noleggiati; i magazzini vengono acquisiti nei dintorni dei principali mercati al minuto. * * * Per la vendita al dettaglio, le organizzazioni si rivolgono in primo luogo ai gruppi di strada già esistenti qui, così come hanno fatto in Europa. I membri del gruppo che vendono marijuana trovano il commercio di sigarette più redditizio e meno rischioso. I gruppi cominciano vendendole agli angoli delle strade, alle uscite delle metropolitane ed


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intorno alle scuole. * * * Il mercato illegale diventa così efficiente e solido che ogni ladro vede un pacchetto di sigarette come contanti facili. I ladri cominciano ad irrompersi nei negozi per rubare le sigarette. I negozi hanno bisogno di guardie armate per impedire le irruzioni. I camion che trasportano il prodotto legittimo diventano camion blindati, con guardie armate munite di fucile da caccia per evitare gli attacchi.»
In effetti, dal periodo delle dichiarazioni del Sig. Goldstone, la situazione è precipitata. Nei primi mesi del 2000, almeno due finanzieri (Guardia di Finanza) sono stati uccisi dai contrabbandieri di sigarette intercettati nell'atto di contrabbandare le sigarette prodotte dai Convenuti. In tutta Europa, sigarette e stupefacenti vengono sistematicamente contrabbandati insieme, e l'incidenza della violenza connessa con il contrabbando di sigarette sta aumentando velocemente. I quadri dirigenti di grado elevato della RJR e della PHILIP MORRIS sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i loro prodotti del tabacco venivano venduti a noti contrabbandieri con modalità pericolose ed omettevano di agire con ragionevole attenzione per indagare e ridurre le attività di contrabbando o altrimenti agire per prevenire i danni subiti dall'Attore.
37. Tutte le attività suddette hanno avuto luogo sia con la consapevolezza che attraverso la gestione di personale di medio-alto rango appartenente alle aziende dei Convenuti. La maggior parte delle sigarette utilizzate in questa impresa è spedita dagli Stati Uniti. La maggior parte delle attività dei Convenuti RJR oggetto di questa denuncia, comprese le decisioni, direttive ed la direzione dell'impresa vengono condotte dai Convenuti negli Stati Uniti e, più specificamente, dagli uffici dei Convenuti nello Stato di New York. La maggior parte delle attività dei Convenuti PHILIP MORRIS oggetto di questa denuncia, comprese le decisioni, direttive ed la direzione dell'impresa vengono condotte dai Convenuti negli Stati Uniti e, più specificamente, dagli uffici dei Convenuti nello Stato di New York.
38. La maggior parte del comportamento dei Convenuti che è determinante per il presente caso è condotta dai Convenuti negli Stati Uniti. Si è notato un notevole effetto negli Stati Uniti ed in questo distretto come conseguenza delle imprese oggetto di questa denuncia, in quanto:
a) Questo Distretto, nonché le sue strutture di trasporto, sono stati utilizzati dai Convenuti quale trampolino di lancio per le loro attività contrabbandiere transnazionali, ed è stato presso l'aeroporto internazionale JFK che i Convenuti PHILIP MORRIS ed un altro produttore di tabacco hanno concordato di fissare i prezzi delle sigarette di contrabbando.
b) I Convenuti ricevono, ed hanno ricevuto, i profitti di detta impresa negli Stati Uniti, e tali fondi sono stati rimpatriati in questo paese attraverso il riciclaggio ed altri atti di dissimulazione, ciascuno dei quali rappresenta una minaccia per l'integrità del sistema finanziario statunitense.
c) Lo schema di contrabbando si rende complice della condotta dei narcotrafficanti negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro Statunitense

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ha descritto il Mercato Nero dello Scambio di Peso come, probabilmente, il più pericoloso schema di riciclaggio mai scoperto, ed i proventi delle operazioni di narcotici effettuate sulle strade di questo paese vengono riciclati attraverso l'acquisto di sigarette, che, a loro volta, sono spedite di contrabbando all'estero.
d) Gli Stati Uniti e la COMUNITÀ EUROPEA hanno riconosciuto, per mezzo di Convenzioni internazionali, che è nel loro reciproco interesse porre fine a questi schemi di contrabbando transnazionali, e la condotta dei Convenuti è in violazione dell'essenziale interesse pubblico che vuole stroncare una tale condotta illecita.
e) Lo schema di contrabbando trova attuazione mediante atti costituenti una frode via filo nonché frode postale, e questa condotta danneggia gli interessi degli Stati Uniti a prevenire schemi attuati attraverso il sistema delle telecomunicazioni statunitense, nonché il sistema postale.
f) Ingenti volumi di documenti falsi sono stati registrati presso il servizio doganale degli Stati Uniti e «l'Ufficio per l'alcool, il tabacco e le armi da fuoco», in modo da ingannare il servizio doganale degli Stati Uniti e il predetto ufficio, e consentire la prosecuzione del contrabbando.
g) Gli schemi del contrabbando sono interconnessi con la criminalità organizzata di New York. Alcuni dei principali e più pericolosi contrabbandieri di sigarette/stupefacenti nel mondo risiedono e conducono le proprie attività nel distretto orientale di New York. I Convenuti sono stati per lungo tempo coscienti che le attività di contrabbando di sigarette sono condotte dal crimine organizzato, comprese le operazioni a Brooklyn e nel Queens. All'incirca nel 1994, la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del Tabacco, che è stato finanziato dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Lindquist Avey Macdonald Baskerville inc. («Lindquist») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Lindquist osservava che «gli investigatori di New York hanno anche scoperto che il sodalizio russo era attivo nel contrabbando di sigarette a Brooklyn» e «ci sono almeno quattro contrabbandieri ... che servono ... le Comunità a Brooklyn e nel Queens.» Inoltre, determinati individui che lavorano e risiedono nel distretto orientale di New York hanno costituito un'industria del valore di molti milioni di dollari all'interno del distretto orientale di New York per riciclare i proventi delle vendite illegali di sigarette. Sono stati acquistati beni immobili del valore di milioni di dollari all'interno del distretto orientale di New York come mezzi di riciclaggio del denaro che rappresenta i proventi delle vendite illegali di sigarette in Europa.
h) L'esistenza del contrabbando è stata utilizzata come uno strumento di pubbliche relazioni e per esercitare pressioni con cui i Convenuti hanno cospirato per impedire che gli Stati Uniti ed i singoli Stati degli Stati Uniti innalzassero le imposte sulle sigarette minacciando che se fossero state innalzate le tasse si sarebbe verificato un

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incremento del contrabbando e dei relativi problemi economici che hanno flagellato altri paesi per l'ultimo decennio. I Convenuti ed altre aziende di sigarette forniscono finanziamenti per organizzazioni quali la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del tabacco che apparentemente dichiara di essere un gruppo sociale finalizzato alla riduzione del crimine attraverso mezzi legittimi quando, in effetti, altro non è che uno strumento di pubbliche relazioni e di pressione per l'industria del tabacco.
i) Una grande percentuale delle operazioni e dei registri bancari ed economici pertinenti a questo caso è in possesso della CitiBank di New York. I registri in questione sono immagazzinati o sono accessibili attraverso il centro elaborazione dati della CitiBank nel Queens, New York.
j) I Convenuti PHILIP MORRIS e RJR hanno stipulato un accordo, espressamente o tacitamente, al fine di intraprendere azioni finalizzate al contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA, ed ostruire gli sforzi dei Governi tesi ad affrontare il problema del contrabbando. Nell'attuazione dell'accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS e la RJR, agendo di concerto con altre società del tabacco, hanno finanziato organizzazioni «di facciata» ed hanno promosso iniziative di pubbliche relazioni e politiche per rappresentare sia all'Attore sia al pubblico che la causa del «mercato nero» era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre - di fatto - la condotta delle società di tabacco, compresi i Convenuti della PHILIP MORRIS e della RJR, era la causa diretta del «mercato nero», nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte dei Convenuti PHILIP MORRIS e RJR, nella prosecuzione della loro associazione a delinquere, celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, e tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Come tutti gli atti presupposti delineati nel presente documento, gli stessi avevano il medesimo obiettivo e la medesima vittima, segnatamente, la COMUNITÀ EUROPEA.

VI. DANNEGGIAMENTO CONTINUO SUBITO DALL'ATTORE ED ESIGENZA IMPERATIVA DI INDENNIZZO INGIUNTIVO ED EQUO

39. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, esiste allo scopo di promuovere la stabilità ed il benessere economico dei relativi Stati Membri. Come conseguenza delle attività illegali dei Convenuti, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, compresi i relativi Stati Membri, è stato privato del denaro e della proprietà che avrebbe ottenuto dall'importazione e dalla vendita legale delle sigarette. Questo denaro e queste proprietà includono, ma non sono limitate a quanto segue: (a) Dazi doganali imposti esclusivamente a favore della COMUNITÀ EUROPEA; (b) Imposta sul valore aggiunto sulle sigarette. Questa tassa è condivisa fra LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri.


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LA COMUNITÀ EUROPEA ha l'autorità legale per richiedere un indennizzo per la perdita dell'imposta sul valore aggiunto dovuta non soltanto alla stessa, ma anche agli Stati Membri. Gli interessi richiesti, segnatamente, l'imposta sul valore aggiunto, sono intrinseci all'obiettivo della COMUNITÀ EUROPEA.
40. Come risultato diretto e immediato delle attività di contrabbando che sono condotte, aiutate ed incoraggiate dai Convenuti, LA COMUNITÀ EUROPEA attualmente sta perdendo centinaia di milioni di dollari all'anno. In questo modo LA COMUNITÀ EUROPEA è stata privata del denaro e della proprietà durante gli anni 90 e sino al giorno d'oggi. Se le attività di contrabbando dei Convenuti non verranno fermate, LA COMUNITÀ EUROPEA continuerà nell'avvenire a perdere denaro e proprietà. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA è stata costretta a spendere ingenti somme di denaro nei propri sforzi tesi a contrastare il contrabbando e recuperare i fondi persi come conseguenza delle attività dei Convenuti. Tutte queste perdite continueranno nel futuro, in assenza di un giudizio a favore dell'Attore e di un indennizzo ingiuntivo ed equo, che comprenda:
A. «Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della normativa RICO». Ai sensi del 18 U.S.C. § 1964 (a) della normativa RICO, e dei poteri conferiti alla Corte, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti ha il potere di prevenire e reprimere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1962 emettendo specifici ordini, comprendenti, ma non limitati a: l'ordine diretta ad una persona fisica di spogliarsi di qualunque interesse, diretto o indiretto, in qualsiasi impresa commerciale; imporre ragionevoli restrizioni alle attività od investimenti futuri di qualsiasi persona includendo, ma non limitato a, ordini con cui si proibisce qualsiasi persona ad intraprendere lo stesso tipo di attività dell'impresa già in atto, nonché attività che riguardino il commercio interstatale od estero; oppure lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, con le dovute disposizioni a tutela dei diritti di parti terze innocenti. Inoltre, ai sensi del 28 U.S.C. § 1651 (a), le Corti Distrettuali degli Stati Uniti hanno il potere di «emettere tutti i mandati necessari od opportuni a sostegno delle rispettive giurisdizioni purché conformi agli usi consentiti dai principi normativi». In linea con tali poteri, l'Attore richiede un ordine che: (a) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette a contrabbandieri o distributori che poi vendono tali tabacchi ai contrabbandieri; (b) costringa ciascuno degli Convenuti, ritenuto colpevole di aver violato il 18 U.S.C. § 1962, a svincolare tutti i proventi derivanti da tali violazioni e restituirli all'Attore; (c) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette senza la debita documentazione, registri di spedizione, contrassegni e marchi simili che consentono il monitoraggio delle sigarette affinché le stesse non possano essere vendute illegalmente; (d) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dal vendere le sigarette ad eventuali distributori o a qualunque altra persona che non è in grado di garantire in modo completo ed esatto dove le sigarette saranno

