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Doc. XXIII n. 44


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RELAZIONE SUI RIFIUTI SPECIALI SANITARI

(Relatore: onorevole Franco Gerardini) (*)


INTRODUZIONE:
il perché di un'indagine sui rifiuti di origine sanitaria.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nell'ambito delle proprie competenze, ha deciso di dedicare un'attenzione particolare ai rifiuti pericolosi in ragione del fatto che la produzione di tali rifiuti risulta essere quantitativamente importante e che la pericolosità ad essi connessa impone particolari cautele nel processo di gestione, sia dal punto di vista dei possibili danni ecosanitari, sia per la possibilità di innesco di attività illecite sempre possibili quando gli aspetti economici sono particolarmente rilevanti.
Nell'ambito della vasta tipologia esistente per tale tipo di rifiuti, la Commissione ha deliberato di procedere anche al monitoraggio del ciclo dei rifiuti di origine sanitaria con particolare riguardo a quelli prodotti dai reparti ospedalieri pubblici.
La necessità di tale indagine è motivata dal fatto che in Italia non esistono studi di riferimento nazionali che forniscano in maniera puntuale e completa le quantità, le tipologie e le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture nosocomiali.
Dati sia pure parziali raccolti da alcuni istituti di ricerca e dai ministeri della sanità e dell'ambiente, indicano, per esempio, che la produzione dei rifiuti sanitari speciali per posto letto o per giornate di degenza ordinaria, può essere estremamente variabile non solo a seconda del reparto di provenienza ma soprattutto da ospedale ad ospedale. D'altra parte la variegata tipologia e la supposta pericolosità di questi rifiuti presuppongono attenti procedimenti gestionali che, in passato, sono risultati alquanto costosi e che non potevano non interessare la Commissione d'inchiesta anche alla luce di eventuali illeciti amministrativi e penali.
Dal punto di vista legislativo, la normativa di riferimento dei rifiuti sanitari, con l'eccezione dei rifiuti radioattivi, per i quali è necessario riferirsi al decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230, è quella indicata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. «decreto Ronchi») e successive modificazioni che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; in particolare, l'articolo 45 del «decreto Ronchi» (vedi All. 1), stabilisce che i rifiuti sanitari pericolosi rifiuti debbano essere smaltiti tramite termodistruzione; lo stesso articolo indica che il regolamento attuativo in materia di rifiuti


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sanitari debba essere emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la conferenza tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome.
Tale decreto attuativo deve:
a) definire le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuare i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali;
c) individuare le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

A più di tre anni dall'entrata in vigore del decreto n. 22, tale normativa non è stata ancora emanata benché alcune bozze siano già note agli operatori del settore; tale ritardo è, tra le atre motivazioni, imputabile ad un'oggettiva difficoltà nel mettere a punto norme e pareri tecnici sulle modalità di trattamento di tipologie di rifiuti molto diverse tra loro.
Dal punto di vista gestionale, le strutture sanitarie possono ragionevolmente essere considerate come complessi produttivi nei quali coesiste una vasta gamma di tipologia di rifiuti con requisiti e caratteristiche multivalenti.
Questa circostanza permette di considerarle come aziende nelle quali è possibile osservare e valutare la maggior parte degli scenari gestionali.
A livello nazionale si stima che nelle strutture pubbliche ed in quelle accreditate, a fronte di circa 82 milioni di giornate di degenza ordinaria per anno (sono esclusi i Day Hospital, il pronto soccorso e gli ambulatori), la produzione dei soli rifiuti speciali pericolosi solidi ammonta a oltre 100.000 tonnellate alla quale corrisponde una spesa di circa 300/350 miliardi.
Questa relazione si basa su dati acquisiti tramite questionari opportunamente predisposti e inviati a tutte le Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere del territorio nazionale.
Stante l'impossibilità di inserire e gestire con supporti informatici tale numero elevatissimo di dati in tempi relativamente brevi e le difficoltà incontrate nella loro interpretazione ed elaborazione, la Commissione ha deciso di limitare l'analisi dei questionari a tre città campione: Milano, Roma e Napoli; ai policlinici universitari ed alla regione Sicilia.
Il documento si propone di esporre e di correlare dati e fatti osservati entro i confini di un'esperienza limitata sia dal numero dei dati elaborati che dalle visite effettuate in alcuni ospedali e presso alcune società di trasporto e smaltimento.
Un'estensione dei risultati all'intera realtà sanitaria nazionale è un compito che richiederebbe tempo e organizzazione adeguate anche se alcune proiezioni statistiche possono essere effettuate anche in base al campione di dati analizzato.


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Prima di discutere i risultati dell'indagine svolta, è necessario fornire in premessa alcune informazioni di carattere generale relative alla sequenza legislativa inerente ai rifiuti speciali di origine sanitaria e all'attività di gestione applicabile a questa tipologia di rifiuto, informazioni ricavate dalla documentazione acquisita e dalla letteratura consultata.

(*) Il relatore ringrazia per la fattiva collaborazione alla predisposizione della relazione, oltre che gli uffici della Camera dei deputati, i consulenti Antonino Costa e Angela Antonucci, nonché - per l'elaborazione dei dati - i marescialli Massimo Bononi e Luciano Troiani e il brigadiere Alfredo Giannino, appartenenti al nucleo della Guardia di finanza presso la Camera dei deputati.

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