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infine vendute; (e) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dall'intraprendere alcuna procedura con cui i distributori, gli spedizionieri marittimi, o i contrabbandieri possano pagare le sigarette in questione nelle società svizzere, nei conti bancari svizzeri, o in altre località che limitano la capacità dei funzionari europei di ricostruire la vendita delle sigarette od il pagamento per le stesse; (f) ordina ai Convenuti di istituire ed utilizzare adeguati protocolli tramite cui tutte le sigarette prodotte dai Convenuti e tutti i pagamenti effettuati per le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA possano essere ricostruiti e monitorati in modo adeguato dai funzionari governativi della COMUNITÀ EUROPEA; (g) ordina ai Convenuti di intraprendere tutte le misure ragionevoli e necessarie per fermare il contrabbando dei loro prodotti nella COMUNITÀ EUROPEA inclusa l'aggiunta di ogni eventuale etichettatura, dispositivo di rilevamento, o altri mezzi che permetterebbero ai Convenuti stessi e/o agli uffici della COMUNITÀ EUROPEA di rilevare e monitorare il movimento delle sigarette verso ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (h)ordina ai Convenuti di rivelare tutte le informazioni in loro possesso riguardo ai nomi, alle località, alle attività ed alle procedure dei contrabbandieri note ai Convenuti; (i) ordina ai Convenuti di vendere e spedire le sigarette in conformità con la richiesta legittima delle sigarette prodotte dai Convenuti in modo tale che l'unica quantità di sigarette venduta a qualsiasi cliente a condizione che sia possibile dimostrare che la stessa quantità potrà soddisfare l'effettivo e legittimo fabbisogno di quel cliente; (j) ordina l'istituzione di un fondo a buon fine coi guadagni di origine illecita dei Convenuti, comprendenti illimitatamente tutti gli utili e proventi derivanti dalle attività contrabbandiere, e costringe gli Convenuti a svincolare a favore dell'Attore tutti i proventi illeciti conseguiti dal contrabbando; (k) ordina la spoliazione di ogni interesse nell'impresa coinvolta nelle attività di contrabbando; e, (l) ordina al convenuto di adottare, monitorare ed imporre i dovuti programmi di ottemperanza tesi ad impedire e porre rimedio alle attività di contrabbando che vedono coinvolti i propri prodotti. Al fine della presente denuncia, tutti le predette ingiunzioni ed equi indennizzi nonché le ingiunzioni ed equi indennizzi che potranno essere richiesti in futuro dall'Attore o dietro ordine della corte, saranno denominati di seguito: «Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della normativa RICO.»
B. «Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law». Ai sensi della Common Law, nonché in base ai poteri intrinseci della Corte, quest'ultima ha il potere di prevenire e reprimere le attività contrabbandiere dei Convenuti e dei loro corresponsabili, emettere ingiunzioni obbligatorie e proibitive, oltre ad imporre altri indennizzi, al fine di consentire un indennizzo totale all'Attore e prevenire il danno continuamente arrecato agli interessi di quest'ultimo.
Inoltre, ai sensi del 28 U.S.C. § 1651 (a), le Corti federali hanno il potere di «emettere tutti i mandati necessari od opportuni a sostegno delle rispettive giurisdizioni purché conformi agli usi consentiti dai principi normativi». In linea con tali poteri, l'Attore richiede un ordine che: (a) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti,

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dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette a contrabbandieri o distributori che poi vendono tali tabacchi a contrabbandieri o altrimenti coinvolti in attività che violino la common law, altre disposizioni statutarie oppure standard equi; (b) costringa ciascuno degli Convenuti, ritenuto colpevole di aver violato la common law o disposizioni statutarie e standard equi, a svincolare tutti i proventi derivanti da tali violazioni e restituirli all'Attore; (c) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette senza la debita documentazione, registri di spedizione, contrassegni e marchi simili che consentano il monitoraggio delle sigarette affinché le stesse non possano essere vendute illegalmente; (d) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dal vendere le sigarette ad eventuali distributori o a qualunque altra persona che non è in grado di garantire in modo completo ed esatto dove le sigarette saranno infine vendute; (e) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dall'intraprendere alcuna procedura con cui i distributori, gli spedizionieri marittimi, o i contrabbandieri possano pagare le sigarette in questione nelle società svizzere, nei conti bancari svizzeri, o in altre località che limitano la capacità dei funzionari europei di ricostruire la vendita delle sigarette od il pagamento per le stesse; (f) ordina ai Convenuti di istituire ed utilizzare adeguati protocolli tramite cui tutte le sigarette prodotte dai Convenuti e tutti i pagamenti effettuati per le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA possano essere ricostruiti e monitorati in modo adeguato dai funzionari governativi della COMUNITÀ EUROPEA; (g) ordina ai Convenuti di intraprendere tutte le misure ragionevoli e necessarie per fermare il contrabbando dei loro prodotti nella COMUNITÀ EUROPEA inclusa l'aggiunta di ogni eventuale etichettatura, dispositivo di rilevamento, o altri mezzi che permetterebbero ai Convenuti stessi e/o agli uffici della COMUNITÀ EUROPEA di rilevare e monitorare il movimento delle sigarette verso ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (h)ordina ai Convenuti di rivelare tutte le informazioni in loro possesso riguardo ai nomi, alle località, alle attività ed alle procedure dei contrabbandieri note ai Convenuti; (i) ordina ai Convenuti di vendere e spedire le sigarette in conformità con la richiesta legittima delle sigarette prodotte dai Convenuti in modo tale che l'unica quantità di sigarette venduta a qualsiasi cliente a condizione che sia possibile dimostrare che la stessa quantità potrà soddisfare l'effettivo e legittimo fabbisogno di quel cliente; (j) ordina l'istituzione di un fondo a buon fine coi guadagni di origine illecita dei Convenuti, comprendenti illimitatamente tutti gli utili e proventi derivanti dalle attività contrabbandiere, e costringe gli Convenuti a svincolare a favore dell'Attore tutti i proventi illeciti conseguiti dal contrabbando; (k) ordina la spoliazione di ogni interesse nell'impresa coinvolta nelle attività di contrabbando; e, (l) ordina al convenuto di adottare, monitorare ed imporre i dovuti programmi di ottemperanza tesi ad impedire e porre rimedio alle attività di contrabbando che vedono coinvolti i propri

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prodotti. Al fine della presente denuncia, tutti le predette ingiunzioni ed equi indennizzi nonché le ingiunzioni ed equi indennizzi che potranno essere richiesti in futuro dall'Attore o dietro ordine della corte, saranno denominati di seguito: «Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law».

CAPO DI IMPUTAZIONE I
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(a))

41. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a quaranta (40) e dichiara ulteriormente:
42. I Convenuti PHILIP MORRIS, con i loro corresponsabili nello schema di contrabbando, compresi i distributori associati, spedizionieri marittimi, commercianti di valuta, contrabbandieri, gruppi di pressione ed altri partecipanti allo schema identificato sopra, erano, durante i periodi interessati qui, un'associazione di fatto di individui e società impegnate in attività che colpivano il commercio da uno stato all'altro e straniero, costituendo pertanto «un'impresa» nell'accezione del 18 U.S.C. 5 1961(4) («l'impresa di contrabbando della PM»). Questi persone ed enti erano e sono associati di fatto al fine di, tra l'altro, introdurre illegalmente sigarette di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore. L'impresa di contrabbando della PM è un'organizzazione attiva i cui elementi costituenti funzionano come unità continua per lo scopo comune di massimizzare la vendita dei prodotti del tabacco con mezzi illegali ed attuare altri elementi dello schema dei Convenuti. L'impresa di contrabbando della PM ha una struttura e uno scopo accertabili che vanno ben oltre gli atti prodromici dei Convenuti e l'associazione a delinquere a commettere tali atti, e possiede un'infrastruttura e una gerarchia distinta e separata dalla struttura corporativa dei Convenuti PHILIP MORRIS. L'impresa di contrabbando della PM ha intrapreso e le sue attività hanno interessato, il commercio da uno stato all'altro e straniero. L'impresa di contrabbando della PM prosegue le attività concordate dei Convenuti finalizzate a celare la natura dell'illecito, a celare i proventi dello stesso ed a celare la partecipazione dei Convenuti all'impresa per evitare e/o minimizzare la loro esposizione alle pene ed ai risarcimenti penali e civili. Il ruolo di ogni convenuto nell'impresa è stato descritto sopra.
43. In relazione allo schema fraudolento sopra descritto e al fine di raggiungere i suoi obiettivi, i Convenuti PHILIP MORRIS si impegnavano in numerosi atti «di attività illegale,» (racketeering) ed ogni convenuto ha aiutato ed agito in concorso con il convenuto nel commettere quegli atti «di attività illegale (racketeering)» nell'accezione del RICO 18 U.S.C. 1961 et seq. I Convenuti PHILIP MORRIS, così come i loro corresponsabili, hanno commesso molteplici atti prodromici di racketeering, includenti ma non limitati a:
a) Frode via Filo e Frode Postale - (18 U.S.C. §§ 1341, 1343, 1961(1)(B)). I Convenuti PHILIP MORRIS hanno escogitato uno


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schema o artificio per frodare o ottenere danaro per mezzo di richieste, rappresentazioni o promesse pretestuose, usando le poste ed i mezzi di comunicazione via filo allo scopo di realizzare lo schema, agendo con lo specifico intento di frodare, così ideando, partecipando e/o favorendo lo schema stesso. La collocazione temporale delle comunicazioni via filo e postali coincideva con il periodo dell'associazione a delinquere che interessava almeno gli anni dal 1991 al 2000. Vi erano centinaia di conversazioni telefoniche e fax praticamente su base giornaliera nel corso dell'associazione a delinquere. Tali conversazioni telefoniche davano ulteriore attuazione al disegno criminoso mantenendo un'adeguata e consistente fornitura di sigarette per alimentare le vendite illecite nella COMUNITÀ EUROPEA ed erano parte di un sistema clandestino per la rimessa dei proventi dello schema ai Convenuti PHILIP MORRIS. I Convenuti PHILIP MORRIS, agendo attraverso i propri impiegati, agenti e corresponsabili, effettuavano o provocavano l'effettuazione di tali telefonate per realizzare lo schema. I Convenuti PHILIP MORRIS sapevano o avrebbero dovuto prevedere che i loro complici, nell'esecuzione delle istruzioni e degli ordini dei Convenuti PHILIP MORRIS, avrebbero usato o causato l'uso di mezzi di comunicazione via filo inter-statali e internazionali, nonché del sistema postale. Il motivo per la perpetrazione della frode è semplice: il denaro non versato all'Attore costituiva un incremento di profitto e di quote di mercato per i Convenuti PHILIP MORRIS.
b) Violazione della Legge sugli Spostamenti (18 U.S.C. §§ 1952, 1961(1)(B)). I Convenuti si spostavano a livello di commercio inter-statale o estero utilizzando strutture di commercio inter-statale o estero, compresi i servizi postali, con l'intento di distribuire i proventi delle attività illegali e promuovere, gestire, costituire, sviluppare, o facilitare la promozione, gestione, costituzione o sviluppo dell'attività illegale e successivamente ponevano in essere o tentavano di porre in essere attività illegali. I Convenuti sapevano che la valuta fornita loro rappresentava il provento di attività illegali, compreso il traffico di stupefacenti e sostanze controllate e che, accettando tali pagamenti, contribuivano agli sforzi dei trafficanti di stupefacenti tesi a riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti ed i loro rappresentanti e corresponsabili attraversavano le frontiere nazionali oppure usavano le strutture per il commercio estero al fine di distribuire i proventi delle attività illegali a beneficio dei Convenuti PHILIP MORRIS. Con tale condotta, i Convenuti promuovevano, gestivano, costituivano e facilitavano tali attività illegali.
c) Riciclaggio di Denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)1), 1961(1)(B)). I Convenuti, sapendo che i beni oggetto di un'operazione finanziaria rappresentavano i proventi di una qualche attività illegale, conducevano o tentavano di effettuare operazioni finanziarie a livello di commercio inter-statale ed estero coinvolgendo i proventi di specifiche attività illegali con l'intento di promuovere la prosecuzione di specifiche attività illecite; ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte della proprietà, ovvero il controllo dei proventi di specifiche attività illegali, ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in

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parte ad evitare l'obbligo di segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale. I Convenuti sapevano che la valuta che ricevevano in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentava il provento di specifiche attività illegali, incluse ma non limitate alla frode via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti consapevolmente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di promuovere lo sviluppo di tale attività illegale. Inoltre, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di celare o mascherare la natura (proventi di attività illegali (racketeering) e contrabbando), la località (proventi generati da attività sul «mercato nero»), la fonte (trafficanti di stupefacenti, responsabili del riciclaggio di denaro, contrabbandieri) o il controllo (Convenuti PHILIP MORRIS) dei proventi di specifica attività illegale. In conclusione, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale, compreso, ma non limitato, alla segnalazione di valuta e strumenti monetari.
d) Riciclaggio internazionale di denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2), 1961(1)(B)). I Convenuti trasportavano, trasmettevano e/o trasferivano uno strumento monetario o fondi verso una località negli Stati Uniti da o attraverso una località fuori dagli Stati Uniti, con l'intento di promuovere la prosecuzione di una specifica attività illegale, ovvero, sapendo che lo strumento monetario o i fondi implicati nel trasporto, nella trasmissione o nel trasferimento rappresentavano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione trasferimento era destinato in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte, la proprietà o il controllo di una specifica attività illecita, oppure per evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della normativa statale o federale. Con tale condotta, i Convenuti si impegnavano in operazioni finanziarie nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1956(c)(4). I Convenuti sapevano che gli ordini monetari e i fondi spediti dal Sud America e dall'Europa e ricevuti a New York o altrove negli Stati Uniti rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, includente ma non limitata alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti inoltre hanno favorito le violazioni di cui al 18 USC § 1956(a)(1) e § 1956 (a)(2).
e) Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1961(1). I Convenuti si sono associati per commettere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1956 - compresi § 1956(a)(1) e § 1956(a)(2). I Convenuti, con le loro parole ed azioni, convenivano di accettare valuta, strumenti monetari e fondi sapendo che la valuta, gli strumenti monetari ed i fondi rappresentavano i proventi di specifiche attività illegali poste in essere da essi stessi e dai loro

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corresponsabili. I Convenuti adottavano il fine comune dell'associazione a delinquere partecipando alla sua consumazione. L'obiettivo dell'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio era quello di privare l'Attore di denaro e beni, assicurando che i profitti derivanti dalle attività di contrabbando venissero rimpatriati a beneficio dei Convenuti PHILIP MORRIS in modo clandestino per evitare l'individuazione e il perseguimento.
f) Riciclaggio di denaro (18 U.S.C. § 1957, 1961(1)). I Convenuti consapevolmente si impegnavano o tentavano di impegnarsi in transazioni monetarie negli Stati Uniti, implicanti beni di origine criminale per un valore superiore a $ 10.000 e derivanti da una specifica attività illegale. 18 U.S.C. § 1957(f)(3) e § 1956(c)(7)(A). I Convenuti si impegnavano in transazioni monetarie, compresi depositi, prelievi, trasferimenti o scambi, nel contesto o con influenza sul commercio inter-statale o estero, di fondi o strumenti monetari da parte di, attraverso o verso un istituto finanziario. I Convenuti sapevano che le transazioni monetarie ricevute in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata.

44. Gli atti predetti costituiscono uno «schema» di attività illegale (racketeering) nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(5). I Convenuti e gli altri soggetti con cui sono stati associati sono stati correlati nel loro comune obiettivo di massimizzare le vendite globali dei prodotti del tabacco e di frodare l'Attore del reddito a cui l'Attore stesso aveva legalmente titolo. Gli atti presupposti dei Convenuti hanno avuto scopi, risultati, partecipanti, vittime e metodi di perpetrazione uguali o similari e sono stati posti in essere in un periodo almeno decennale. Gli atti presupposti sono stati costantemente reiterati e sono suscettibili di ulteriore reiterazione.
45. Lo schema delle attività illegali (racketeering) poste in essere dai Convenuti almeno dal 1 gennaio 1985 a tutt'oggi minaccia di continuare in avvenire.
46. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno usato o investito, direttamente o indirettamente, i ricavi illegali (da racketeering), o parte di essi, ovvero i proventi di tali ricavi, per acquisire un interesse in, costituire e gestire, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita, o le cui attività hanno influenzato ed influenzano, il commercio inter-statale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(a). I Convenuti PHILIP MORRIS erano i responsabili dello schema illegale (di racketeering). L'Attore ha subito danni multipli ai propri interessi economici come conseguenza di tale utilizzazione ed investimento di reddito illegale (di racketeering).
47. In modo specifico, i Convenuti PHILIP MORRIS ricevevano un reddito e proventi da uno schema di attività illegali nel quale partecipavano quali responsabili, e tale schema era comprensivo di un'attività internazionale illecita di riciclaggio di valuta, attività di frode via


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filo e postale e violazioni della legge sugli spostamenti. Successivamente alla ricezione di tali guadagni di origine illecita, tramite i trasferimenti via filo provenienti dai contrabbandieri e/o dai loro soci, i Convenuti PHILIP MORRIS usavano ed investivano tali redditi e proventi, o parte degli stessi, per acquisire un interesse in, costituire ed operare, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita al commercio inter-statale ed estero. In particolare, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno utilizzato i proventi dello schema per: (a) gestire l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS; (b) alimentare le forniture delle sigarette di contrabbando per la vendita finale sul «mercato nero» europeo; (c) acquisire, acquistare e sovvenzionare le strutture necessarie all'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, compresa la produzione, la vendita e le operazioni di distribuzione; (d) compensare i dipendenti e gli agenti dei Convenuti PHILIP MORRIS coinvolti nelle attività di contrabbando; (e) pagare le spese sostenute in relazione alle attività di contrabbando quali quelle telefoniche sostenute nello schema di frode via filo e le spese di viaggio sostenute da tali dipendenti; e (f) costituire un florido mercato nero per la vendita delle sigarette di contrabbando. In sintesi, i Convenuti PHILIP MORRIS non reinvestivano i proventi dell'attività illegale (di racketeering) nelle loro operazioni commerciali generali, ma invece utilizzavano ed investivano tali proventi per costituire l'infrastruttura di, acquisire un interesse in e gestire, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS; e proprio tale uso ed investimento costituiscono il danno subito dall'Attore. I Convenuti hanno utilizzato ed investito i proventi di attività illegali (di racketeering) al fine di acquisire un interesse in e gestire l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS in svariati modi, inclusi ma non limitati ai seguenti:
a) I proventi dalla vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA finanziano le vendite e le operazioni di commercializzazione che promuovono l'aumento di tali vendite negli anni successivi.
b) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare le spese aggiuntive sostenute dai Convenuti per il pagamento degli oneri aggiuntivi di spedizione e gestione connessi al movimento clandestino delle sigarette attraverso itinerari complessi stabiliti dai Convenuti.
c) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare gli accordi finanziari straordinari concessi ai distributori che immettono i prodotti nei canali del contrabbando al fine di massimizzare i quantitativi di sigarette contrabbandate attraverso tali canali.
d)i proventi dalle vendite di sigarette contrabbandate nella Comunità Europea sono utilizzati per pagare i costi aggiuntivi connessi al reimballaggio e rietichettatura delle sigarette per consentire al commercio di contrabbando di prosperare.

48. L'Attore ha subito danni alla propria attività commerciale e ai propri beni a causa dell'uso e dell'investimento, dai parte dei Convenuti


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PHILIP MORRIS, del reddito illegale (racketeering) per acquisire, costituire ed operare l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS. In assenza di tale uso ed investimento di reddito illegale, le vendite di contrabbando sul «mercato nero» europeo, da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS e dei loro corresponsabili, sarebbero state difficili se non impossibili; l'infrastruttura dell'impresa di contrabbando non avrebbe potuto essere costituita od operata e il danno economico all'Attore sarebbe stato evitato in tutto o in parte.
49. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi da trentanove (39) a quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(a), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE II
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(b))

50. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a quarantanove (49) e inoltre sostiene:
51. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, attraverso uno schema di attività illegale, un interesse in, e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita a, o le cui attività influiscono o hanno influito sul, commercio interstatale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(b). L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è stato danneggiato dall'acquisizione e mantenimento da parte dei Convenuti di un interesse in e dal controllo dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale.
52. I Convenuti, agendo attraverso uno schema di attività illegale, hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che è dedita al, e le cui attività influiscono sul, commercio interstatale ed estero. In particolare, i Convenuti PHILIP MORRIS mantenevano il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS a mezzo di attività illegali (racketeering), incluse, ad esempio, (a) comunicazioni via filo a livello inter-statale e internazionale in violazione del 18 U.S.C., articolo 1343 (gli ordini venivano piazzati telefonicamente e la PHILIP MORRIS aveva il controllo totale sull'impresa e sulla distribuzione dei suoi prodotti); (b) riciclaggio di denaro in violazione del 18 U.S.C., articoli 1956 e 1957 (la PHILIP MORRIS controllava e celava il flusso dei proventi del contrabbando - un obiettivo chiave dello schema - tramite il riciclaggio di denaro); e (c) le violazioni della Legge sugli Spostamenti, 18 U.S.C., articolo 1952 (spostamenti e transazioni transfrontalieri per facilitare il contrabbando


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ed altre attività illecite). Attraverso questo schema di attività illegali (di racketeering), che inoltre includeva la trasmissione di dichiarazioni false alle autorità di governo, i Convenuti PHILIP MORRIS erano in grado di acquisire e mantenere un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS. Tale interesse e controllo alimentava, celava e proteggeva le operazioni dell'impresa di contrabbando e quindi consentiva all'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS di prosperare senza essere individuata.
53. Quale risultato diretto e correlato dell'acquisizione e mantenimento, da parte dei Convenuti, di un interesse nella, e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni in termini di danaro e beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del disposto del 18 U.S.C. § 1962(b), causavano tali perdite. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE III
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(c))

54. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cinquantatre (53) e inoltre sostiene:
55. I Convenuti PHILIP MORRIS commettendo due o più atti costituenti uno schema di attività illegale (racketeering), partecipavano, direttamente o indirettamente, al funzionamento o alla gestione dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero.
56. In tutti i periodi interessati, i Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano al funzionamento o gestione di «un'impresa», così come definita dal 18 U.S.C. § 1961(4). I Convenuti PHILIP MORRIS, agendo collettivamente o individualmente, hanno operato, controllato ed esercitato il controllo sull'impresa di contrabbando, tra l'altro: (a) costituendo uno schema di riciclaggio di denaro a mezzo del quale i corresponsabili facilitavano lo schema di contrabbando celando e rimettendo ai Convenuti PHILIP MORRIS i proventi dello schema di contrabbando stesso; (b) costringendo i contrabbandieri a vendere le sigarette di contrabbando ad un prezzo fissato dai Convenuti; (c) richiedendo ai contrabbandieri la conservazione di annotazioni dettagliate delle vendite delle sigarette di contrabbando; (d) fornendo istruzioni ai contrabbandieri per la distribuzione di marche particolari di sigarette su mercati specifici; (e) fornendo informazioni ai contrabbandieri per permettere loro di evitare la rilevazione e la cattura; (f) investendo ed usando i proventi dello schema di contrabbando nell'impresa; (g) offrendo incentivi per gli incrementi di vendita «sul


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mercato nero;» (h) vendendo e distribuendo ingenti quantitativi di sigarette a prezzi favorevoli; (i) concedendo credito ai contrabbandieri che consentiva ai Convenuti PHILIP MORRIS di controllare lo schema di contrabbando; (j) fissando il prezzo delle sigarette di contrabbando di concerto con un'altra società del tabacco; e (k) coordinando le attività di contrabbando di concerto con un'altra società del tabacco. Lo schema di riciclaggio e le comunicazioni da parte dei Convenuti riguardanti l'operatività dell'impresa di contrabbando PHILIP MORRIS sono stati posti in essere con l'utilizzo di poste e comunicazioni via cavo inter-statali ed estere. Era politica e prassi dei Convenuti PHILIP MORRIS per cui se i contrabbandieri omettevano di rispettare gli ordini specifici impartiti dai Convenuti PHILIP MORRIS, questi ultimi avrebbero interrotto la fornitura delle sigarette a prezzo di favore ai contrabbandieri e tagliato la linfa vitale dello schema del contrabbando.
57. I quadri dirigenti dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno operato o controllato l'impresa di contrabbando della PM. In virtù dei loro incarichi dirigenziali e poteri decisionali, così come della loro responsabilità delle vendite delle sigarette «nel mercato nero» europeo, loro direzione in occasione di incontri chiave che hanno dato alla luce lo schema di contrabbando ed i loro ruoli nella direzione delle operazioni dell'impresa, questi quadri dirigenti hanno gestito, operato e controllato l'impresa di contrabbando della PM.
58. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(c), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE IV
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(d))

59.L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cinquantotto (58) e inoltre dichiara:
60. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto un accordo tra di loro e con i distributori, gli spedizionieri marittimi, gli operatori di valuta e con i contrabbandieri per aderire all'associazione a delinquere per violare il 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c). Ciascun Convenuto accettava l'accordo di aderire all'associazione a delinquere, compiendo atti per la perpetrazione dell'associazione a delinquere e consapevolmente partecipava alla stessa. Lo scopo dell'associazione a delinquere era il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore ed a beneficio economico dei Convenuti PHILIP MORRIS. Gli associati ponevano in essere lo schema


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e ciascuno di essi veniva informato della natura generale dell'associazione, che la stessa andava oltre il ruolo individuale di ciascun membro e che l'attività associativa funzionava da elemento continuativo per uno scopo comune. I Convenuti PHILIP MORRIS adottavano l'obiettivo di sviluppare e facilitare l'impegno criminale. Il loro interesse nell'impresa di contrabbando era il conseguimento del profitto e di una incrementata quota di mercato che essi sapevano poter derivare soltanto da una informata ed interessata collaborazione con i contrabbandieri e da una loro attiva assistenza, incentivazione ed istigazione delle attività di contrabbando.
61. I Convenuti PHILIP MORRIS, unitamente a ciascun membro dell'associazione a delinquere, convenivano e agivano per violare: (1) 18 U.S.C. § 1962(a) usando, o causando l'uso del reddito derivante dallo schema sopra descritto di attività illegali (racketeering), per l'acquisizione, costituzione e/o funzionamento dell'impresa, le cui attività influiscono sul commercio inter-statale o estero; (2) 18 U.S.C. § 1962(b) acquisendo o mantenendo, o causando l'acquisizione o il mantenimento di, attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), un interesse o controllo dell'impresa, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero; e (3), il 18 U.S.C. § 1962(c), partecipando, direttamente ed indirettamente, alla conduzione degli affari dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), compreso un accordo per cui gli associati, o uno di loro, commetterebbero o causerebbero la commissione di due o più atti illegali (racketeering) configuranti un tale schema.
62. I Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano e cooperavano reciprocamente con i loro associati nella sopraccennata associazione a delinquere che permetteva a ciascun produttore e distributore di sigarette di accrescere la propria quota di mercato, sopprimere la concorrenza e promuovere la vendita dei propri prodotti.
63. Nel contesto della loro associazione, i Convenuti PHILIP MORRIS disponevano di vari gruppi di pressione (cosiddetti lobbyists), finanziavano «ricerche» e conducevano una campagna comune di pubbliche relazioni in modo da falsare la natura e la portata del contrabbando di sigarette ed in modo da promuovere i propri interessi.
64. I Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano attivamente all'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla creazione di informazioni false ed ingannevoli riguardo alle attività di contrabbando.
65. Come conseguenza dell'associazione a delinquere, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili erano in grado di facilitare il contrabbando di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
66.Gli appartenenti all'associazione a delinquere in questione comprendevano i Convenuti PHILIP MORRIS ed i distributori del tabacco, gli spedizionieri marittimi, i contrabbandieri, i mediatori di valuta e le società sussidiarie dei Convenuti PHILIP MORRIS in Svizzera ed altrove, che agiscono di concerto per produrre le sigarette, etichettare in modo ingannevole od omettere l'etichettatura delle sigarette, contrabbandare e vendere sigarette e disporre il pagamento in modo tale da renderlo non rilevabile dalle autorità governative, con

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il definitivo versamento di tali somme ai Convenuti negli Stati Uniti. Quali complici, i Convenuti PHILIP MORRIS devono rispondere di tutte le azioni commesse da tutti gli aderenti all'associazione a delinquere e devono rispondere altresì di tutti i danni subiti dalla COMUNITÀ EUROPEA causati da qualsiasi appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se i Convenuti PHILIP MORRIS fossero direttamente coinvolti in un aspetto particolare dell'impresa.
67. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(d), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE V
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(RICO; 18 U.S.C. §§ 1964(a), 1964 (c), 28 U.S.C. § 1651(a))

68.L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a sessantasette (67) e inoltre sostiene:
69. La corte distrettuale degli Stati Uniti ha la facoltà di prevenire, impedire e reprimere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1962 emanando ordini appropriati, inclusi, ma non limitati a: ordini a chiunque di dimettere eventuali interessi, diretti o indiretti, in qualsiasi impresa; l'imposizione di limitazioni ragionevoli sulle attività o investimenti futuri di chiunque, incluse, ma non limitate, alla proibizione a chiunque di impegnarsi nello stesso tipo di attività in cui è impegnata l'impresa, le attività della quale influenzano il commercio inter-statale o estero; oppure ordinando lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, adottando debiti provvedimenti per i diritti di parti terze innocenti. 18 U.S.C. § 1964 (a).
70. I Convenuti PHILIP MORRIS sono attualmente attivamente impegnati nelle attività, evidenziate nell'ambito della presente denuncia, che promuovono e sostengono il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
71. I Convenuti intendono continuare le dette attività e ad interferire con le indagini esperite da funzionari governativi nel contesto delle attività di contrabbando.
72. I Convenuti, con la loro condotta tesa a vendere sigarette ai contrabbandieri, a creare documenti falsi ed ingannevoli, a etichettare impropriamente spedizioni di sigarette e a predisporre meccanismi di pagamento grazie ai quali i contrabbandieri possono pagare le sigarette senza essere individuati dalle indagini governative, continuano tutti ad esacerbare il problema del contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA ed a danneggiare l'Attore.


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73.Come conseguenza del comportamento dei Convenuti in violazione del 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c), LA COMUNITÀ EUROPEA è stata e continua ad essere irreparabilmente danneggiata, come più compiutamente sostenuto sopra.
74. Come conseguenza della natura delle attività di contrabbando, sarebbe funzionalmente impossibile per LA COMUNITÀ EUROPEA fermare totalmente tali attività di contrabbando fin tanto che i Convenuti continueranno a fornire supporto ai contrabbandieri. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA continua a subire danni di straordinaria entità alle proprie attività commerciali e ai propri beni.
75. I risarcimenti in danaro non costituiranno un rimedio pieno e totale a fronte della condotta illegale dei Convenuti. Non esiste alcun adeguato rimedio di legge che possa proteggere l'Attore in avvenire da tali attività di contrabbando qualora i Convenuti non cessino il proprio coinvolgimento e supporto alle attività di contrabbando. Ai sensi del 18 U.S.C. §§ 1964 (a), 1964 (c), nonché del 28 U.S.C. § 1651(a), l'Attore chiede un pieno indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO.

CAPO DI IMPUTAZIONE VI
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(FRODE SECONDO LA COMMON LAW)

76. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a settantacinque (75) e inoltre sostiene:
77. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno falsificato intenzionalmente documenti e atti relativi al trasporto e hanno prodotto false ed ingannevoli fatturazioni concernenti il pagamento e/o il valore di sigarette contrabbandate in modo da fuorviare l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA e le autorità competenti degli Stati Membri quanto alla destinazione delle sigarette contrabbandate. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno reso tali dichiarazioni e rappresentazioni false e determinanti omettendo di rivelare informazioni determinanti in tali documenti ed atti con l'intento di frodare l'Attore. I Convenuti hanno reso tali fuorvianti e determinanti dichiarazioni ed omissioni scientemente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali documenti. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP


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MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illegali esposte nel presente documento. L'Attore faceva ragionevole affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e subiva danni come conseguenza di tale affidamento. Gli esempi specifici delle modalità con cui tali attività avevano luogo vengono sopra riportati.
78. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, faceva ragionevole affidamento su tali documenti nel contesto dell'attività di monitoraggio delle spedizioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
79. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS originavano scientemente ed intenzionalmente, informazioni false, fuorvianti e determinanti, ed occultavano intenzionalmente altre informazioni determinanti, concernenti la natura del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, la portata del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA e le cause di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, scientemente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali informazioni. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS stipulavano accordi con Stati Membri dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, in modo da fuorviare l'Attore quanto al ruolo dei Convenuti nel contrabbando.
80. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha ragionevolmente fatto affidamento sui dati e sulle informazioni ad esso forniti dai Convenuti e/o dai loro agenti nelle azioni o nell'astensione dalle azioni per quanto atteneva alle attività di contrabbando.
81. I Convenuti PHILIP MORRIS, falsificando i documenti per agevolare il contrabbando di sigarette e fornendo informazioni ingannevoli, nonché occultando informazioni determinanti e veritiere, riguardo al contrabbando di sigarette, hanno agito con intenzionale, arbitraria, evidente ed indifferente spregio per i diritti dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA. Le azioni suddette sono state intraprese deliberatamente allo scopo di sostenere le attività dei corresponsabili dei Convenuti e con l'intento di aumentare i profitti e le vendite dei Convenuti e di danneggiare LA COMUNITÀ EUROPEA.
82. I Convenuti erano in dovere di rivelare le informazioni determinanti relative alla destinazione delle spedizioni di tabacco e delle loro operazioni, che erano state celate. Per legge, nessuno può rilasciare false dichiarazioni al Governo. Essendosi impegnati a relazionare la COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti erano obbligati a fornire informazioni esaustive, complete e veritiere riguardo alla destinazione delle spedizioni del tabacco e delle loro operazioni. I Convenuti avevano una maggiore, se non esclusiva conoscenza di tali informazioni che non erano di immediata disponibilità dell'Attore. I Convenuti si prefiggevano e sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'Attore avrebbe ragionevolmente fatto affidamento, agito, e si sarebbe astenuto dall'agire, sulla base delle false e/o incomplete informazioni fornite all'Attore dai Convenuti, e l'Attore si è così comportato a proprio danno. In queste circostanze, la condotta dei Convenuti comporta una ingannevole rappresentazione ed una dissimulazione fraudolenta nonché una effettiva conversione del denaro e dei beni dell'Attore.

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83. Quale risultato diretto e correlato del comportamento fraudolento dei Convenuti PHILIP MORRIS e della fiducia riposta nello stesso da parte dell'Attore, l'Attore ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40) di cui sopra. L'Attore richiede la pronuncia di un giudizio per indennizzo, sia compensativo che punitivo, nonché quale indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE VII
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(TURBATIVA PUBBLICA)

84. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) e ottantatre (83) e dichiara inoltre:
85. L'Attore è un'autorità di governo.
86. Il contrabbando delle sigarette configura una violazione di legge e una turbativa pubblica.
87. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno sostanzialmente ed ingiustificatamente interferito con, violato, danneggiato e messo in pericolo, e continuano ad interferire con, violare, danneggiare e a mettere in pericolo, la salute pubblica, la morale ed il pubblico benessere nonché la funzionalità del mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.
88. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS sono state e continuano ad essere, effettuate tramite una diffusa attività criminale, inclusa la frode postale e via filo, il riciclaggio di denaro, il contrabbando ed altre azioni illegali.
89. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA per mezzo di una varietà di atti e di omissioni commessi in o gestiti negli Stati Uniti, compreso quanto segue: (a) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno organizzato una procedura secondo cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere saldate con pagamenti segreti su conti di società svizzere e/o banche svizzere al fine di celare i proventi derivanti dalle attività di contrabbando. (b) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno fornito informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, incluse quelle relative ai prodotti richiesti e al volume delle forniture di sigarette che erano necessarie per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. (c) I Convenuti PHILIP MORRIS richiedevano ai contrabbandieri di mantenere registri dei loro carichi, per annotare le località di consegna dei carichi ed il prezzo a cui le sigarette venivano vendute. Ciò consentiva ai Convenuti PHILIP MORRIS di mantenere un controllo diretto e materiale sull'intero processo del contrabbando. I Convenuti PHILIP MORRIS minacciavano i contrabbandieri che qualora non avessero registrato adeguatamente le loro attività di contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS avrebbero interrotto le forniture rivolgendosi ad altri clienti contrabbandieri. (d)


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I Convenuti PHILIP MORRIS omettevano di vigilare sulla distribuzione dei loro prodotti del tabacco per assicurare che tali prodotti non venissero venduti illegalmente. (e) I Convenuti PHILIP MORRIS omettevano di agire ragionevolmente quando venivano informati del loro coinvolgimento con i contrabbandieri. (f) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una turbativa pubblica, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.
90. Tramite tali ed altri atti ed omissioni intenzionali e negligenti, i Convenuti PHILIP MORRIS sostanzialmente ed ingiustificatamente hanno violato, interferito con e causato danni al pubblico per quanto attiene all'esercizio di diritti comuni a tutti, in modo tale da (a) offendere la morale pubblica, (b) interferire nell'uso di un luogo pubblico da parte del pubblico, (c) mettere in pericolo e danneggiare la proprietà, la vita, la salute, la sicurezza e la comodità di un numero considerevole di persone; e (d) danneggiare ed interferire con il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Gli atti e le omissioni dei Convenuti PHILIP MORRIS costituiscono una turbativa pubblica. Tale turbativa pubblica, o parte di essa, continua con la stessa intensità a danno degli interessi economici dell'Attore.
91. I Convenuti PHILIP MORRIS sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che i loro atti ed omissioni concernenti il contrabbando dei prodotti del tabacco creavano grandi pericoli alla Comunità, compresi gli interessi economici dell'Attore.
92. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno agito dolosamente, negligentemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.
93. Quale risultato diretto e correlato degli atti e delle omissioni dei Convenuti PHILIP MORRIS, che costituiscono una turbativa pubblica, l'Attore ha subito e continua a subire un danno economico, così come esposto sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40).
94. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla turbativa pubblica, così come evidenziato nei precedenti paragrafi della presente denuncia, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo

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ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono una turbativa pubblica ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti del tabacco.

CAPO DI IMPUTAZIONE VIII
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(ARRICCHIMENTO INDEBITO)

95. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a novantaquattro (94) e inoltre sostiene:
96. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno tratto un indebito arricchimento a spese dell'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti un arricchimento indebito, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento. Gli atti e le omissioni di questi Convenuti e di altri hanno posto denaro nella disponibilità degli stessi Convenuti in circostanze tali che, essi, per equità e buona coscienza, non dovrebbero trattenere.
97. I Convenuti PHILIP MORRIS si sono indebitamente arricchiti attraverso le loro trame di contrabbando. In considerazione di tali trame di contrabbando, e dell'illecita elusione del pagamento dei diritti ed imposte, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno potuto vendere il proprio prodotto a prezzi più bassi, accrescendo illegalmente i profitti, la quota di mercato ed il valore delle operazioni internazionali del tabacco.
98. L'arricchimento indebito dei Convenuti PHILIP MORRIS veniva conseguito a spese dell'Attore. In considerazione della trama di contrabbando, l'Attore veniva, e continua ad essere, privato di diritti ed imposte, mentre i Convenuti conseguivano ingenti utili e proventi dal loro disegno criminoso.
99. In considerazione di tali circostanze, la ricezione e ritenzione del denaro derivato dalle operazioni di contrabbando sono tali che, considerati l'Attore e i Convenuti, risulta non giustificato il possesso di esso da parte dei Convenuti.
100. L'equità e la buona coscienza impongono ai Convenuti PHILIP MORRIS di versare risarcimenti ed operare restituzioni all'Attore, restituire i proventi illecitamente ottenuti e, al fine di porre in essere


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tali rimedi, dovrebbe essere imposto un trust costruttivo dalla presente Corte sui proventi ottenuti dai Convenuti in considerazione delle attività di contrabbando, i quali spettano di diritto ed appartengono all'Attore. L'Attore ha diritto ad un indennizzo pieno, che comprende misure compensative e punitive, in quanto i danni subiti dallo stesso sono pienamente esposte sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40). Un giudizio a favore dell'Attore dovrebbe annoverare un pieno indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE IX
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(NEGLIGENZA)

101. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cento (100) e sostiene inoltre:
102. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili all'Attore. I Convenuti erano e sono obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati per negligenza, ed erano e sono tenuti al dovere di:
a) produrre, commercializzare e distribuire lecitamente e con la debita cura le proprie sigarette;
b) seguire le pratiche e le procedure adeguate per l'assunzione, la selezione, l'approvazione, l'istruzione, la formazione, la supervisione e la disciplina degli impiegati, agenti e altro personale impegnato nella produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti, alcuni dei quali partecipavano, come noto, o come avrebbe dovuto ragionevolmente essere noto ai Convenuti, al contrabbando di sigarette; o vi erano comunque coinvolti;
c) progettare, implementare ed utilizzare le procedure efficaci di supervisione e controllo per fungere da deterrente ed accertare le attività correlate al contrabbando poste in essere dai loro dipendenti ed agenti,
d) indagare e reprimere la condotta correlata al contrabbando posta in essere dai loro dipendenti, agenti e soci in affari, segnatamente considerato che il loro personale direttivo con autorità decisionale era stato ragionevolmente ragguagliato su tale illecita condotta;
e) trattare con l'Attore ed i suoi rappresentanti in modo onesto, in buona fede ed in modo diretto;
f) interrompere la vendita dei loro prodotti del tabacco a, o tramite, persone fisiche o giuridiche note per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nel contrabbando; e
g) ottemperare alle normative federali e statali nonché agli standard di cura previsti negli stessi.


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103. in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, i Convenuti avevano, e continuano ad avere, l'autorità e la capacità di agire con ragionevolezza per prevenire il contrabbando dei loro prodotti, a tutela dell'Attore. Da parte dei Convenuti potevano essere adottate, e avrebbero dovuto esserlo, misure ragionevoli atte a prevenire o ridurre il rischio di vendita dei loro prodotti a persone che verosimilmente le avrebbero distribuite e vendute «sul mercato nero» europeo.
104. I Convenuti, in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, hanno una particolare capacità e dovere di esercitare una cura ragionevole per rilevare e approntare le difese contro i rischi connessi con la distribuzione dei loro prodotti, a beneficio e protezione di coloro che, prevedibilmente e senza ragione, sono esposti al rischio di danni connessi alla distribuzione dei loro prodotti, compreso l'Attore.
105. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno generato ed accresciuto il rischio che i loro prodotti sarebbero stati distribuiti «sul mercato nero» europeo e avrebbero danneggiato l'Attore.
106. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno certamente e prevedibilmente ostacolato la capacità dell'Attore di esigere in pieno dazi e diritti dovuti e comunque di proteggersi dai danni associati al contrabbando. I Convenuti, agendo con ed attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra indicato, a mezzo di atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole e prevedibile rischio di danno per l'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento. La violazione posta in essere dai Convenuti ha causato correlativamente, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore.
107. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno agito dolosamente, negligentemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicata o negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.
108. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza dei Convenuti, così come pienamente evidenziato


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sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti reali, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare attività che costituiscono una negligenza ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

CAPO DI IMPUTAZIONE X
(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)
(NEGLIGENTE DICHIARAZIONE DISTORSIVA)

109. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centootto (108) e sostiene inoltre:
110. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili all'Attore. I Convenuti si sono assunti un dovere speciale di interloquire in modo veritiero con funzionari di Governo e, in particolare, considerato che gli stessi erano perfettamente consapevoli del proprio comportamento, gli stessi Convenuti avrebbero dovuto conferire con la dovuta attenzione. I Convenuti erano, e sono tuttora obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati in modo negligente ed avevano ed hanno il dovere di esercitare una cura ragionevole per: (a) astenersi dal rappresentare distorsivamente, con negligenza, -- attraverso documenti ed altre forme di comunicazione sui quali i Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'Attore avrebbe fatto ragionevole affidamento -- il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate; la destinazione delle sigarette contrabbandate; e la natura, la portata e la causa del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (b) essere veritieri nelle loro rappresentazioni all'Attore ed ai relativi rappresentanti riguardo ad attività di contrabbando ed altre attività improprie come sopra specificato; e (c) evitare di fuorviare l'Attore nel fornire allo stesso informazioni in possesso dei Convenuti concernenti il contrabbando di prodotti dei Convenuti stessi nella COMUNITÀ EUROPEA.
111. I Convenuti hanno violato i propri doveri verso l'Attore rendendo negligentemente varie dichiarazioni distorsive determinanti e/o omettendo di divulgare informazioni determinanti all'Attore e ai suoi relativi rappresentanti come sopra specificato.
112. I Convenuti hanno agito dolosamente, negligentemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per gli interessi e i diritti dell'Attore. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.
113. I Convenuti, agendo con i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra specificato, con atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole rischio di


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danno prevedibile all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenti distorsive rappresentazioni, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.
114. L'Attore ha ragionevolmente fatto affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e, di conseguenza, la violazione dei Convenuti ha causato in modo correlato, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore.
115. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza, dolo e spregiudicatezza dei Convenuti, come sopra evidenziato nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono negligenza.

CAPO DI IMPUTAZIONE XI
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(a))

116. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquindici (115) e inoltre sostiene:
117. In tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR, unitamente ai distributori, agli spedizionieri marittimi, ai contrabbandieri, ai mediatori di valuta e ad altre persone ed entità, hanno costituito «un'impresa» nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(4), in quanto gli stessi sono di fatto associati al fine, tra l'altro, di contrabbandare illecitamente sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA, a danno economico dell'Attore («l'Impresa di Contrabbando della RJR»). Tale impresa è un'organizzazione attiva i cui elementi costitutivi fungono da elemento di continuità per lo scopo comune di massimizzare la vendita dei prodotti del tabacco attraverso mezzi illegali e sviluppando altri elementi della trama dei Convenuti. L'Impresa di contrabbando della RJR presenta una struttura ed un fine accertabili che va oltre la


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portata degli atti presupposti dei Convenuti e l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali atti. L'Impresa è attiva nel commercio inter-statale ed estero e le sue attività hanno avuto un impatto su tali settori. L'Impresa, tramite le attività concertate dei Convenuti, continua a mascherare la natura dell'illecito, a celarne i proventi e ad occultare la partecipazione dei Convenuti nell'impresa per evitare e/o minimizzare la loro esposizione alle sanzioni civili e penali e a richieste di indennizzo. Il ruolo di ogni convenuto nell'impresa di contrabbando della RJR è stato sopra delineato.
118. In relazione allo schema fraudolento sopra esposto, e per perseguire i propri fini, i Convenuti RJR si impegnavano in numerosi atti di «Racketeering», ed ogni convenuto ha concorso con gli altri Convenuti nella perpetrazione di tali atti di «Racketeering», nell'accezione di cui al RICO. 18 U.S.C. §§ 1961 et seq. I Convenuti RJR hanno commesso più atti presupposti di «Racketeering», inclusi ma non limitati:
a) alla Frode via Filo e Frode Postale - (18 U.S.C. §§ 1341, 1343, 1961(1)(B)). I Convenuti RJR hanno concepito uno schema o artifizio per frodare o ottenere danaro per mezzo di richieste, rappresentazioni o promesse pretestuose, usando le poste ed i mezzi di comunicazione via filo allo scopo di realizzare lo schema, agendo con lo specifico intento di frodare ideando, partecipando e/o favorendo lo schema stesso. La collocazione temporale delle comunicazioni via filo e postali coincideva con il periodo dell'associazione per delinquere che interessava almeno gli anni dal 1991 al 1999. Vi erano centinaia di conversazioni telefoniche e fax praticamente su base giornaliera nel corso dell'associazione per delinquere. Tali conversazioni telefoniche davano ulteriore attuazione al disegno criminoso mantenendo un'adeguata e consistente fornitura di sigarette per alimentare le vendite illecite nella COMUNITÀ EUROPEA, ed erano parte di un sistema clandestino per la rimessa dei proventi dello schema ai Convenuti RJR. I Convenuti RJR, agendo attraverso i propri impiegati, agenti e corresponsabili, effettuavano o provocavano l'effettuazione di tali telefonate per realizzare lo schema. I Convenuti RJR sapevano o avrebbero dovuto prevedere che i loro complici, nell'esecuzione delle istruzioni e degli ordini dei Convenuti RJR, avrebbero usato o causato l'uso di mezzi di comunicazione via filo inter-statali ed internazionali, nonché del sistema postale. Il motivo per la perpetrazione della frode è semplice: il denaro non versato all'Attore costituiva un incremento di profitto e di quote di mercato per i Convenuti RJR;
b) alla violazione della Legge sugli Spostamenti (18 U.S.C. §§ 1952, 1961(l)(B)). I Convenuti si spostavano a livello di commercio inter-statale o estero utilizzando strutture di commercio inter-statale o estero, compresi i servizi postali, con l'intento di distribuire i proventi delle attività illegali e promuovere, gestire, costituire, sviluppare o facilitare la promozione gestione, costituzione o sviluppo dell'attività illegale e successivamente ponevano in essere o tentavano di porre in essere attività illegali. I Convenuti sapevano che la valuta fornita loro rappresentava il provento di attività illegali, compreso il traffico di stupefacenti e sostanze controllate e che, accettando tali pagamenti,

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contribuivano agli sforzi dei trafficanti di stupefacenti tesi a riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti ed i loro rappresentanti e corresponsabili attraversavano le frontiere nazionali oppure usavano le strutture per il commercio estero al fine distribuire i proventi delle attività illegali a beneficio dei Convenuti RJR. Con tale condotta, i Convenuti promuovevano, gestivano, costituivano e facilitavano tali attività illegali;
c) al Riciclaggio di Denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)1), 1961(1)(B)). I Convenuti, sapendo che i beni oggetto di un'operazione finanziaria rappresentavano i proventi di una qualche attività illegale, conducevano o tentavano di condurre operazioni finanziarie a livello di commercio inter-statale ed estero coinvolgendo i proventi di specifiche attività illegali con l'intento di promuovere lo sviluppo di specifiche attività illecite; ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte della proprietà, ovvero il controllo dei proventi di specifiche attività illegali, ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte ad evitare l'obbligo di segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale. I Convenuti sapevano che la valuta che ricevevano in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentava il provento di specifiche attività illegali, incluse ma non limitate alla frode via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti consapevolmente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di promuovere lo sviluppo di tale attività illegale. Inoltre, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di celare o mascherare la natura (proventi di attività illegali (racketeering) e contrabbando), la località (proventi generati da attività sul «mercato nero»), la fonte (trafficanti di stupefacenti, responsabili del riciclaggio di denaro, contrabbandieri) o il controllo (Convenuti RJR) dei proventi di specifica attività illegale. In conclusione, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale, compreso, ma non limitato, alla segnalazione di valuta e strumenti monetari;
d) al Riciclaggio internazionale di denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2), 1961(1)(B)). I Convenuti trasportavano, trasmettevano e/o trasferivano uno strumento monetario o fondi verso una località negli Stati Uniti da o attraverso una località fuori dagli Stati Uniti, con l'intento di promuovere lo sviluppo di una specifica attività illegale, ovvero, sapendo che lo strumento monetario o i fondi implicati nel trasporto, nella trasmissione o nel trasferimento rappresentavano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione trasferimento era destinato in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte, la proprietà o il controllo di una specifica attività illecita, oppure per evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della normativa statale o

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federale. Con tale condotta, i Convenuti si impegnavano in operazioni finanziarie nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1956(c)(4). I Convenuti sapevano che gli ordini monetari e i fondi spediti dal Sud America, dai Caraibi e dall'Europa verso gli Stati Uniti rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti inoltre hanno favorito le violazioni di cui al 18 USC § 1956(a)(1) e § 1956 (a)(2);
e) all'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1961(1). I Convenuti si sono associati per commettere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1956 - compresi § 1956(a)(1) e § 1956(a)(2). I Convenuti, con le loro parole ed azioni, convenivano di accettare valuta, strumenti monetari e fondi sapendo che la valuta, gli strumenti monetari ed i fondi rappresentavano i proventi di specifiche attività illegali poste in essere da essi stessi e dai loro corresponsabili. I Convenuti adottavano il fine comune dell'associazione per delinquere partecipando alla sua consumazione. L'obiettivo dell'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio era quello di privare l'Attore di denaro e beni, assicurando che i profitti derivanti dalle attività di contrabbando venissero rimpatriati a beneficio dei Convenuti RJR in modo clandestino per evitare l'individuazione e il perseguimento;
f) al riciclaggio di denaro (18 U.S.C. §§ 1957, 1961(1)). I Convenuti consapevolmente si impegnavano o tentavano di impegnarsi in transazioni monetarie negli Stati Uniti, implicanti beni di origine criminale per un valore superiore ai $ 10.000 e derivanti da una specifica attività illegale. 18 U.S.C. § 1957(f)(3) e § 1956(c)(7)(A). I Convenuti si impegnavano in transazioni monetarie, compresi depositi, prelievi, trasferimenti o scambi, nel contesto o con influenza sul commercio interstatale o estero, di fondi o strumenti monetari da parte di, attraverso o verso un istituto finanziario. I Convenuti sapevano che le transazioni monetarie ricevute in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata.

119. Gli atti commessi costituiscono uno «schema» di attività illegale (racketeering) nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(5). I Convenuti e gli altri soggetti con cui sono stati associati sono stati correlati nel loro comune obiettivo di massimizzare le vendite globali dei prodotti del tabacco e di frodare l'Attore del reddito a cui l'Attore stesso aveva legalmente titolo. Gli atti presupposti dei Convenuti hanno avuto scopi, risultati, partecipanti, vittime e metodi di perpetrazione uguali o similari e sono stati posti in essere in un periodo almeno


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decennale. Gli atti presupposti sono stati costantemente reiterati e sono suscettibili di ulteriore reiterazione.
120. Lo schema delle attività illegali (racketeering) poste in essere dai Convenuti data almeno dal 1 gennaio 1985 a tutt'oggi, e minaccia di continuare in avvenire.
121. I Convenuti RJR hanno usato o investito, direttamente o indirettamente, reddito illegale (da racketeering), o parte di esso, ovvero i proventi di tale reddito, per acquisire un interesse in, costituire e gestire, l'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita, o le cui attività hanno influenzato ed influenzano, il commercio inter-statale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(a). I Convenuti RJR erano i responsabili dello schema illegale. L'Attore ha subito danni multipli ai propri interessi economici come conseguenza di tale utilizzazione ed investimento di reddito illegale.
122. In modo specifico, i Convenuti RJR ricevevano ricavi e proventi da uno schema di attività illegali nel quale partecipavano quali responsabili, e tale schema era comprensivo di un'attività internazionale illecita di riciclaggio di valuta, attività di frode via filo e postale e violazioni della legge sugli spostamenti. Successivamente, alla ricezione di tali guadagni di origine illecita, tramite i trasferimenti via filo provenienti dai contrabbandieri e/o dai loro soci, i Convenuti RJR usavano ed investivano tali ricavi e proventi, o parte degli stessi, per acquisire un interesse in, costituire ed operare, l'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita al commercio inter-statale ed estero. In particolare, i Convenuti RJR hanno utilizzato i proventi dello schema per (a) gestire l'impresa di contrabbando della RJR; (b) alimentare le forniture delle sigarette di contrabbando per la vendita finale sul «mercato nero» europeo; (c) acquisire, acquistare e sovvenzionare le strutture necessarie all'impresa di contrabbando della RJR, compresa la produzione, la vendita e le operazioni di distribuzione; (d) compensare i dipendenti e gli agenti dei Convenuti RJR coinvolti nelle attività di contrabbando; (e) pagare le spese sostenute in relazione alle attività di contrabbando quali quelle telefoniche sostenute nello schema di frode via filo e le spese di viaggio sostenute da tali dipendenti; e (f) costituire un florido «mercato nero» per la vendita delle sigarette di contrabbando. In sintesi, i Convenuti RJR non reinvestivano i proventi dell'attività illegale (di racketeering) nelle loro operazioni commerciali generali, bensì utilizzavano ed investivano tali proventi per costituire l'infrastruttura di, acquisire un interesse in e gestire, l'impresa di contrabbando della RJR; e proprio tale uso ed investimento costituiscono il danno subito dall'Attore. L'uso e l'investimento dei proventi di attività illegali sono stati posti in essere in svariati modi, inclusi ma non limitati ai seguenti:
a) I proventi dalla vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA finanziano le vendite e le operazioni di commercializzazione che promuovono l'aumento di tali vendite negli anni successivi.
b) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare le spese aggiuntive sostenute dai Convenuti per il pagamento degli oneri aggiuntivi di

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spedizione e gestione connessi al movimento clandestino delle sigarette attraverso itinerari complessi stabiliti dai Convenuti.
c) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per pagare i costi aggiuntivi connessi al reimballaggio e rietichettatura delle sigarette necessarie per consentire all'attività del contrabbando di prosperare.

123. L'Attore ha subito danni alla propria attività commerciale e ai propri beni a causa dell'uso e dell'investimento, da parte dei Convenuti RJR, dei ricavi illegali (racketeering) per acquisire,, costituire ed operare l'impresa di contrabbando della RJR. In assenza di tale uso ed investimento di reddito illegale, le vendite di contrabbando «sul mercato nero» europeo, da parte dei Convenuti RJR e dei loro corresponsabili, sarebbero state difficili se non impossibili; l'infrastruttura dell'impresa di contrabbando non avrebbe potuto essere costituita od operata, e il danno economico all'Attore sarebbe stato evitato in tutto o in parte.
124. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(a), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XII
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(b))

125. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoventiquattro (124) e inoltre sostiene:
126. I Convenuti RJR hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, attraverso uno schema di attività illegale, un interesse in e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita a, o le cui attività influiscono o hanno influito sul, commercio interstatale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(b). L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è stato danneggiato dall'acquisizione e mantenimento da parte dei Convenuti di un interesse in e del controllo dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale.
127. I Convenuti, agendo attraverso uno schema di attività illegale, hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, che è dedita al, e le cui attività influiscono sul, commercio interstatale ed estero. In particolare, i Convenuti RJR mantenevano il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR a mezzo di attività illegali (racketeering), incluse, ad esempio, (a) comunicazioni via filo a livello inter-statale e internazionale in violazione del 18 U.S.C., articolo 1343


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(gli ordini venivano piazzati telefonicamente e la RJR aveva il controllo totale sull'impresa e sulla distribuzione dei suoi prodotti); (b) riciclaggio di denaro in violazione del 18 U.S.C., articoli 1956 e 1957 (la RJR controllava e celava il flusso dei proventi del contrabbando - un obiettivo chiave dello schema - tramite il riciclaggio di denaro); e (c) le violazioni della Legge sugli Spostamenti, 18 U.S.C., articolo 1952 (spostamenti e transazioni transfrontalieri per facilitare il contrabbando ed altre attività illecite). Attraverso questo schema di attività illegali (racketeering), che inoltre includeva la trasmissione di dichiarazioni false alle autorità di governo, i Convenuti RJR erano in grado di acquisire e mantenere un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR. Tale interesse e controllo alimentava, celava e proteggeva le operazioni dell'impresa di contrabbando e quindi consentiva all'impresa di contrabbando della RJR di prosperare senza essere individuata.
128. Quale risultato diretto e correlato dell'acquisizione e mantenimento, da parte dei Convenuti, di un interesse nella, e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni in termini di danaro e beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del disposto del 18 U.S.C. § 1962(b), causavano tali perdite. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIII
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(c))

129. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoventotto (128) e inoltre sostiene:
130. I Convenuti RJR commettendo due o più atti costituenti uno schema di attività illegale (racketeering), partecipavano, direttamente o indirettamente, al funzionamento o alla gestione dell'impresa di contrabbando della RJR, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero.
131. In tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR partecipavano al funzionamento o alla gestione di un'impresa, così come definita dal 18 U.S.C. § 1961(4). I Convenuti RJR, operando insieme ed individualmente, hanno diretto e controllato l'impresa di contrabbando della RJR. I Convenuti RJR hanno operato, controllato ed hanno esercitato il controllo sull'impresa di contrabbando, tra l'altro: (a) costituendo uno schema di riciclaggio di denaro a mezzo del quale i corresponsabili facilitavano lo schema di contrabbando celando e rimettendo ai Convenuti RJR i proventi dello schema di contrabbando stesso; (b) costringendo i contrabbandieri a vendere le sigarette di contrabbando


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ad un prezzo fissato dai Convenuti; (c) richiedendo ai contrabbandieri la conservazione di annotazioni dettagliate delle vendite delle sigarette di contrabbando; (d) fornendo istruzioni ai contrabbandieri per la distribuzione di marche particolari di sigarette su mercati specifici; (e) fornendo informazioni ai contrabbandieri per permettere loro di evitare la rilevazione e la cattura; (f) investendo ed usando i proventi dello schema di contrabbando nell'impresa;. (g) creando incentivi per gli incrementi di vendita «sul mercato nero;»(h) vendendo e distribuendo ingenti quantitativi di sigarette a prezzi favorevoli; e (i) concedendo credito ai contrabbandieri che consentiva ai Convenuti RJR di controllare lo schema di contrabbando. Era politica e prassi della RJR per cui se i contrabbandieri omettevano di rispettare gli ordini specifici impartiti dai Convenuti RJR, questi ultimi avrebbero interrotto la fornitura delle sigarette a prezzo di favore ai contrabbandieri e tagliato la linfa vitale dello schema del contrabbando.
132. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(c), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i ragionevoli onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIV
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(d))

133. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centotrentadue (132) e inoltre dichiara:
134. I Convenuti RJR hanno raggiunto un accordo tra di loro e con i distributori, gli spedizionieri marittimi, gli operatori di valuta e con i contrabbandieri per aderire all'associazione per delinquere per violare il 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b), 1962(c). Ciascun Convenuto accettava l'accordo di aderire all'associazione per delinquere, compiendo atti per la perpetrazione dell'associazione per delinquere e consapevolmente partecipava alla stessa. Lo scopo dell'associazione per delinquere era il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore ed a beneficio economico dei Convenuti RJR. Gli associati ponevano in essere lo schema e ciascuno di essi veniva informato della natura generale dell'associazione, che la stessa andava oltre il ruolo individuale di ciascun membro e che l'attività associativa funzionava da elemento continuativo per uno scopo comune. I Convenuti RJR adottavano l'obiettivo di sviluppare e facilitare l'impresa criminale. Il loro interesse nell'impresa di contrabbando era il conseguimento del profitto e di una incrementata quota di mercato che essi sapevano poter derivare soltanto da una


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informata ed interessata cooperazione con i contrabbandieri e da una loro attiva assistenza, incentivazione ed istigazione delle attività di contrabbando.
135. I Convenuti RJR, unitamente a ciascun membro dell'associazione per delinquere, convenivano e agivano per violare: (1) 18 U.S.C. § 1962(a) usando, o causando l'uso dei ricavi derivanti dallo schema sopra descritto di attività illegali (racketeering), per l'acquisizione, costituzione e/o funzionamento dell'impresa, le cui attività influiscono sul commercio inter-statale o estero; (2) 18 U.S.C. § 1962(b) acquisendo o mantenendo, o causando l'acquisizione o il mantenimento di, attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), un interesse o controllo dell'impresa, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero; e, il 18 U.S.C. § 1962(c), partecipando, direttamente ed indirettamente, alla conduzione degli affari dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), compreso un accordo per cui gli associati, o uno di loro, commetterebbero o causerebbero la commissione di due o più atti illegali (racketeering) configuranti un tale schema.
136. I Convenuti RJR partecipavano e cooperavano reciprocamente con i loro associati nella sopraccennata associazione per delinquere che permetteva a ciascun produttore e distributore di sigarette di accrescere la propria quota di mercato, sopprimere la concorrenza e promuovere la vendita dei propri prodotti.
137. Nel contesto della loro associazione, i Convenuti RJR disponevano di vari gruppi di pressione (cosiddetti lobbyists), finanziavano «ricerche» e conducevano una campagna congiunta di pubbliche relazioni in modo da falsare la natura e la portata del contrabbando di sigarette ed in modo da promuovere i propri interessi.
138. I Convenuti RJR partecipavano attivamente all'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla creazione di informazioni false ed ingannevoli riguardo alle attività di contrabbando.
139. Come conseguenza dell'associazione per delinquere, i Convenuti RJR ed i loro complici erano in grado di facilitare il contrabbando di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
140. Gli appartenenti all'associazione per delinquere in questione comprendevano i Convenuti RJR ed i distributori del tabacco, gli spedizionieri marittimi, i contrabbandieri, i mediatori di valuta e le società sussidiarie dei Convenuti RJR; i quali agiscono di concerto per produrre le sigarette, etichettare in modo ingannevole od omettere l'etichettatura delle sigarette, contrabbandare e vendere sigarette e disporre il pagamento in modo tale da renderlo non rilevabile dalle autorità governative, con il definitivo versamento di tali somme ai Convenuti negli Stati Uniti. Quali complici, i Convenuti RJR sono passibili di tutte le azioni commesse da tutti gli aderenti all'associazione per delinquere e devono rispondere altresì di tutti i danni subiti dalla COMUNITÀ EUROPEA causati da qualsiasi appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se i Convenuti RJR fossero direttamente coinvolti in un aspetto particolare dell'impresa.
141. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi

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al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(d), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XV
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. §§ 1964 (a), 1964 (c), 28 U.S.C. § 1651 (a))

142. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquarantuno (141) e inoltre sostiene:
143. La Corte distrettuale degli Stati Uniti ha la facoltà di prevenire, impedire e reprimere le violazioni al 18 U.S.C. § 1962 emanando ordini appropriati, inclusi, ma non limitati a: ordini a chiunque di dimettere eventuali interessi, diretti o indiretti, in qualsiasi impresa; l'imposizione di limitazioni ragionevoli sulle attività o investimenti futuri di chiunque, incluse, ma non limitate, alla proibizione a chiunque di impegnarsi nello stesso tipo di attività in cui è impegnata l'impresa, le attività della quale influiscono sul commercio inter-statale o estero; oppure ordinando lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, adottando debiti provvedimenti per i diritti di parti terze innocenti. 18 U.S.C. § 1964 (a),
144. I Convenuti RJR sono attualmente attivamente impegnati nelle attività evidenziate nell'ambito della presente denuncia, che promuovono e sostengono il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
145. I Convenuti intendono continuare le dette attività e ad interferire con le indagini esperite da funzionari governativi nel contesto delle attività di contrabbando.
146. I Convenuti, con la loro condotta tesa a vendere sigarette ai contrabbandieri, a creare documenti falsi ed ingannevoli, a etichettare impropriamente spedizioni di sigarette e a predisporre meccanismi di pagamento grazie ai quali i contrabbandieri possono pagare le sigarette senza essere individuati dalle indagini governative, continuano tutti ad esacerbare il problema del contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA e a danneggiare l'Attore.
147. Come conseguenza del comportamento dei Convenuti in violazione del 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c), LA COMUNITÀ EUROPEA è stata e continua ad essere irreparabilmente danneggiata, come più compiutamente sostenuto sopra.
148. Come conseguenza della natura delle attività di contrabbando, sarebbe funzionalmente impossibile per LA COMUNITÀ' EUROPEA fermare totalmente tali attività di contrabbando fin tanto che i Convenuti continueranno a fornire supporto ai contrabbandieri. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA continua a subire danni di straordinaria entità alle proprie attività commerciali e ai propri beni.


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149. I risarcimenti in danaro non costituiranno un rimedio pieno e totale a fronte della condotta illegale dei Convenuti. Non esiste alcun adeguato rimedio di legge che possa proteggere l'Attore in avvenire da tali attività di contrabbando qualora i Convenuti non cessino il proprio coinvolgimento e supporto alle attività di contrabbando. Ai sensi del 18 U.S.C. § 1964 (a), 1964 (c), nonché del 28 U.S.C. § 1651 (a), l'Attore chiede un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVI
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(FRODE SECONDO LA COMMON LAW)

150. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquarantanove (149) e inoltre sostiene ulteriormente:
151. I Convenuti RJR ed i loro corresponsabili hanno falsificato intenzionalmente documenti e atti relativi al trasporto e hanno prodotto false ed ingannevoli fatturazioni concernenti il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate in modo da fuorviare l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, e le autorità competenti degli Stati Membri quanto alla destinazione delle sigarette contrabbandate. I Convenuti RJR hanno reso tali dichiarazioni e rappresentazioni false e determinanti omettendo di rivelare le informazioni decisive in tali documenti ed atti con l'intento di frodare l'Attore. I Convenuti hanno reso tali fuorvianti, decisive e false dichiarazioni ed omissioni consapevolmente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali documenti. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.
152. L'Attore ragionevolmente faceva affidamento sulle false rappresentazioni dei Convenuti e subiva danni come conseguenza di tale affidamento. Gli esempi specifici della procedura nel cui contesto avvenivano tali attività vengono sopra riportati.
153. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, faceva ragionevolmente affidamento su tali documenti nel contesto dell'attività di monitoraggio delle spedizioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.
154. Inoltre, i Convenuti RJR originavano scientemente ed intenzionalmente, informazioni false, fuorvianti e determinanti, ed occultavano


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intenzionalmente altre informazioni determinanti, concernenti la natura del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, la portata del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA e le cause del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, con la consapevolezza e l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali informazioni.
155. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha ragionevolmente fatto affidamento sui dati e sulle informazioni ad esso forniti dai Convenuti e/o dai loro agenti nelle azioni e nell'astensione dalle azioni per quanto atteneva alle attività di contrabbando.
156. I Convenuti RJR, falsificando i documenti per agevolare il contrabbando di sigarette, fornendo informazioni ingannevoli relative al contrabbando delle sigarette, nonché occultando informazioni determinanti e veritiere, hanno agito con intenzionale, arbitraria, evidente ed indifferente spregio per i diritti dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA. Le azioni suddette sono state intraprese deliberatamente allo scopo di sostenere le attività dei corresponsabili dei Convenuti e con l'intento di aumentare i profitti e le vendite dei Convenuti e di danneggiare LA COMUNITÀ EUROPEA.
157. I Convenuti erano in dovere di rivelare le informazioni determinanti relative alla destinazione delle spedizioni di tabacco e alle loro operazioni, che erano state celate. Per legge, nessuno può rilasciare false dichiarazioni al Governo. Essendosi impegnati a relazionare la COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti erano obbligati a fornire informazioni esaustive, complete e veritiere riguardo alla destinazione delle spedizioni del tabacco e alle loro operazioni. I Convenuti avevano una maggiore, se non esclusiva conoscenza di tali informazioni, che non erano di immediata disponibilità per l'Attore. I Convenuti si prefiggevano e sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'Attore avrebbe ragionevolmente fatto affidamento, agito, e si sarebbe astenuto dall'agire, sulla base delle false e/o incomplete informazioni fornite all'Attore dai Convenuti, e l'Attore si è di fatti così comportato a proprio danno. In queste circostanze, la condotta dei Convenuti comporta una ingannevole rappresentazione ed una dissimulazione fraudolenta nonché una effettiva conversione del denaro e dei beni dell'Attore.
158. Quale risultato diretto e correlato del comportamento fraudolento dei Convenuti RJR e della fiducia riposta su tale comportamento da parte dell'Attore, quest'ultimo ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra. L'Attore chiede la pronuncia di un giudizio per indennizzo, sia compensativo che punitivo, così come un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVII
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(TURBATIVA PUBBLICA)

159. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centocinquantotto (158) e dichiara inoltre:
160. L'Attore è un'autorità di governo.


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161. Il contrabbando di sigarette configura una violazione di legge e una turbativa pubblica.
162. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti RJR hanno sostanzialmente ed ingiustificatamente interferito con, violato, danneggiato e messo in pericolo, e continuano ad interferire con, violare, danneggiare e a mettere in pericolo, la salute pubblica, la morale ed il pubblico benessere nonché il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.
163. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti RJR sono state e continuano ad essere, effettuate tramite una diffusa attività criminale, inclusa la frode postale e via filo, il riciclaggio di denaro, il contrabbando ed altre azioni illegali.
164. I Convenuti RJR hanno facilitato il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA per mezzo di una varietà di atti e di omissioni, compreso quanto segue: (a) i Convenuti RJR hanno predisposto una procedura secondo cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere saldate con pagamenti segreti su conti di società svizzere e/o banche svizzere al fine di celare i ricavi derivanti dalle attività di contrabbando. (b) i Convenuti RJR fornivano informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, incluse quelle relative ai prodotti richiesti e al volume delle forniture di sigarette che erano necessarie per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. (c) i Convenuti RJR richiedevano ai contrabbandieri di mantenere registri dei loro carichi, per annotare le località di consegna dei carichi ed il prezzo a cui le sigarette venivano vendute. Ciò consentiva ai Convenuti RJR di mantenere un controllo diretto e materiale dell'intero processo del contrabbando. I Convenuti RJR minacciavano i contrabbandieri che qualora non avessero registrato adeguatamente le loro attività di contrabbando, i Convenuti RJR avrebbero interrotto le forniture rivolgendosi ad altri clienti contrabbandieri. (d) I Convenuti RJR omettevano di supervisionare la distribuzione dei loro prodotti del tabacco per assicurare che tali prodotti non venissero venduti illegalmente (e) i Convenuti RJR omettevano di agire ragionevolmente quando veniva notificato il loro coinvolgimento con i contrabbandieri. (f) i Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una turbativa pubblica, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

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165. Tramite tali ed altri atti ed omissioni intenzionali e negligenti, i Convenuti RJR sostanzialmente ed ingiustificatamente hanno violato, interferito e causato danni al pubblico per quanto attiene all'esercizio di diritti comuni a tutti, in modo tale da (a) offendere la morale pubblica, (b) interferire nell'uso di un luogo pubblico da parte del pubblico, (c) mettere in pericolo e danneggiare la proprietà, la vita, la salute, la sicurezza e la comodità di un numero considerevole di persone; e (d) danneggiare ed interferire con il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Gli atti e le omissioni dei Convenuti RJR costituiscono una turbativa pubblica. Tale turbativa pubblica, o parte di essa, continua con la stessa intensità a danno degli interessi economici dell'Attore.
166. I Convenuti RJR sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che i loro atti ed omissioni concernenti il contrabbando dei prodotti di tabacco creavano grandi pericoli alla Comunità, compresi gli interessi economici dell'Attore.
167. I Convenuti RJR hanno agito dolosamente, negligentemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri, ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.
168. Quale risultato diretto e correlato degli atti e delle omissioni dei Convenuti RJR, che costituiscono una turbativa pubblica, l'Attore ha subito e continua a subire un danno economico così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra.
169. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla turbativa pubblica, così come evidenziato nei precedenti paragrafi della presente denuncia, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono una turbativa pubblica ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti di tabacco.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVIII
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(ARRICCHIMENTO INDEBITO)

170. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centosessantanove (169) e inoltre sostiene:
171. I Convenuti RJR hanno conseguito un indebito arricchimento a spese dell'Attore. Gli atti e le omissioni di questi Convenuti e di altri hanno posto denaro nella disponibilità di tali Convenuti che, considerate tali circostanze, essi Convenuti, per equità e buona coscienza, non dovrebbero trattenere.


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172. I Convenuti RJR si sono indebitamente arricchiti tramite le loro trame di contrabbando. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti un arricchimento indebito, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.
173. In considerazione di tali trame di contrabbando, e dell'illecita elusione del pagamento dei diritti e imposte, i Convenuti RJR hanno potuto vendere il proprio prodotto a prezzi più bassi, accrescendo illegalmente i profitti, la quota di mercato e il prezzo di vendita delle loro operazioni internazionali del tabacco.
174. L'arricchimento indebito dei Convenuti RJR veniva conseguito a spese dell'Attore. In considerazione della trama di contrabbando, l'Attore veniva, e continua ad essere, privato di diritti ed imposte, mentre i Convenuti conseguivano ingenti utili e proventi dal loro schema illegale.
175. In considerazione di tali circostanze, la ricezione e ritenzione del denaro derivato dalle operazioni di contrabbando sono tali che, considerati l'Attore e i Convenuti, risulta non giustificato il possesso di esso da parte dei Convenuti.
176. L'equità e la buona coscienza impongono ai Convenuti RJR di versare risarcimenti e operare restituzioni all'Attore, restituire i proventi illecitamente ottenuti e, al fine di porre in essere tali rimedi, dovrebbe essere imposto un trust costruttivo dalla presente Corte sui proventi ottenuti dai Convenuti mediante attività di contrabbando, i quali spettano di diritto ed appartengono all'Attore. L'Attore ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra, ed ha il diritto a risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Il giudizio a favore dell'Attore dovrebbe includere un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIX
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(NEGLIGENZA)

177. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centosettantasei (176) e sostiene inoltre:
178. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili


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all'Attore. I Convenuti erano e sono obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati per negligenza, ed erano e sono tenuti al dovere di:
a) produrre, commercializzare e distribuire lecitamente e con la debita cura le proprie sigarette;
b) seguire le pratiche e le procedure adeguate per l'assunzione, la selezione, l'approvazione, l'istruzione, la formazione, la supervisione e la disciplina degli impiegati ed agenti impegnati nella produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti, alcuni dei quali partecipavano, come noto, o come avrebbe dovuto ragionevolmente essere noto ai Convenuti, al contrabbando di sigarette; o vi erano comunque coinvolti;
c) progettare, implementare ed utilizzare le procedure efficaci di supervisione e controllo per fungere da deterrente ed accertare le attività correlate al contrabbando poste in essere dai loro dipendenti ed agenti,
d) indagare e reprimere la condotta connessa al contrabbando posta in essere dai loro dipendenti e agenti, segnatamente considerato che il loro personale direttivo con autorità decisionale era stato ragionevolmente ragguagliato su tale illecita condotta;
e) trattare con l'Attore ed i suoi rappresentanti in modo onesto, in buona fede ed in modo diretto;
f) interrompere la vendita dei loro prodotti del tabacco a, o tramite, persone fisiche o giuridiche note per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nel contrabbando; e
g) ottemperare agli statuti federali e statali nonché agli standard di cura riflessi negli stessi.

179. in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, i Convenuti avevano, e continuano ad avere, l'autorità e la capacità di agire con ragionevolezza per prevenire il contrabbando dei loro prodotti, a tutela dell'Attore. Da parte dei Convenuti potevano essere adottate, e avrebbero dovuto esserlo, misure ragionevoli atte a prevenire o ridurre il rischio di vendita dei loro prodotti a persone che verosimilmente le avrebbero distribuite e vendute «sul mercato nero» europeo.
180. I Convenuti, in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, hanno una particolare capacità e dovere di esercitare una cura ragionevole per rilevare e approntare le difese contro i rischi connessi con la distribuzione dei loro prodotti, a beneficio e protezione di coloro che, prevedibilmente e senza ragione, sono esposti al rischio di danni dalla distribuzione dei loro prodotti, compreso l'Attore.
181. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno generato ed accresciuto il rischio che i loro prodotti avrebbero potuto essere distribuiti «sul mercato nero» europeo e avrebbero potuto danneggiare l'Attore.


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182. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno certamente e prevedibilmente ostacolato la capacità dell'Attore di esigere in pieno dazi e diritti dovuti, e comunque di proteggersi dai danni associati al contrabbando. I Convenuti, agendo con ed attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra indicato, a mezzo di atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole e prevedibile rischio di danno per l'Attore. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.
183. La violazione posta in essere dai Convenuti ha causato correlativamente, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore, così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40).
184. I Convenuti RJR hanno agito dolosamente, negligentemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente disinteresse per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.
185. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza dei Convenuti, così come evidenziato in precedenza, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti reali, compensatori e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare attività che costituiscono una negligenza, ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

CAPO DI IMPUTAZIONE XX
(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(NEGLIGENTE DICHIARAZIONE DISTORSIVA)

186. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centottantacinque (185) e sostiene inoltre:
187. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili


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all'Attore. I Convenuti si sono assunti il dovere speciale di interloquire in modo veritiero con funzionari di Governo e ciò, in particolare, considerato il fatto che gli stessi sono perfettamente consapevoli del proprio comportamento. I Convenuti erano, e sono, obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati in modo negligente ed avevano ed hanno il dovere di esercitare una cura ragionevole per: (a) astenersi dal rappresentare distorsivamente, con negligenza, -- attraverso documenti ed altre forme di comunicazione sui quali i Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'Attore avrebbe fatto ragionevole affidamento -- il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate; la destinazione delle sigarette contrabbandate; e la natura, la portata e la causa del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (b) essere veritieri nelle loro rappresentazioni all'Attore ed ai suoi rappresentanti riguardo ad attività di contrabbando ed altre attività improprie come specificato sopra; e (c) evitare di fuorviare l'Attore nel fornire allo stesso informazioni in possesso dei Convenuti concernenti il contrabbando di prodotti dei Convenuti stessi nella COMUNITÀ EUROPEA.
188. I Convenuti hanno violato i propri doveri verso l'Attore rendendo negligentemente varie dichiarazioni distorsive determinanti e/o omettendo di divulgare informazioni determinanti all'Attore e ai suoi rappresentanti come sopra specificato.
189. I Convenuti hanno agito dolosamente, negligentemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato o negligente spregio per gli interessi e i diritti dell'Attore. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.
190. I Convenuti, agendo con e attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra specificato, con atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole rischio di danno prevedibile all'Attore.
191. L'Attore ha ragionevolmente fatto affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e, di conseguenza, la violazione dei Convenuti ha causato in modo correlato, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenti dichiarazioni distorsive, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.
192. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza, dolo e spregiudicatezza dei Convenuti, come

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sopra evidenziato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensatori e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività costituenti negligenza.

RICHIESTA DI GIUDIZIO

PERTANTO, l'Attore richiede il giudizio a suo favore e contro i Convenuti, come segue:
a) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE I, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
b) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE II, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
c) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE III, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
d) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE IV, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
e) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE V, l'indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
f) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VI, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.


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g) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VII, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
h) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VIII, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
i) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE IX, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
j) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE X, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
k) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XI, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
l) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XII, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
m) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIII, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati

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n) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIV, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
o) Conformemente CAPO DI IMPUTAZIONI XV, l'indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, unitamente al riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.
p) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVI, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
q) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVII, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
r) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVIII, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
s) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIX, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
t) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XX, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.
u) Eventuali ulteriori e similari indennizzi che la Corte dovesse ritenere giusti, adeguati ed equi; e procedimento con giuria per quanto concerne tutti gli aspetti assoggettabili, come di diritto, a procedimento con giuria.
Datato:New York, New York
3 Novembre 2000

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KRUPNICK, CAMPBELL, MALONE, ROSELLI, BURSER, SLAMA, HANCOCK, MCNELIS, LIBERMAN MCKEE, P.A.

Da:
Carlos A. Acevedo (Ca-6427)

Kevin A. Malone, Esquire
Numero Di Registrazione all'Albo Della Florida: 224499
100 Courthouse Law Plaza
700 Southeast Third Avenue
Fort Lauderdale, Florida 33316
954-763-8181 telefono
954-763-8292 facsimile

SPEISER, KRAUSE, NOLAN & GRANITO

Da:
John J. Halloran, Jr.(JH-2515)

Da:
Frank H. Granito, III (FG-9760)

Frank H. Granito, Jr. (FG-1969)
Kenneth P. Nolan (Kn-3388)
Two Grand Central Tower
140 East 45th Street, 34th floor
New York, New York 10017
212-661-0011 telefono
212-953-6483 facsimile

Edward F. Farrell, Esquire
Principe de Vergara 17, Piso 8
28001 Madrid, Spagna
011-3491-575-0370 telefono
011-3491-431-1153 facsimile

SACKS AND SMITH
Andrew B. Sacks, Esquire
Stuart H. Smith, Esquire
1615 Poydras Street, Suite 860
New Orleans, Louisiana 70122
504-593-9600 telefono
504-593-9601 facsimile

AVVOCATI PER L'ATTORE


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ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E LE COMPAGNIE MULTINAZIONALI DEL TABACCO DEL 1999

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ACCORDO DI COOPERAZIONE

Al fine di contrastare efficacemente le frodi e il contrabbando di tabacchi lavorati e le organizzazioni criminali ad esso collegate, comprese quelle internazionali, tenuto conto dell'articolo 209A del Trattato dell'Unione Europea, nonché dell'articolo 280 del Trattato dell'Unione Europea, introdotto dal Trattato di Amsterdam (che dovrà essere ratificato) e dell'articolo 9.5 della decisione n. 210/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, considerati i gravi e preoccupanti riflessi delle frodi e del contrabbando per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'Amministrazione finanziaria italiana (di seguito il Ministero) e la Philip Morris Europe S.A. (di seguito, ai fini del presente accordo, denominata il Produttore) concordano di predisporre ed attuare un articolato piano di collaborazione distinto nei seguenti punti:

A) Identificazione delle Fonti del Contrabbando

1. Le parti ritengono di fondamentale importanza l'identificazione delle fonti del contrabbando, nonché la predisposizione e l'attuazione di adeguate misure di controllo e prevenzione del fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati verso o attraverso l'Italia.
A tale scopo, il Ministero e il Produttore impronteranno i reciproci. rapporti ad un sistema di comunicazione aperto e collaborativo che, con scambi di informazioni, consenta ad entrambe le parti una migliore comprensione e valutazione dei canali del contrabbando dei tabacchi lavorati.
2. Il Ministero designerà uno specifico rappresentante della Guardia di Finanza, quale incaricato per le comunicazioni e il coordinamento con il Produttore per le finalità di questo accordo.
3. Le parti collaborano per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f., del decreto legge 30 dicembre, 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in base al quale studieranno, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando. Il Produttore provvederà ad informare il rappresentante del Ministero su significative situazioni riguardanti il flusso del contrabbando attraverso o verso il territorio italiano di cui sia venuto a conoscenza.


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B) Sistemi di Identificazione

Il Produttore si impegna a:

1. Definire un sistema che consenta l'identificazione della data di produzione, il luogo di produzione, il macchinario e il turno di produzione, il paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché del Primo Acquirente.
2. Nei casi in cui il mercato finale di destinazione non è indicato dal sistema di identificazione o da altri elementi riportati sul pacchetto, stecca o altri confezionamenti di tabacchi lavorati, apporre codici identificativi sulle casse di spedizione da almeno 10.000 sigarette che permettano l'identificazione del Primo Acquirente di tali prodotti, o consentano tale identificazione sulla base della data e del luogo di produzione, del macchinario e del turno di produzione, del paese di origine della spedizione, del mercato finale di destinazione, di ogni altra informazione di cui il Produttore sia venuto in possesso.
3. Informare il Ministero sui sistemi di identificazione definiti dai precedenti punti 1) e 2).
4. Sulla base di specifiche richieste scritte del Ministero, il Produttore dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti in suo possesso utili per l'identificazione del Primo Acquirente di prodotti di contrabbando entrati nel territorio italiano, o allo stesso destinati; sulla base di tale identificazione, dovrà altresì fornire, su richiesta scritta del Ministero, in relazione ad indagini di polizia in materia di contrabbando, informazioni aggiuntive riguardanti le transazioni con il Primo Acquirente quali le modalità di acquisto, pagamento e di spedizione dei prodotti, copie della documentazione relativa alla vendita di tali prodotti, nonché ogni altra utile notizia, di cui il Produttore sia venuto in possesso.
5. Vigilare in modo appropriato sull'invio e la spedizione dei prodotti nei luoghi di destinazione dichiarati all'atto della vendita degli stessi. In particolare, il Produttore obbligherà i Primi Acquirenti a dichiarare il mercato nel quale avverrà la vendita dei prodotti. Inoltre, il Produttore comunicherà al Primo Acquirente che, in caso di inadempimento a tali prescrizioni o nel caso in cui venga accertato che lo stesso abbia inteso vendere ad un mercato diverso da quello dichiarato, potranno essere interrotte le relazioni commerciali.
La documentazione relativa alla vendita al Primo Acquirente sarà conservata dal Produttore per almeno 6 anni e, su richiesta
scritta del Ministero in relazione ad indagini di polizia in corso in materia di contrabbando, sarà messa a disposizione dello stesso.
Il Produttore interromperà i rapporti commerciali con quei Primi Acquirenti, per i quali è stato constatato il coinvolgimento diretto o indiretto nella vendita illegale e/o nel traffico illecito di tabacchi lavorati.
6. Effettuare un significativo e continuo scambio di informazioni con il Ministero attraverso il rappresentante designato; nel corso di periodici incontri, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f., e comma 2 bis del decreto legge n. 417/1991 convertito in legge n. 66/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 50/1994.


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C) Stoccaggio, Ispezione e Destinazione dei Prodotti

Il Ministero ed il Produttore collaborano per la contabilizzazione
e L'ispezione dei tabacchi lavorati di contrabbando sottoposti a
sequestro.
Tale collaborazione si attua con le seguenti modalità:
1. Per ogni singolo sequestro da 2.000 chilogrammi o più, il Ministero provvederà a redigere entro 15 giorni dalla data del sequestro un inventario dettagliato dello stesso. Tale inventario includerà: una suddivisione per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro. Includerà altresì ogni altra informazione e/o documentazione disponibile ritenuta utile per identificare il Primo Acquirente.
2. Tutte le informazioni e la documentazione facenti parte dell'inventario corrispondente ad ogni Produttore saranno a questi comunicate via fax entro 15 giorni dal completamento dell'inventario. Il Ministero fornirà al Produttore previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, tutte le informazioni in suo possesso che potrebbero permettere l'identificazione del Primo Acquirente o ogni passaggio intermedio dei prodotti in questione dopo l'acquisto da parte di quest'ultimo.
3. Il Produttore riguardo a sequestri individuali pari o superiori a
2.000 chilogrammi tramite ' propri rappresentanti, dovrà provvedere ad una ispezione dei propri prodotti entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione dell'inventario di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Riguardo a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà
uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, un'ispezione verrà effettuata entro . 60 giorni dalla data di ricevimento dell'inventario predisposto dal Ministero e in ogni caso ogni sei mesi a partire dalla data di firma del presente accordo.
5. Lo scopo di queste ispezioni è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi, nonché di fornire tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione. Il Produttore può prelevare campioni dei prodotti sequestrati e richiedere copia di ogni utile documentazione relativa al sequestro, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
6. Entro 15 giorni dalla data dell'ispezione il Produttore dovrà
comunicare al Ministero le seguenti informazioni relative ai
prodotti ispezionati:
Data di produzione;
Paese di origine e luogo di produzione;
Mercato finale di destinazione dichiarato;
ettagliate notizie utili ad identificare il Primo Acquirente


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attraverso la marchiatura ed altri sistemi di controllo utilizzati dal Produttore, e le altre informazioni ricavabili dall'esame dei prodotti sequestrati o comunque acquisite nel corso dell'ispezione;
Ogni altra utile notizia su eventuali soggetti intermediari, sulle modalità di vendita e di pagamento, nonché sulla documentazione relativa alla cessione dei prodotti.

6. L'ispezione ha, altresì, la finalità di stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi o comunque distribuiti o venduti in modo non appropriato. In tali casi, il Produttore darà comunicazione per iscritto al Ministero circa la motivazione, e la documentazione, in base alle quali i prodotti in questione sono da considerarsi nelle condizioni dichiarate.

D) Informazioni al Pubblico

Entro sei mesi alla sottoscrizione del presente accordo, il Ministero, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed il Produttore studieranno e svilupperanno iniziative tese a scoraggiare i consumatori dall'acquisto di prodotti di contrabbando. Gli oneri relativi all'attuazione del progetto in questione saranno sostenuti da ogni Produttore nazionale ed estero in proporzione alle rispettive quote detenute sul mercato legale nel periodo di realizzazione del progetto. Quest'ultimo potrà anche comprendere comunicati stampa comuni che, di volta in volta, le parti riterranno necessari.
Il Ministero e il Produttore effettueranno incontri periodici, anche a richiesta di una delle parti, per verificare l'applicazione del presente accordo.
Sottoscrivono il presente «Accordo di Cooperazione»
Per l'Amministrazione Finanziaria:
per il Produttore, Philip Morris Europe S.A.:
sala del Consiglio dei Monopoli
PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PRODUTTORE

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